Cassation court dismisses tax appeal for late filing and double conformity violation of civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a second-instance tax commission decision. The appellant argued for nullity due to the tax authority's late appearance and failure to examine new facts regarding his status as a nominal shareholder. The court ruled the appeal inadmissible because the authority's late filing was timely under specific postal rules and the new facts failed to meet the requirements for 'double conformity' under Article 348-ter of the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 346 c.p.c.; Art. 348-ter c.p.c.: The tax authority's late appearance in appeal is valid if mailed within the statutory period, and new facts must differ from those in the first and second-instance decisions to avoid inadmissibility under double conformity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 1 7278 / 20 14 , propost o da: DORFMANN LOTHAR, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti GÜNTER AUSSERHOFER ed ENRICO DANTE, elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, VIA TACITO N. 10 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in Roma, VIA DEI PORTOGHESI, N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1 / 0 2 / 20 1 4 della COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI BOLZANO, depositatail 7 gennaio 201 4 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022dal consigliere dott. Francesco Cortesi . Rilevato che:
1. L’Agenzia delle entrate di Milano emise due avvisi di accertamento a carico di LT s.r.l. in conseguenza della mancata presentazione, da parte di quest’ultima, della dichiarazione deiredditi per gli anni 2005 e 2006. Gli atti impositivi furono originati da un accertamento analitico per l’anno 2006; il reddito per il 2005 fu invece determinato con metodo induttivo, applicando agli acquisti la stessa percentuale di ricarico risultante per l’anno successivo. Divenuti definitivi tali avvisi per l’acquiescenza della società contribuente, l’Agenzia delle entrate di Bressanone/Brunico notificò altri due avvisi a Lothar Dorfmann, socio unico ed amministratore, per il recupero a tassazione degli importi corrispondenti, presumendo che lo stesso avesse incassato in proprio gli utili non dichiarati dalla società.
2. Il Dorfmann impugnò gli avvisi innanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, che li respinse. Anche il successivo appello, proposto dal contribuente alla Commissione di secondo grado, fu rigettato. I giudici del gravame respinsero anzitutto l’eccezione di tardività sollevata dal Dorfmann con riguardo alle controdeduzioni dell’Ufficio, osservando che, in ogni caso, tali ultime riproponevano questioni già compiutamente dedotte in primo grado. Quanto, poi, al merito della pretesa, rilevarono che gli avvisi di accertamento erano divenuti definitivi per ma ncata impugnazione, quanto agli importi posti a carico del contribuente; e ritennero non provata la circostanza, dedotta da quest’ultimo, che egli fosse un mero prestanome della società.
3. Il contribuente impugna la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso. Considerato che:
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce «nullità della sentenza e/o del procedimento» per violazione dell’art. 346 cod. proc. civ., assumendo che i giudici d’appello avrebbero errato nel non dichiarare decaduta l’Amministrazione da ogni eccezione processuale e di merito non rilevabile d’ufficio, per effetto della tardiva costituzione in q uel giudizio.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia «nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla nullità degli avvisi di accertamento per violazione di legge, difetto di motivazione, eccesso di potere: mancanza dei presupposti di imposizione – illegittimità degli avvisi di accertamento a carico della LT s.r.l. e mancanza dei presupposti che giustificano la presunzione di reddito». Assume, al riguardo, che i giudici regionali avrebbero omesso di considerare il fatto che egli aveva tempestivamente impugnato gli avvisi emessi a suo carico, contestando la ricostruzione dei fatti in essi operata, ed indica le circostanze il cui esame avrebbe dovuto condurli ad una diversa valutazione dei rilievi operatidall’Ufficio.
Osserva, inoltre, che la sentenza non avrebbe attribuito rilevanza al fatto, da lui compiutamente dimostrato, della propria sostanziale estraneità alla compagine sociale, della quale il vero deus ex machina era tale Bruno Corradi, che lo aveva incaricato di svolgere la funzione di “prestanome” e che, successivamente, egli aveva querelato «per truffa e diversi reati inerenti il pagamento delle tasse e per tutti gli altri eventuali reati ravvisabili».
3. Il primo motivo è infondato. 3.1. Per unverso, infatti, va rilevato – mediante l’esame degli atti del giudizio di merito, consentito dalla denuncia di un error in procedendo - che la costituzione in appello dell’amministrazione finanziaria è avvenuta mediante trasmissione a mezzo posta del plico raccomandato contenente le controdeduzioni, in conformità al disposto dell’art. 22, comma primo, del d.lgs. n. 546/1992. Ed invero, la spedizione della raccomandata – cui occorre aver riguardo al fine di valutare la tempestività della costituzione – è stata effettuata il 29 aprile 2013, ovvero il primo lunedì successivo al 27 aprile 2013, sessantesimo giorno successivo alla notifica del gravame, che cadeva di sabato. 3.2. Per altro verso, e in ogni caso, conviene qui ribadire che un’eventuale costituzione tardiva dell’amministrazione appellata non avrebbe impedito il rilievo officioso della questione di decadenza fatta valere con le controdeduzioni (cfr., fra le numerose altre, Cass. n. 26507/2021; Cass.n. 2585/2019).
4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Con esso, infatti, il ricorrente si duole dell’omesso esame, da parte dei giudici d’appello, delle circostanze difatto da lui evidenziate a sostegno del rilievo di infondatezza della pretesa erariale e della propria estraneità alla società contribuente. Siffatta doglianza, a prescindere da ogni valutazione sulla sua intrinseca fondatezza, non supera il vaglio di ammissibilità in ragione del divieto stabilito al riguardo dall’art. 348-ter cod. proc. civ., vertendosi qui in ipotesi di “doppia conforme”. In tale ipotesi, peraltro, e come questa Corte ha più volte affermato, al fine di evitare l ’ inammissibilità del motivo il ric orrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse(v. Cass. n. 20994/2019; Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 19001/2016); e a tanto il ricorrente non ha minimamente provveduto.
5. In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 200 2, come modificato dalla l. n. 228 del 20 12, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del co. 1- bisdello stesso art.
13.
P.Q.M.
La Corte rigettail ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese,che liquida in € 5.900,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 200 2 , come modificato dalla l. n. 228 del 20 12, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quell