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Ordinanza — n. 36048/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court allows agency to disclaim royalty costs as tax avoidance scheme under anti-avoidance law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36048/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court allowed the tax agency's appeal against a regional tribunal's dismissal of its claim to disallow royalty payments. The agency argued that the Italian company's free trademark transfer to a low-tax jurisdiction was an artificial transaction designed solely to generate deductible costs and reduce taxes. The court found the lower tribunal failed to substantively examine the anti-avoidance thesis regarding the transaction's economic purpose, ruling that the agency's position was legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 37 bis del Dpr n. 600 del 1973; The tax administration may disregard transactions lacking economic substance and aimed at tax evasion, disallowing the resulting tax benefits even if the transaction form itself is legally valid.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax avoidance royalty disallowance artificial transaction anti-avoidance rule free trademark transfer tax reduction scheme economic substance franchigie fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 37 bis del Dpr n. 600 del 1973
civ., la ricorrente Amministrazione finanziaria censura la violazione dell’art. 37 bisdel Dpr n.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro Italthierry Auto Leather Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al controricorso, dagli Avv.ti Roberto Massarelli del Foro di Bari, ed Antonio Mancini, che hanno indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore, alla via della Consulta n. 50 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1947, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia il 13.1.2015, e pubblicata il 18.9.2015; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto: Società controllata italiana - Cessione di segno distintivo - Corresponsione di Royalties - Antieconomicità - Elusione.

1. L’Amministrazione finanziaria notificava alla Italthierry Auto Leather Spa, attiva nella produzione di pelli semilavorate destinate all’arredo di autovetture, a seguito di Processo Verbale di Costatazione redatto in data 29 novembre 2012, gli avvisi di accertamento recanti n. TVF030105594/13, n. TVF030105601/13, n. TVF030105603/13 e n. TVF030105605/13, attinenti ad Ires ed altro in relazione agli anni dal 2008 al 2011. Gli atti impositivi trovavano fondamento nell’analisi dei rapporti commerciali intercorsi con la Glencove Corporation 3 Lda, avente sede in Madeira, località dalla fiscalità agevolata. “In particolare venivano riesaminati i rapporti economici intrattenuti con la” (ric., p.

3) Glencove, alla quale la Italthierry aveva prima ceduto il proprio marchio a titolo gratuito, e quindi corrisposto royalties nella misura del 2% del fatturato. L’Amministrazione finanziaria contestava le scelte antieconomiche ed elusive poste in essere dalla società Italthierry, rispondenti “unicamente ad una logica di risparmio fiscale”. In conseguenza l’Agenzia delle Entrate disconosceva gli invocati costi relativi alle royalties versate dalla società italiana.

2. La società impugnava con unico atto i quattro avvisi di accertamento, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, proponendo plurime censure. La CTP rigettava il ricorso.

3. La contribuente spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia lamentando, tra l’altro, che il giudice di primo grado aveva omesso di valutare le censure proposte in materia di violazione dei precetti costituzionali posti a tutela della libertà d’impresa, in cui era incorsa l’Amministrazione finanziaria, nonché l’adozione di una motivazione soltanto apparente da parte della CTP. Il giudice dell’appello, in particolare, condivideva le critiche proposte dalla contribuente in materia di violazione dei principi costituzionali posti a tutela della libertà d’impresa, accoglieva il ricorso ed annullava gli avvisi di accertamento.

4. Avverso la decisione assunta dai giudici di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso la contribuente. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, che indica di proporre ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 [e n. 4], cod. proc. civ., l’Ente impositore contesta l’“omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con particolare riguardo alla valutazione degli elementi probatori forniti dall’Ufficio in merito alla deduzione di costi relativi a royalties pagate negli esercizi 2008 – 2009 – 2010 e 2011 alla Glencove”, con la conseguenza, tra le altre, che “la sentenza si presenta con una motivazione puramente apparente … pertanto non può che sfociare in una declaratoria di nullità” (ric., p. 18).

2. Mediante il secondo strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente Amministrazione finanziaria censura la violazione dell’art. 37 bisdel Dpr n. 600 del 1973, per non avere la CTR rilevato la natura antieconomica della condotta della contribuente, a seguito della cessione gratuita del proprio marchio, operazione finalizzata esclusivamente ad eludere l’imposizione.

3. I motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente risultano tra loro connessi, e possono essere esaminati congiuntamente per favorire la chiarezza espositiva. 3.1. Mediante il suo primo strumento di impugnazione l’Agenzia delle Entrate critica il vizio di motivazione e la nullità della sentenza, in cui sarebbe incorsa la CTR per non aver esaminato un fatto decisivo per il giudizio, relativo all’analisi della documentazione prodotta, con la conseguenza di essere incorsa in una motivazione meramente apparente. Mediante il secondo strumento di impugnazione l’Amministrazione finanziaria lamenta alla CTR di non aver tenuto conto della antieconomicità e della finalità elusiva delle scelte imprenditoriali adottate dalla contribuente.

La controricorrente ha proposte ampie repliche, operando peraltro ripetuti riferimenti a questioni ritenute assorbite dalla CTR, e non scrutinabili in questa sede. 3.2. La CTR afferma “la totale illegittimità dell’operato dell’Ufficio … ha esercitato i suoi poteri in modo totalmente apodittico, cioè senza preoccuparsi di spiegare, in modo dettagliato ed intellegibile, le eventuali violazioni, non individuate in atti perché inesistenti … operando così l’Ufficio ha violato anche l’autonomia dell’impresa e le sue scelte imprenditoriali … a nulla possono rilevare ai fini della decisione le affermazioni dell’Agenzia appellata, riferite al fatto che la società non abbia incassato un corrispettivo dell’operazione di cessione del marchio “Italthierry” alla Glencove Corporation di LXXVIII di Madeira, perché l’operazione di cessione, di cui trattasi, può essere effettuata a discrezione delle parti -cedente e cessionario - a titolo oneroso o a titolo gratuito …” (sent.

CTR, p. 4 s.). 3.3. La tesi sostenuta dall’Amministrazione finanziaria, già nell’avviso di accertamento, è che la Italthierry Spa abbia ceduto a titolo gratuito il proprio marchio con finalità elusiva, realizzando una condotta per sé antieconomica, conseguendone la sua sottoposizione al pagamento di royalties, operazione che è interpretata dall’Agenzia delle Entrate come un artifizio mediante il quale ingenerare costi, conseguendone un beneficio fiscale, indipendentemente dalla violazione di specifiche norme antielusive. 3.4. L’art. 37 bisdel Dpr n. 600 del 1973 dispone, per la parte d’interesse, in considerazione delle questioni emerse in questo giudizio:

“1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti ei negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.

2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione” (evidenza aggiunta). Non è qui in discussione la liceità della cessione a titolo gratuito del marchio d’impresa, ma la finalità perseguita dalla società, nel caso concreto, mediante tale negozio.

4. Su questa tematica, che è quella centrale nel giudizio in esame, la CTR propone soltanto apodittiche affermazioni, richiamando massimi principi che però non chiarisce in qual modo siano stati violati dall’Amministrazione finanziaria, e non provvede invece ad esaminare la tesi affermata dall’Agenzia delle Entrate, secondo cui la cessione a titolo gratuito del marchio è risultata antieconomicaed è stata unicamente finalizzata ad ingenerare costi e ridurre in tal modo le imposte da versare, con finalità elusiva. Il ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria risulta perciò fondato e deve essere pertanto accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio al giudice dell’appello, che provvederà anche a liquidare le spese di lite del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie entrambi i motivi di ricor so introdotti dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia perché, in diversa composizione, proceda a nu