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Ordinanza — n. 36125/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal when taxpayer fully pays debt, extinguishing the dispute matter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36125/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional court decision that extinguished the litigation due to full payment. The taxpayer had satisfied the entire debt, while the tax agency argued partial relief was insufficient for continuing the case regarding future sanctions. The court ruled that complete payment of the original claim automatically ends the dispute, preventing further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 382, comma 3, cod. proc. civ.; When the taxpayer fully satisfies the tax claim, the litigation is extinguished by cessation of the subject matter, barring further recovery of the original debt.

Parole chiave

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cessation of subject matter full tax payment extinguishment of litigation tax appeal dismissal Italian tax procedure opposizione al precetto esecutivo proseguimento dell'erogazione delle prestazioni dilazione di pagamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 382, comma 3, cod. proc. civ.
La sentenza impugnata va, pertanto, cassa ta senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod.
art. 378 cod. proc. civ
A seguito di nuova proposta del relatore, la difesa della contribuente depositava ulteriore memoria, ex art. 378 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 7/12/2018, n. 31372
doppio contributo, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura lat o sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 7/12/2018, n. 31372;
Cass., 7/6/2018, n. 14782
Cass., 7/6/2018, n. 14782;Cass., 10/02/2017, n.
Cass., 10/02/2017, n. 3542
14782;Cass., 10/02/2017, n. 3542).
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Testo completo

ENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis. Ricorrente contro SERVIMAR s.a.s di Velotto R A , rappresentat a e difes a dall’avv.to Roberto De Stefano e dall’avv.to Francesco Borgia, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo , in Roma, alla via Alberico II, n. 4, giusta procura a margine del controricorso. Controricorrente avverso la sentenza n. 317 della Commissione Tributaria Regionale dellaSardegna, depositata il 4/ 11/2016;

Oggetto: cessazione della materia del contendere udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal consigliere Rosita D’Angiolella. RILEVATO CHE 1. La CTP di Sassari, con sentenza n. 20/2007, accolse in parte il ricorso proposto da SERVIMAR s.a.s di Velotto R A avverso la cartella di pagamento,notificata in data 19 maggio 2006, per il recupero delle somme, derivante dal venir meno dei presupposti per la validità della definizione agevolata cui aveva aderito la società contribuente,ex art. 15 della legge n. 289 del 2002, peril mancato versamento tempestivo delle rate successive allaprima.

La CTP , dopo aver affermato che era venuta meno la materia del contende re, dichiarava che la SERVIMAR s.a.s. era tenuta a corrispondere, unitamente ai soci Rosario, Francesco e Alberto Velotto, rispetto a quanto addebitato nella impugnata cartella, solo le sanzioni e gli interessi relativi alle rate di condono versate oltre i termini di legge.

2. Proposto appello dall’Agenzia delle entrate, la CT R della Sardegna, con sentenza in epigrafe,lo rigett ̀ , confermando la prima decisione.

3. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, cui ha resistitoSERVIMAR s.a.s di Velotto R A.

4. La “sesta sezione civile – T” di questa Corte, a seguito della proposta del relatore ex art. 380 biscod. proc. civ., fissava l'adunanza camerale del 12 marzo 2019; sia l’Agenzia delle entrate che la società contribuente depositavano memoria ex art. 380 biscod. proc. civ.

5. Il contribuente, con successiva memoria, instava per la sospensione del processo ai sensi dell’art. 6, commi 8, 9, 10, d.l. n. 119 del 2018, conv. con mod. dalla l. n. 138 del 2018, istanza che veniva accolta disponendosi il rinvio a nuovo ruolo.

5. A seguito di nuova proposta del relatore, la difesa della contribuente depositava ulteriore memoria, ex art. 378 cod. proc. civ., con la quale produceva documentazione attestante l’integrale pagamento della cartella di pagamento oggetto del giudizio, reiterando la richiesta, non accolta dalla CTR di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Al riguardo, l’Agenzia delle entrate, che nell’atto di appello aveva dichiarato di aver provveduto allo sgravio della cartella impugnata, nella memoria del 7 marzo 2019, ribadiva quanto sostenuto in appello e che cioè l’avvenuto integrale pagamento non era sufficiente avendo provveduto allo sgravio solo parziale della stessa ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 e che, quindi, aveva interesse alla prosecuzione della lite per poter provvedere, in caso di esito a lei favorevole, alla reiscrizione a ruolo della sanzione relativa alla prima rata versata ex art. 9 bis l. 289/02 in riferimento all’imposta […] per l’anno di imposta 2001 .

6. Successivamente, la causa è stata fissata all’odierna udienza camerale.

7. La difesa della società controricorrente ha depositato memoria difensiva, ex art. 380 bis cod. proc. c iv. , con la quale insiste per l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. CONSIDERATO CHE 1. Il Collegio, adeguandosi ai precedenti, in fattispecie analoga, intervenuti tra l’Agenzia delle entrate ed i soci della società che qui controricorre (v. ord. della sesta sezione civile tributaria, nn. 7614 e 7615 del 2022, allegate anche alla memoria difensiva della società contribuente) ritiene che il soddisfacimento integrale della pretesa erariale contenuta nell’atto impugnato (cartella n. 10220060008708913, v. doc. 10 fascicolo di secondo grado), non contestato dall’Agenzia delle entrate neppure in tale fase di giudizio (v., supra, par. 5), comporta senz’altro l’estinzione del giudizio sulla cartella oggetto di impugnazione, r estando riservata ad eventuali successive iniziative dell’Agenzia delle entrate il recupero di quanto risultante dalla cartella in oggetto.

Pertanto, l’istanza della società contribuente deve essere accolta, con estinzione del presente giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. La sentenza impugnata va, pertanto, cassa ta senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto la causa non può essere proseguita. Le spese digiudizio vengono compensate interamente tra le parti. Non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura lat o sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 7/12/2018, n. 31372;

Cass., 7/6/2018, n. 14782;Cass., 10/02/2017, n. 3542).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa integralmente le spese di lite. Così deciso, in data 23 novem