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Sentenza — n. 36134/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses taxpayer's claim for voluntary pension fund contributions to be tax-exempt, ruling they form taxable income.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36134/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Riccardo Malaspina's appeal against the Regional Tax Commission, which had ruled that voluntary pension contributions were taxable. The taxpayer argued these contributions were optional and thus should be deductible, but the Court held that only mandatory contributions are exempt. Consequently, the Court quashed the lower decision and dismissed the taxpayer's original claim for reimbursement.

Regesto Legislator

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Art. 18, comma 7, d.lgs. 124/1993; Art. 48, comma 2, lett. a), d.P.R. 917/1986: Voluntary contributions to supplementary pension funds do not constitute tax-exempt social security contributions and must be included in the taxable income base.

Parole chiave

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voluntary pension contributions taxable income base supplementary pension fund mandatory contributions tax exemption rules tax appeal dismissal income tax calculation compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 18, comma 7, d.lgs. 124/1993
Art. 48, comma 2, lett. a), d.P.R. 917/1986
Ad avviso della ricorrente, la natura facoltativa della previdenza complementare renderebbe applicabile alla fattispecie l’art. 48, comma secondo, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22673/2022
917/1986 (nel testo in vigore fino al 31dicembre 2003), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge (così, fra le altre, Cass. n. 22673/2022; Cass.
Cass. n. 14571/2021
22673/2022; Cass. n. 14571/2021; Cass.
Cass. n. 28125/2020
Cass. n. 13353/2020
28125 /2020 ; Cass. n. 13353/2020; Cass.
Cass. n. 33827/2019
Cass. n. 124/2018
n.33827/2019; Cass. n. 124/2018).
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Testo completo

onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5556/2017R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv ocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 –ricorrente – contro MALASPINA RICCARDO –intimato – avverso la sentenz a del la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagnan. 2228/11/16, depositata i l 13 / 09 /201 6 ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.

Paola Filippi, che ha chiesto l’accoglimentodel ricorso; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 novembre 2022dal consigliere dott. Francesco Cortesi. IRPEFRIMBORSOFATTI DI CAUSA 1. Riccardo Malaspina, dipendente della Banca Commerciale Italiana fino al 31 dicembre 1994 , chiese all’Erario il rimborso dell’importo di € 3.325,00 sull'assunto della non imponibilità dei contributi versati nel corso del rapporto al fondo aziendale di previdenza complementare(denominato “Fondo di Previdenza per il Personale della Banca Commerciale Italiana”, quindi “Fondo Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana”).

Avverso il silenzio-rifiuto formatosi a seguito dell’istanza, il contribuente propose ricorso innanzi alla CTP di Parma, che lo accolse.

2. Il successivo appello proposto dall’Amministrazionefu respinto dalla CTR dell’Emilia-Romagna. I giudici del gravame ritennero che ― in base alla disciplina applicabile ratione temporis, ed in particolare agli artt. 18, comma settimo, del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, 16 e 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ― la tassazione dell’indennità in questione andasse calcolata sull’imponibile al netto dei contributi deducibili.

3. L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Il contribuente è rimasto intimato. Inizialmente chiamata innanzi alla sezione sesta, la causa è stata rinviata in pubblica udienza sul rilievo del difetto di evidenza decisoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso, l ’amministrazione finanziaria denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma secondo, e 48, comma secondo, lett. a), del d.P.R. n. 917/1986 (nel testo vigente ratione temporis, oggi contenuto negli artt. 19 e 51 dello stesso decreto).

Ad avviso della ricorrente, la natura facoltativa della previdenza complementare renderebbe applicabile alla fattispecie l’art. 48, comma secondo, del d.P.R. n. 917/1986, a mente del quale soltanto i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (vale a dire versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge) non concorrono a formare il reddito; di conseguenza, i contributi oggetto di controversia,versati a un fondo di previdenza complementarein base a un accordo azi endale , concorr erebber o a formare la baseimponibile senza alcuna detrazione.

2. Il motivo è fondato. 2.1. Superate alcune ormai risalenti oscillazioni, la giurisprudenza di questa Corte si attesta da tempo nel ritenere che, ove un istituto bancario abbia effettuato, in favore di un ex dipendente,un’erogazione di capitale tramite un fondo di previdenza complementare istituito per il proprio personale in base ad un accordo accessorio al rapporto d’impiego edinerente al trattamento pensionistico integrativo, il reddito che così si configura in capo al dipendente va accluso alla categoria della «pensione integrativa» cui lo stesso ha rinunciato, ai sensi dell'art. 6, comma secondo , del d.P.R. n. 917/1986. Tale reddito va, pertanto, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la pensione integrativa; ne deriva la necessità di considerare, nella base imponibile per il calcolo dell'imposta, l’ intera somma versata dal fondo, senza diffalco de i contributi versati; e ciò in quanto, ai sensi dell’art. 48, comma secondo, lett.

a) del d.P.R. n. 917/1986 (nel testo in vigore fino al 31dicembre 2003), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge (così, fra le altre, Cass. n. 22673/2022; Cass. n. 14571/2021; Cass. n. 28125 /2020 ; Cass. n. 13353/2020; Cass. n.33827/2019; Cass. n. 124/2018). 2.2. Nel caso in questione, pertanto, va data continuità al principio in base al quale la determinazione dell'imponibile derivante da prestazioni erogate da fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include anche i contributi versati dal dipendente, attesa la loro natura facoltativa, restando fiscalmente esenti -a norma dell'art. 48 del d.P.R. n. 917/1986, nel testo vigente ratione temporis (oggi art. 51) - soltanto i contributi previdenziali obbligatori, quelli versati cioè «in ottemperanza a disposizioni di legge». 2.3.

Da tale principio si è discostata la sentenza d’appello che, in conseguenza dell’accoglimento del ricorso, va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo; le spese dei due gradi di merito possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente. Condanna l’intimat o al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.000,00 oltre spese prenotate a debito. Compensa le spese dei gradi di meri