Cassation court remands case to lower court regarding ten-year vs five-year tax debt prescription terms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision regarding the prescription of tax debts. The lower court had accepted the taxpayer's claim that capital amounts prescribe in ten years while interest and penalties prescribe in five years. The court remanded the case because of conflicting judicial interpretations on this specific prescription period issue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2946, 2948 c.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: When judicial interpretations of tax prescription periods differ, the case must be remitted for a new hearing to resolve the conflict.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 31175/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso di essa elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – contro GELO SERGIO; -intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 258/4/2020, depositata in data 27 febbraio 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022 dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE:
1. La parte contribuente ricorreva averso un’intimazione di pagamento notificata in data 23 ottobre 2015 che seguiva ad una cartella di pagamento notificata in data 24 maggio 2006, Oggetto: PRESCRIZ. CREDITI ERARIALI eccependo la prescrizione del credito erariale. La CTP, essendo passati nove anni dalla notifica della cartella di pagamento a quella dell’intimazione di pagamento, accoglieva il ricorso limitatamente agli interessi e alle sanzioni (ritenendo agli stessi applicabile il termine prescrizionale di cinque anni) e invece non prescritta la sorte capitale cui andava applicato il termine di prescrizione ordinario.
2. La CTR, adìta dall’Agenzia della Riscossione, rigettava l’appello confermando la decisione di primo grado. L’Agenzia propone così ricorso in cassazione affidato a due motivi, mentre il contribuente rimaneva intimato. CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., ritenendo che la prescrizione dei crediti tributari, ivi compresi quelli accessori per interessi, si compia in dieci anni e non nel termine breve di cinque.
2. Con il secondo motivo l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., ritenendo che la prescrizione dei crediti per sanzioni, si compia in dieci anni e non nel termine breve di cinque.
3. Il Collegio, preso atto che in precedenza, con ordinanza 3 novembre 2021, era stata rimessa la causa in pubblica udienza, che peraltro l’Avvocatura ha avanzato richiesta di rimessione della questione alle Sezioni Unite (cfr. memoria 17 ottobre 2022) e che sussiste una difformità di orientamenti della Sezione in ordine al termine di prescrizione applicabile alle ipotesi oggetto di causa, e rilevando altresì che è già stata fissata udienza pubblica tematica in ordine a tale questione per la data dell’otto novembre 2022, ritiene di disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo. P. Q. M. Dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.