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Ordinanza — n. 36493/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal after parties agree to settle and offset litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36493/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the appellant's request to settle the dispute with the tax authority. The appellant voluntarily withdrew the appeal to offset litigation costs, a move to which the respondent municipality agreed. Consequently, the court ordered the full compensation of legal expenses and exempted the parties from further unified contribution payments.

Regesto Legislator

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D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater; When parties mutually agree to settle a tax dispute and offset litigation costs, the proceedings are extinguished without the application of the unified contribution sanction.

Parole chiave

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tax appeal withdrawal litigation cost offset judicial settlement agreement unified contribution exemption procedural extinction tax dispute resolution mutual consent termination imposta annuale

Disposizioni normative citate

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D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater
non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343
228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343;
Cass., 25 luglio 2017, n. 18348
Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n.
Cass., 2 luglio 2015, n. 13636
18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) -induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr.
Cass., 6 agosto 2020, n. 16765
Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n.
Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372
16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n.
Cass., 7 giugno 2018, n. 14782
31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n.
Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542
14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 4698-2020 proposto da: CONSORZIO AREA SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALERNO (CONSORZIO ASI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato GIUSEPPE MELIS che lo rappresenta e difende giusta procura speciale estesa amargine del ricorso -ricorrente- contro COMUNE DI OLIVETO CITRA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato FEDERICA SCAFARELLI, rappresentato e difeso dall’Avvocato ANNAMARIA CRESCENZI giusta procura speciale estesa a margine del controricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 8114/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 30/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Consorzio ASI propone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 4091/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento IMU annualità 2012 emesso dal Comune di Oliveto Citra; il Comune resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, datata 3.6.2021, il Consorzio ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per aver definito la controversia con l’ente impositore, chiedendo compensarsi le spese di lite; 1.2. a tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione il Comune di Oliveto Citra; 1.3. va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite; 1.4. non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343;

Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) -induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636)

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, dell