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Ordinanza — n. 35994/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to superseding lack of interest after tax payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35994/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the underlying tax dispute was resolved by the defendant's full payment. The municipality challenged a regional tribunal's decision granting tax exemption for educational activities, arguing the courses were not non-commercial. The court ruled that since the debt was extinguished, the legal interest to contest the judgment had vanished.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the subject matter of the dispute has ceased to exist due to the fulfillment of the obligation, creating a superseding lack of interest.

Parole chiave

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cessation of interest superseding lack of interest tax exemption educational activities inadmissibility of appeal sussidio per la frequentazione di corsi assegni di formazione sussidio per le spese scolastiche

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo il Comune lamenta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all'art.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Con il terzo motivo il Comune lamenta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., sotto il profilo dell'illogicità manifesta della pronuncia in relazione all'art.
Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
4 c.p.c., sotto il profilo dell'illogicità manifesta della pronuncia in relazione all'art. 132, comma 2, n.
d.lgs. n. 504 del 1992
7, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992; oggetto della controversia è l'avviso di accertamento n.
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115

Giurisprudenza citata

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Cass., 2 luglio 2015, n. 13636
Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732
13636 cui adde Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n.
Cass., 7 giugno 2018, n. 14782
31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n.
Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542
14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542).
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Testo completo

a seguente A Ot' ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2357/2020 R.G. proposto da Comune di Firenze, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Pisapia e dall'Avv. Maria Rosetta Fiore del Foro di Firenze, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Giuseppe Lepore, con studio in Roma via Polibio, n. 15 - ricorrente - Contro Studio Ari' Centers International, persona giuridica senza scopo di lucro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gian Franco Borio e dall'Avv. Simone Zani del Foro di Firenze, elettivamente domiciliato presso l'Avv.

Michela Antinucci con studio in Roma, viale Angelico, n.- controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Regionale tributaria della Toscana n. 958/2019 depositata il 10 giugno 2019. Udita la relazione svolta nella udienza del 4 novembre 2022 dal Consigliere Stefania Billi RITENUTO CHE il Comune di Firenze ha impugnato con tre motivi la sentenza in epigrafe indicata emessa dalla CTR della Toscana che, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato l'appello e riconosciuto alla controricorrente il diritto all'esenzione dall'Ici, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992; oggetto della controversia è l'avviso di accertamento n. 2324 per il pagamento dell'Ici relativo all'anno 2008 emesso dal comune di Firenze nei confronti della ricorrente, persona giuridica riconosciuta, la quale esercita attività didattiche; nella specie la controricorrente, è una filiazione di un'università degli Usa che gestisce percorsi formativi la cui partecipazione fornisce crediti agli studenti iscritti all'università madre; la CTR ha riconosciuto il diritto all'esenzione sul presupposto della sussistenza, sia dell'elemento soggettivo, sia di quello oggettivo richiesti dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, ritenendo in tal senso sufficiente il riconoscimento ministeriale per l'esercizio dell'attività didattica; la controricorrente si è costituita con controricorso, mentre la parte ricorrente ha presentato il 3 agosto 2022 istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, dando atto che la controricorrente ha provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sottoscritta per adesione dal difensore di quest'ultima.

CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo il Comune lamenta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992. Censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che nell'esenzione in parola vada ricompreso ogni tipo di attività didattica, laddove, a suo avviso, questa è ammessa solo per quelle di base, ovvero dell'infanzia, primaria, secondaria e formazione professionale, previste dalla I. 28 marzo 2003, n.

5. A tale proposito richiama anche il d.m. del Ministero dell'economia e delle Finanze 19 novembre 2012 n. 200 (in Gazz. Uff., 23 novembre 2012, n. 274), Regolamento da adottare ai sensi dell'art. 91-bis, comma 3, del d.l. 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla I. 24 marzo 2012, n. 27e integrato dall'art. 9, comma 6, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, il cui art. 4 chiarisce che lo svolgimento delle attività didattiche è effettuato con modalità non commerciali, se l'attività è paritaria e se è svolta a titolo gratuito ovvero dietro corrispettivi di importo simbolico.

2. Con il secondo motivo il Comune lamenta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 2 bis del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, conv. in I. 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'art. 39 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in I. 4 agosto 2006, n. 248; art. 34, comma 8 bis del d.l. 2 marzo 1989, n.

69. Si duole con tale motivo che la controricorrente non abbia fornito, come era suo onere, la prova della natura non commerciale dell'attività svolta. Rappresenta, di contro, come l'importo delle rette sia particolarmente elevato.

3. Con il terzo motivo il Comune lamenta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., sotto il profilo dell'illogicità manifesta della pronuncia in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., laddove, se, da un lato, nella motivazione ha affermato che i corsi sono finanziati dalla casa madre, salvo una minima compartecipazione, dall'altro, ha omesso di considerare come sia stato accertato nel corso del giudizio che le rette applicate per ciascun studente ammontano a circa 12.000 dollari.

4. Le parti hanno dichiarato che è cessata la materia del contendere per adempimento in corso del giudizio dell'obbligazione tributaria; c'è, infatti, agli atti memoria del ricorrente con adesione sottoscritta dal difensore della controricorrente. Il ricorso è, dunque, inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione spese e nulla è dovuto per ulteriore contributo unificato trattandosi di inammissibilità sopravvenuta al ricorso.Non ricorrono i presupposti dell'ulteriore versamento del contributo unificato (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa, nella fattispecie venendo, dunque, in considerazione un'ipotesi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione (Cass., 2 luglio 2015, n. 13636 cui adde Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e co