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Ordinanza — n. 36426/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court rejects appeal against environmental tariff application to industrial buildings producing special waste.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36426/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Regional Tax Commission's decision that rejected an appeal by a company regarding environmental sanitation fees. The company argued that regulations allowing the fixed fee for industrial buildings producing special waste were invalid under transitional rules. The court ruled that the tariff's fixed component legally covers collective waste management costs regardless of specific waste types produced on-site.

Regesto Legislator

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d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49; d.lgs. n. 152 del 2006, artt. 195, c. 2, lett. e), 238: The fixed portion of the environmental sanitation tariff is legally applicable to buildings producing special waste because it covers collective waste management costs for the community.

Parole chiave

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environmental sanitation tariff special waste production fixed fee applicability transitional regulations collective waste management industrial buildings Cassation quashing gestione dei rifiuti

Disposizioni normative citate

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d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49
civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49,ed al d.lgs.
d.lgs. n. 152 del 2006, artt. 195, c. 2, lett. e), 238

Giurisprudenza citata

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Cass., 22 marzo 2022, n. 9178
Cass., 27 febbraio 2020, n. 5360
Cass., 27 febbraio 2020, n. 5360; Cass., 23 maggio 2019, n.
Cass., 23 maggio 2019, n. 14038
5360; Cass., 23 maggio 2019, n. 14038; Cass., 22 settembre 2017, n.
Cass., 22 settembre 2017, n. 22127
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31876/2018 R.G. proposto da Andreani Tributi S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentatae difesa dagli avvocati Franco Carile e Alberto Tasso , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; –ricorrente – contro E.L.T. –Escavazione Lavorazione Travertino –S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via della Scrofa n. 57, presso lo studio degli avvocati Giuseppe Russo Corvace, Giuseppe Pizzonia e Laura Trimarchi che la rappresentano e difendono;

–controricorrente – avverso la sentenza n. 2010/2018, depositata il 28 marzo 2018, della Commissione tributaria regionaledel Lazio; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 16 novembre 2022,dal Consigliere dott. Liberato Paolitto . Tarsu Tia Tares Accertamento Rilevato che: 1. – c on sentenza n. 2010/2018, depositata il 28 marzo 2018, la Commissione tributaria regionale del Lazioha accolto l’appello proposto da E.L.T. – Escavazione Lavorazione Travertino – S.r.l., così pronunciando in riforma della decisione di prime cure che diversamente aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso in relazione alla TIA (tariffa di igiene ambientale) dovuta dalla contribuente per gli anni 2010 e 2011; -il giudice del gravame, - pronunciando sul motivo di appello che involgeva l’applicazione della Tariffa ad un capannone industriale (di lavorazione della pietra), -ha considerato che la tariffa non era dovuta in relazione ai luoghi di produzione dei rifiuti speciali non assimilati in quanto, - avendo la contribuente offerto prova del loro smaltimento a proprie spese, - la tariffa poteva trovare applicazione (solo) con riferimento ai rifiuti urbani, né l’ente locale avrebbe potuto adottare disposizioni regolamentari volte ad estendere l’applicazione del tributo al di fuori delle condizioni direttamente poste dalla norma primaria; 2. -Andreani Tributi S.r.l. ricorre per la cass azione della sentenza sulla base di due motivi; - E.L.T.

– Escavazione Lavorazione Travertino – S.r.l. resiste con controricorso. Considerato che: 1. –col primo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49,ed al d.lgs. n. 152 del 2006, artt. 195, c. 2, lett. e), e 238, e, - premesso che, nella fattispecie, la tariffa era stata applicata, quanto ai luoghi di svolgimento dell’attività produttiva (un capannone dell’estensione di mq. 1.362,00), nella sola quota fissa, - deduce che erroneamente il giudice del gravame aveva rilevato l’illegittimità del regolamento comunale di disciplina della tariffa in quanto dette disposizioni regolamentari continuavano a produrre i loro effetti nel regime transitorio previsto dal d.lgs. n. 152, cit.; -il secondo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., ripropone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49, ed e l d.lgs. n. 152 del 2006, art. 238, sull’assunto che, secondo lo stesso dettato normativo, la quota fissa della tariffa deve trovare applicazione (anche) con riferimento ai locali di produzione di rifiuti speciali non assimilati, in relazione al costo del servizio sostenuto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti; 2.

– i due motivi, che vanno congiuntamente trattati perché connessi, sono fondati e vanno accolti; 3. - i l d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49, c. 3, dispone che la tariffa di igiene ambientale (cd. TIA) «deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.»; 3.1 - per quanto sia stata rilevata una sostanziale continuità regolativa col previgente règime impositivo, -costituendo la TIA «una mera variante della TARSU» già disciplinata dal d.lgs. n. 507 del 1993, della quale ha conservato la qualifica di tributo propria di quest'ultima (così Corte Cost., 24 luglio 2009, n. 238), - ciò non di meno lo stesso Giudice delle leggi, e la Corte, hanno avuto modo di rimarcare alcune peculiarità applicative della Tariffa con riferimento, in specie, alla sua articolazione (in una quota fissa ed in una quota variabile) ed alle conseguenti implicazioni sulla tassazione delle aree produttive di rifiuti urbani ovvero speciali, assimilati o meno (v.Cass., 22 marzo 2022, n. 9178;

Cass., 27 febbraio 2020, n. 5360; Cass., 23 maggio 2019, n. 14038; Cass., 22 settembre 2017, n. 22127);- si è, così, rilevato che il presupposto impositivo si correla al possesso o alla detenzione di superfici astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, e che «la qualità e quantità di rifiuti prodotti incide nella determinazione della quota variabile della TIA che può essere legittimamente pretesa, in misura intera o ridotta, solo in presenza di una effettiva produzione di rifiuti urbani o assimilati, con conseguente esclusione dell'assoggettamento a tale parte del tributo di quelle superfici ove il contribuente dimostri di non produrre rifiuti o di produrre esclusivamente rifiuti speciali smaltiti, pertanto, autonomamente» (così Cass., 23 maggio 2019, n. 14038, cit.); ciò, del resto, in coerenza con la natura, cd. universale, della Tariffa, - in quanto «Ogni edificio che si trovi sul territorio comunale, … è normativamente considerato come potenzialmente idoneo, per le attività che vi si potrebbero svolgere, a produrre rifiuti urbani» (così Cass., 27 febbraio 2020, n. 5360), - ed in conseguenza della cennata articolazione tariffaria che, - quanto alla quota fissa («determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti»; art. 49, c. 4, cit.), - «ha la funzione di coprire il costo dei servizi di smaltimento concernenti i rifiuti non solo "interni", cioè prodotti o producibili dal singolo soggetto passivo che può avvalersi del servizio, ma anche "esterni", quali i "rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico", e quindi di coprire anche le pubbliche spese afferenti ad un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente» (così, ancora, Cass., 23 maggio 2019, n. 14038); 3.2 –la gravata sentenza è, dunque, incorsa nel denunciato error iuris in quanto l’applicazione della Tia, nella sua quota fissa, (anche) nei locali di produzione dei rifiuti speciali ha, come si è rilevato, un fondamento legale cui la disposizione regolamentare risulta legittimamente conformata; 4.

– l’impugn ata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con rigetto del ricorso originario dellacontribuente; -le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti, avuto riguardo all’evolversi della vicenda processuale, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte controricorrente.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente; compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 2.400,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese gene