Sentenza — n. 36314/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IASENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2991/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, ope legis; –ricorrente – contro FIORAVANTI CENERAZZO, rappresentato e difeso dall’avv. Biagio Nunziata in forza di procura speciale allegata al controricorso e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione in Roma; –controricorrente – IRPER ILOR ACCERTAMENTO r.g. n. 2991/2017 Cons. est.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 2495 cod. civ, art. 378 cod. proc. civ, artt. 2495 cod. civ; Sentenza — n. 36314/2022 — snciv · Corte di Cassazione: La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 14 ottobre 2022nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28/10/2020, n. 137, convertito dalla l. 18/12/2020, n. 176. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo l’Agenzia deduce l’omesso esame di un fatto controverso, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma , n. 5 , cod . proc . civ ., in particolare evidenziando che la cessione d’azienda avvenuta nel 2005 aveva lasciato comunque un utile, risultante dal bilancio finale di liquidazione al 30 novembre 2006. r.g. n. 2991/2017 Cons. est.
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SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2991/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, ope legis; –ricorrente – contro FIORAVANTI CENERAZZO, rappresentato e difeso dall’avv. Biagio Nunziata in forza di procura speciale allegata al controricorso e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione in Roma; –controricorrente – IRPER ILOR ACCERTAMENTO r.g. n. 2991/2017 Cons. est.
Federico Lume avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 5945 / 5 2 / 20 1 6 , pronunciata in data 15 giugno 2016 e depositata in data20 giugno 2016; udita la relazione della causa nella pubblica udienza del 14 ottobre 2022, svoltasi ex art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 /10/ 2020, n. 137, convertito dalla l. 18/12/2020, n. 176, tenuta dal consigliere dott. Federico Lume; dato atto che il Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Paola Filippi ha concluso per l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con cartella di pagamento n. 07120130131333085002 era ingiunto il pagamento della somma di euro 29.537,95 nei confronti di Cenerazzo Fioravanti, quale coobbligato, perché socio di Fioravanti Cenerazzo Petroli s.r.l., in relazione alla mancata riassunzione del giudizio proposto contro l’avviso di accertamento, a seguito di cassazione con rinvio della sentenza della CTR , dispost o con ordinanza de lla Corte di Cassazione n. 24878 del 26 ottobre 2011, pubblicata in data 24 novembre 2011, circostanza per cui l’avviso di accertamento n. RE3030300542 per l’anno 2002 si era reso definitivo.
2. Il contribuente ricorreva davanti alla Commissione tributaria provinciale di Benevento, che rigettava il ricorso, evidenziando che dal bilancio finale di liquidazione risultava un attivo di euro 107.437,00, largamente capiente. Proposto appello, la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza oggetto del ricorso in esame , lo accoglieva, annullando la cartella e compensando le spese. In particolare, la CTR , richiamando Cass. n. 10276 del 2008, evidenziava che la responsabilità del socio per le obbligazioni sociali ai sensi dell’art. 2495 cod. civ. era subordinata alla circostanza che in r.g. n. 2991/2017 Cons. est. Federico Lume concreto vi fosse stata distribuzione di attivo risultante in bilancio in favore del medesimo, da ritenersi condizione dell’azione e che pertanto doveva essere dimostrata dall’Agenzia delle entrate, il che nel caso di specie non era avvenuto.
3. Ricorre contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della CampaniaAgenzia delle entrate con due motivi. Resiste con controricorso Cenerazzo Fioravanti che ha depositato memoria per l’udienza del 29 marzo 2018. Con ordinanza emessa in data 26 febbraio-5 luglio 2018 e pubblicata in data 13 luglio 2018, la sesta sezione della Corte, in vista della cui udienza camerale il controricorrente aveva depositato memoria,rimetteva la causa alla pubblica udienza. In data 17 novembre 2020 l’Agenzia delle entrate ha chiesto trattarsi il procedimento avendo emesso diniego di definizione agevolata. Il ricorrente,unitamente alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ., depositata in data 3 ottobre 2022, ha depositato la domanda di definizione agevolata unitamente alla quietanza di pagamento della prima rata. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte.
4. La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 14 ottobre 2022nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28/10/2020, n. 137, convertito dalla l. 18/12/2020, n. 176. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo l’Agenzia deduce l’omesso esame di un fatto controverso, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma , n. 5 , cod . proc . civ ., in particolare evidenziando che la cessione d’azienda avvenuta nel 2005 aveva lasciato comunque un utile, risultante dal bilancio finale di liquidazione al 30 novembre 2006. r.g. n. 2991/2017 Cons. est.
Federico Lume Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 cod. civ., dell’art. 65 , quarto comma , d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 2492 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., deducendo che , a seguito dell ’ estinzione della società , oper i la successione in favore dei soci che rispondono delle obbligazioni sociali secondo il regime di responsabilità per i debiti sociali; nel caso di specie l’ufficio aveva assolto al proprio unico onere, quello di dimostrare la presenza di un bilancio di liquidazione in attivo; evidenzia poi che l ’ art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973 disp o ne che i soci siano responsabili limitatamente a quanto ricevuto in denaro nei due periodi di imposta precedenti alla liquidazione.
2. Occorre premettere che l’Agenzia, in data 17 novembre 2020 , ha depositato diniego di definizione agevolata, sull’assunto che la definizione agevolata sia possibile solo per atti impositivi. Unitamente alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ. il controricorrente ha depositato la domanda di definizione agevolata della cartella impugnata, ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 119 del 2018, unitamente alla quietanza attestante il pagamento, il 28 maggio 2019, dell ’ unica rata, in misura di euro 1.814,85 , chiedendo pronunciarsi la estinzione per cessata materia del contendere. 2.1.
O ccorre evidenziare che l’Agenzia delle entrate non ha provato di aver tempestivamente e regolarmente notificato l’atto di diniegoal controricorrente, avendo prodotto la relata di notifica di un diverso provvedimento di diniego, rivolto a tale Adiletta Stefania, presso l’avv. Alessandro Senatore, con studio in Napoli, in data 5 giugno 2020. Premesso che il mancato rispetto del termine perentorio del 31 luglio 2020 per la notifica del diniego sull'istanza didefinizione agevolata delle liti fiscali pendenti impone di ritenere r.g. n. 2991/2017 Cons. est.
Federico Lume integrata la fattispecie estintiva (Cass. 14/06/2022, n. 19084 ), l a mancanza di prova in giudizio dell’avvenuta rituale e tempestiva notificazionedel diniego della domanda di definizione rende operativa la previsione dell’art. 6, comma 6, d.l. 119 del 2018, secondo cui la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del detto articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019.
3. Deve di conseguenza dichiararsi estinto il g iudizio per intervenuta definizione agevolata. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. 119 del 2018 conv. in l. n. 136 del 2018; dispone che le spese di giudizio rimangano a carico delle