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Ordinanza Interlocutoria — n. 36049/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 36049/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 36049/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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e 2) della legge 27 dicembre 2017 n. 205 e dall'art.1 comma 1084 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, che impone all'amministrazione finanziaria di qualificare l'operazione intercorsa tra le parti esclusivamente sulla base degli elementi testuali contenuti nel contratto. Pertanto appare opportuno, in ragione della eventuale ricaduta della decisione della Corte di Giustizia sulla fattispecie in esame,rinviare il processo a nuovo ruolo in attesa della suddetta decisione.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 36049/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Ciò premesso, si osserva che questa Corte,con ordinanza n. 102 83 del 31 marzo 2022,ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione relativa alla compatibilità tra gli artt. 5 n. 8 della Direttiva 77/ 388/CEE e 19 della Direttiva 2006/112/ CE e l'art. 20 del TURcome modificato dall'art.1 comma 87 lettera a) nn.

Parole chiave

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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23763/2014 R.G. proposto da : ROL FRANCO, ROL MARISA, rappresentati e difesi dagli avv.ti FABIO CRAMAROSSA (fabio.cramarossa.pec@maildoc.it) e MARIA GRAZIA MASTINO (mariagraziamastino@pec.studioavvocatomastino.it) -ricorrente- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore , elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso L’Avvocatura Generale dello Statoche lo rappresenta e difende ex lege -controricorrente- avverso sentenza di COMM.TRIB.REG. della EMILIA ROMAGNA n. 390/2014 depositata il 03/03/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/11/2022 dal Consigliere RITA RUSSO. RILEVATO CHE I contribuenti hanno impugnato l'avviso di liquidazione notificato dall'Agenzia delle Entrate a seguito della riqualificazione di un atto stipulato in data 19 ottobre 2006: nella specie si tratta va di conferimento, nel capitale sociale della S ocietà I mmobiliare Patrick di Rol Franco c. s.n.c. , di un immobile uso albergo; in pari data con un secondo atto era stata realizzata la cessione a terzi dell'intero capitale socialedella conferitaria.

L'Agenzia delle Entrate ritiene che la circostanza che il conferimento sia avvenuto nello stesso giorno della cessione di quote consenta di riqualificare l'atto come una compravendita di fabbricato, ritenendo il conferimento del tutto fittizio. Il ricorso dei contribuenti è stato respinto in primo ed in secondo grado. In particolare , il giudice d'appello ha ritenuto che il fine pratico perseguito attraverso negozi autonomi ma collegati sia quello della compravendita. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi; l'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Ciò premesso, si osserva che questa Corte,con ordinanza n. 102 83 del 31 marzo 2022,ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione relativa alla compatibilità tra gli artt. 5 n. 8 della Direttiva 77/ 388/CEE e 19 della Direttiva 2006/112/ CE e l'art. 20 del TURcome modificato dall'art.1 comma 87 lettera a) nn.

1) e 2) della legge 27 dicembre 2017 n. 205 e dall'art.1 comma 1084 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, che impone all'amministrazione finanziaria di qualificare l'operazione intercorsa tra le parti esclusivamente sulla base degli elementi testuali contenuti nel contratto. Pertanto appare opportuno, in ragione della eventuale ricaduta della decisione della Corte di Giustizia sulla fattispecie in esame,rinviare il processo a nuovo ruolo in attesa della suddetta decisione.

P.Q.M.

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