Italian Court dismisses appeal on TIA tariff applicability to special waste production areas.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by E.L.T. against a regional tax commission decision regarding the TIA (Tax on Industrial Activities). The company argued that the fixed-rate tariff component should be excluded for facilities producing only special waste, not urban waste. The court held that the tax presupposition relies on the potential suitability of the property for waste production, and the fixed rate covers collective external waste management costs regardless of the specific waste type generated on-site.
Regesto Legislator
Generato dall'IAd.lgs. n. 22 del 1997, artt. 7 e 49; d.lgs. n. 152 del 2006, artt. 184 e 238: The fixed-rate component of the TIA tariff applies to properties potentially suitable for waste production, covering collective external costs, and is not excluded merely because the facility produces exclusively special waste.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9079/2019 R.G. proposto da E.L.T. –Escavazione Lavorazione Travertino –S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via della Scrofa n. 57, presso lo studio degli avvocati Giuseppe Pizzonia e Laura Trimarchi che la rappresentano e difendono; –ricorrente – contro Andreani Tributi S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Carile e Alberto Tasso; –controricorrente – avverso la sentenza n. 6035/18, depositata il 17 settembre 2018, della Commissione tributaria regionaledel Lazio; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 16 novembre 2022,dal Consigliere dott.
Liberato Paolitto . Tarsu Tia Tares Accertamento Rilevato che: 1. –con sentenza n. 6035/18, depositata il 17 settembre 2018, la Commissione tributaria regionale del Lazio, -pronunciando sull’appello proposto da E.L.T., Escavazione Lavorazione Travertino, S.r.l., - ha statuito che, - diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, - il ricorso introduttivo del giudizio doveva ritenersi tempestivamente notificato, - e pertanto ammissibile, - ma, ciò non di meno, destituito di fondamento in quanto legittimamente, con l’avviso di accertamento impugnato dalla contribuente, era stata liquidata la TIA dovuta dalla contribuente (per gli anni 2008 e 2009), per la sola quota fissa, in relazione ad unità immobiliare (capannone industriale) ove si producevano rifiuti speciali (non assimilabili) derivanti dalla lavorazione della pietra; -E.L.T., - Escavazione Lavorazione Travertino, - S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi; -Andreani Tributi S.r.l. resiste con controricorso.
Considerato che: 1. –il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.lgs. n. 22 del 1997, artt. 7 e 49, ed al d.lgs. n. 152 del 2006, artt. 184 e 238, deducendo la ricorrente che, in relazion e al presupposto impositivo individuato da dette disposizioni nella produzione di rifiuti urbani, l’applicabilità della tariffa deve ritenersi esclusa per le aree di produzione di soli rifiuti speciali, ed anche con riferimento alle componenti di costo coperte dalla quota fissa; -col secondo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 23 Cost., al d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49,ed al d.lgs. n. 546 del 1992, art. 7, sull’assunto che, -una volta individuato, nei ridetti termini, il presupposto di applicabilità della tariffa, -il giudice 3 del gravame avrebbe dovuto rilevare l’illegittimità della (e disapplicare la) disposizione regolamentare alla cui stregua la produzione di rifiuti speciali non assimilati rilevava ai soli fini della quota variabile della tariffa, altrimenti dovuta la quota fissa; 2.
– i due motivi, - che vanno congiuntamente trattati perché avvinti da una medesima quaestio iuris di fondo, - sono destituiti di fondamento e vanno senz’altro disattesi; 3. - i l d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49, c. 3, dispone che la tariffa di igiene ambientale (cd. TIA) «deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.»; 3.1 - per quanto sia stata rilevata una sostanziale continuità regolativa col previgente règime impositivo, -costituendo la TIA «una mera variante della TARSU» già disciplinata dal d.lgs. n. 507 del 1993, della quale ha conservato la qualifica di tributo propria di quest'ultima (così Corte Cost., 24 luglio 2009, n. 238), - ciò non di meno lo stesso Giudice delle leggi, e la Corte, hanno avuto modo di rimarcare alcune peculiarità applicative della Tariffacon riferimento, in specie, alla sua articolazione (in una quota fissa ed in una quota variabile) ed alle conseguenti implicazioni sulla tassazione delle aree produttive di rifiuti urbani ovvero speciali, assimilati o meno (v.Cass., 22 marzo 2022, n. 9178;
Cass., 27 febbraio 2020, n. 5360; Cass., 23 maggio 2019, n. 14038; Cass., 22 settembre 2017, n. 22127); - si è, così, rilevato che il presupposto impositivo si correla al possesso o alla detenzione di superfici astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, e che «la qualità e quantità di rifiuti prodotti incide nella determinazione della quota variabile della TIA che può essere legittimamente pretesa, in misura intera o ridotta, solo in presenza di una effettiva produzione di rifiuti urbani o assimilati, con conseguente esclusione dell'assoggettamento a tale parte del tributo di quelle superfici ove il contribuente dimostri di non produrre rifiuti o di produrre esclusivamente rifiuti speciali smaltiti, pertanto, autonomamente» (così Cass., 23 maggio 2019, n. 14038, cit.); ciò, del resto, in coerenza con la natura, cd. universale, della Tariffa, - in quanto «Ogni edificio che si trovi sul territorio comunale, … è normativamente considerato come potenzialmente idoneo, per le attività che vi si potrebbero svolgere, a produrre rifiuti urbani» (così Cass., 27 febbraio 2020, n. 5360), - ed in conseguenza della cennata articolazione tariffaria che, - quanto alla quota fissa («determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti»; art. 49, c. 4, cit.), - «ha la funzione di coprire il costo dei servizi di smaltimento concernenti i rifiuti non solo "interni", cioè prodotti o producibili dal singolo soggetto passivo che può avvalersi del servizio, ma anche "esterni", quali i "rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico", e quindi di coprire anche le pubbliche spese afferenti ad un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente» (così, ancora, Cass., 23 maggio 2019, n. 14038); 3.2 – la gravata sentenza è, dunque, pervenuta ad una corretta lettura dei dati normativi di fattispecie e la disposizione regolamentare in contestazione risulta legittimamente conformata al fondamento legale della tariffa; 4.
– le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater).
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 2.400,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, d i un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso principale, a norma del comma