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Ordinanza — n. 36467/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows IMU exemption appeal for public economic consortium due to missing factual assessment of property use.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36467/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the Consortium ASI's appeal against the Regional Tax Commission's rejection of an IMU exemption request. The Consortium argued that its public nature should grant tax relief, while the Commission denied it based on the consortium's commercial activities and the non-exempt status of its members. The Court ruled that the lower tribunal failed to properly assess whether the properties were exclusively used for institutional purposes, a critical requirement for exemption that the Commission ignored.

Regesto Legislator

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Art. 7, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 504/1992; Art. 31, comma 18, L. n. 289/2002: Tax exemption for consortium properties requires proof of exclusive institutional use and individual member exemption, which the lower court must verify factually rather than assume based on entity type.

Parole chiave

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IMU exemption public economic consortium tax liability institutional use factual assessment tax appeal property classification società immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 7, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 504/1992
23/2011, dell'art. 7, comma 1, lettera a) del d.lgs.
Art. 31, comma 18, L. n. 289/2002
Art. 8, comma 9, D.Lgs. n. 23/2011
con il primo motivo di ricorso il Consorzio ricorrente denuncia violazione dell’art. 8, comma 9, D.Lgs. n. 23/2011, dell'art.
Art. 7, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 504 del 1992
23/2011, dell'art. 7, comma 1, lettera a) del d.lgs.
Art. 32 L. n. 217/1981
504 del 1992, dell’art. 32 L. n. 217/1981, dell’art.
Art. 36 L. n. 371/1991
504 del 1992, e dell’art. 36 L.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26575/2018
Cass. n. 26575/2018); 3.10.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1480-2020 proposto da: CONSORZIO PER L’AREA SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALERNO (CONSORZIO ASI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avvocato GIUSEPPE MELIS, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale estesa a margine del ricorso -ricorrente – contro COMUNE DI BUCCINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato STEFANIA IANNACCONE giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 5247/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 13/6/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE il Consorzio ASI propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 5715/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, in rigetto del ricorso proposto avverso avvisi di accertamento IMU 2012-2015emessi dal Comune di Buccino, ed ha infine depositato memoria difensiva; il Comune resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. con il primo motivo di ricorso il Consorzio ricorrente denuncia violazione dell’art. 8, comma 9, D.Lgs. n. 23/2011, dell'art. 7, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 504 del 1992, e dell’art. 36 L. n. 371/1991 in quanto la Commissione Tributaria Regionale avrebbe erroneamente respinto l’appello negando la richiesta esenzione IMU per effetto della qualifica di ente pubblico economico del Consorzio; 1.2.con il secondo motivo di ricorso il Consorzio ricorrente denuncia violazione dell’art. 8, comma 9, D.Lgs. n. 23/2011, dell'art. 7, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 504 del 1992, dell’art. 32 L. n. 217/1981, dell’art. 36 L. n. 371/1991, dell’art. 5 d.l. n. 548/1996, dell’art. 10 L. n. 266/1997 e dell’art. 9 del regolamento regionale n. 2/2005 in quanto la Commissione Tributaria Regionale avrebbe erroneamente respinto l’appello negando la richiesta esenzione IMU per effetto della qualifica di ente pubblico economico del Consorzio, senza tener conto che non tutte le attività del Consorzio attengono all’esercizio di attività commerciale, e che tutta l’attività dei Consorzi, come quello in esame, preordinata all’assegnazione dei beni immobili, ha natura pubblicistica; 1.3. con il terzo motivo di ricorso il Consorzio denuncia omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione trale parti, atteso che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe omesso qualsiasi accertamento in concreto dell'attività esercitata nell’immobile del Consorzio, e della riconducibilità della stessa alle finalità istituzionali degli enti pubblici territoriali, idonee a determinare l'esenzione; 1.4. con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia, in subordine, nullità della sentenza per motivazione apparente per avere la Commissione Tributaria Regionale negato l’esenzione per cui è causa senza indicare in base a quali elementi di prova aveva affermato che le attività svolte in concreto dal Consorzio nell’immobile tassato, erano di carattere privato; 2.1. occorre preliminarmente esaminare l’istanza di trattazione della causa in pubblica udienza formulata in sede di memoria dal Consorzio ricorrente; 2.2. l'istanza va rigettata; 2.3. in adesione all'indirizzo già espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, il Collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (cfr.

SS.UU. n. 14437/2018), e non si verta in ipotesi di decisione aventi rilevanza nomofilattica (cfr. SS.UU. n. 8093/2020); 2.4. la sede dell'adunanza camerale non è inoltre incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Cortefornisce il proprio contributo; 2.5. nel caso in questione, il tema oggetto del giudizio non è peraltro neppure nuovo nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. le pronunce di legittimità citate nel prosieguo); 3.1. a seguire, le prime tre censure, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, sono fondate; 3.2. questa Corte con sentenza n. 27086 del 2016 ha ribadito che l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett.

a) d.lgs. n. 504/1992, per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati «destinati esclusivamente ai compiti istituzionali», spetta soltanto se l'immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento di tali compiti, previa verifica che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale; 3.3. a tale principio si intende dare continuità; 3.4. ai sensi dell'art. 36, comma 4, della 1. n. 317 del 1992 «i consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale sono enti pubblici economici» spettando alle Regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei Consorzi; 3.5. questa Corte (cfr.

Cass. SS.UU. n. 14293 del 2010; Cass. n. 12797 del 2016) ha chiarito i limiti entro i quali i Consorzi ASI assolvono finalità di natura pubblicistica, restando per il resto detti enti soggetti alla normativa generale riguardante gli enti aventi finalità lucrativa; 3.6. in particolare, si è precisato che per sottrarsi all'obbligo del pagamento dell'ICI, sono necessari due requisiti: che gli immobili posseduti dai consorzi siano destinati esclusivamente all'espletamento di compiti istituzionali e che gli enti consorziati siano individualmente esenti dall'imposta; 3.7. il comma 18 dell'articolo 31 della legge 289/2002, norma di natura interpretativa, stabilisce testualmente che «l'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art.7, comma 1, letta) ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, deve intendersi applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali e tra enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione»; 3.8. pertanto, la presenza di soggetti non individualmente esenti, tra i soggetti consorziati, si pone in contrasto oggettivo con la norma interpretativa, trattandosi di un requisito di natura soggettiva, e preclude l'esenzione dall'imposta per gli immobili posseduti, a prescindere dalla destinazione degli stessi; 3.9.

è onere del Consorzio dimostrare tali circostanze e, soprattutto, dimostrare se gli immobili oggetto di imposizione siano esclusivamente destinati all'espletamento di compiti istituzionali o se, invece, rientrino nell'esercizio dell'ordinaria attività industriale e commerciale e, quindi, soggetti a ICI (o ad IMU) al pari di qualsiasi operatore commerciale (cfr. Cass. n. 26575/2018); 3.10. nella fattispecie il Giudice di merito avrebbe dunque dovuto valutare, avuto riguardo agli obiettivi ed alle attività del Consorzio, se gli immobili oggetto di accertamento fossero esclusivamente destinati all'espletamento dei compiti istituzionali, come affermato dalla difesa del Consorzio (che ha contestato nel ricorso introduttivo il mancato esercizio di ««attività economica», come riportato nella sentenza impugnata), ovvero rientrassero nell'esercizio dell'ordinaria attività industriale e commerciale del Consorzio e quindi soggetti ad ICI o a IMU al pari di qualsiasi operatore commerciale; 3.11. detta valutazione è del tutto mancata nella fattispecie in esame, essendosi limitata la Commissione Tributaria Regionale ad affermare, del tutto apoditticamente, che l’immobile era «utilizzato per attività esse stesse di carattere privato», senza ulteriori specificazioni;

4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, accolti i primi tre motivi, assorbito il quarto, il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio, anche per l’esame delle ulteriori questioni rimaste assorbite, alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto; cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campaniain diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del g