Cassation court remands case to examine validity of private courier notification of tax assessment under postal liberalization laws.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court remanded the case for a new hearing to discuss the procedural validity of tax notice delivery via a private courier. The Regional Tax Commission had invalidated the notice because the private agency lacked a specific license for recommended mail, despite the recipient finding the document. The Court deemed this licensing issue critical and necessary for a full examination of the notification's legal effect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 16 D.Lgs. 546/1994; Art. 140 c.p.c.; Art. 4 D.Lgs. 261/1999: The Court must examine whether a private courier agency lacks the specific license required for delivering tax notices, as this affects the validity of the notification procedure under postal liberalization laws.
Parole chiave
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nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso n. r.g. 1393 4 / 20 17 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in Roma, VIA DEI PORTOGHESI, N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro DELLA VENTURA FRANCESCO, in proprio e quale legale rappresentante dell’associazione professionale Studio Legale Della Ventura associati, rappresentato e difeso da sé stes s o, e COSENTINO ANNA, in proprio e quale ex-socio dell’associazione professionale Studio Legale Della Ventura associati, rappresentata e difesa dall’Avv.
FRANCESCO DELLA VENTURA, e ntrambi elettivamente domiciliatipresso l’Avv. Francesca Oliveti, in Roma, VIA CUNFIDA N. 20 -controricorrenti - nonché contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE s.p.a. -intimata - avverso la sentenza n. 2463/2017della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA– SEZIONE DISTACCATA DI S ALERNO, notificata il 29 marzo 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022dal consigliere dott. Francesco Cortesi . Rilevato che: gli avvocatiFrancesco Della Ventura e Anna Cosentino proposero separati ricorsi avverso il preavviso dell’avvio di un’attività di riscossione,notificato loro dall’Agente per la riscossione in relazione ad avvisi di accertamento che ne riprendevano a tassazione i redditi da partecipazione all'associazione professionale “Studio legale Della Ventura Associati”per gli anni 2010 e 2011; detti ricorso furono riuniti dalla C.T.P. di Salerno, che li respinse; la decisione della C.T.P., appellata dai contribuent i , fu integralmente riformata dalla C.T.R.della Campania; i giudici d’appello ritennero fondata la doglianza dei contribuent i in punto all'inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento, effettuata il 14 marzo 2014 tramite messo comunale nelle forme dell'art. 140 cod. proc. civ., in quanto la spedizione della relativa raccomandata con avviso di ricevimento – prevista dall’art. 26 de l d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 con riferimento all’art. 60, comma primo, lett. b-bis) dello stesso decreto – era stata affidata a un’agenzia privata di recapito e non al «servizio postale universale»; rilevarono, in ogni caso, che di tale raccomandata non era stata fornita la prova dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario, con conseguente mancato perfezionamento della notificazione; la sentenza d’appello è impugnata dall’Agenzia delle entrate con ricorso per cassazione affidato a due motivi;Francesco Della Ventura e Anna Cosentino resistono con controricorso , mentre i l concessionario per la riscossionenon ha svolto difese in questa sede ; inizialmente assegnata alla sezione sesta, la causa è stata rinviata per la discussione in udienza nella ritenuta insussistenza dei presupposti di cui all’art. 375 cod. proc. civ; i controricorrenti ha nno depositato memoria in prossimità dell’udienza.
Considerato che: con il primo motivo, l’Amministrazione deduce la nullità «della sentenza e/o del procedimento» in relazione agli artt. 16 del d.lgs. 29 luglio 1994, n. 546, 140 cod. proc. civ. e 4 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal d.lgs. 31 marzo 2011, n. 58; sostiene, al riguardo, che, n el ritenere necessario l’affidamento della notifica al «servizio postale universale», fatto coincidere con le Poste Italiane, la C.T.R. non avrebbe tenuto conto degli effetti della liberalizzazione dei servizi postali, realizzata ― in attuazione delle Direttive dell'Unione europea 97/67/CE, 2002/39/CE e 2008/6/CE ― con il d. lgs. 31 marzo 2011, n. 58, entrato in vigore il 30 aprile 2011, nella parte inerente alla notifica dei cd. atti non riservati (intesi come tali quelli diversi dagli atti giudiziari e dalle contravvenzioni al codice della strada); critica, inoltre , la sentenza d’appello nella parte in cui, con improprio riferimento all’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, relativo alla cartella di pagamento, ha ritenutoindimostrata la regolare ricezione dellaraccomandata informativa, osservando che, invece, agli atti era provata la circostanza dell’avvenuta consegna dell’avviso a persona rinvenuta all’indirizzo del destinatario; il secondo motivo attiene a tale ultimo specifico profilo della vicenda, in ordine al quale la ricorrente denunzia l’omesso esame ai fini di cui all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., poiché la C.T.R. ha trascurato di considerare l’avvenuta produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata; preliminarmente allo scrutinio dei motivi, il Collegio osserva che riveste particolare rilevanza nel caso di specie la disamina dello sviluppo del tessuto normativo, e della conseguente evoluzione giurisprudenzale, sul tema dellanotificazione tramite posta privata di un atto impositivo tributario che sia intervenuta nel periodo intercorrente tra la liberalizzazione del servizio postale operata a mezzo del d. lgs. n. 58/2011 e quella compiutamente attuata dalla successiva l. 4 agosto 2017, n. 124; a detto proposito, con la memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale , cui si è fatto cenno in premessa, i controricorrentihanno prodotto una certificazione ─ proveniente dal Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali / Divisione Licenze ed Autorizzazioni, già notificata all’amministrazione finanziaria ─ donde risulterebbe che l’agenzia privata di recapito incaricata della notificazione del preavviso di riscossione non era munita di “licenza individuale semplice” come operatore di posta raccomandata; tale ultimo aspetto, mai oggetto di discussione fra le parti nel giudizio, evidenzia profili di peculiare rilevanza nell’ambito dell’indicata questione posta nel presente giudizio, che ne rendono opportuna la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la tr