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Ordinanza — n. 35990/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal regarding invalid notification of payment order due to corporate merger issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35990/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected the cassation appeals filed by Equitalia and the tax agency against a regional tax commission decision. The lower court had ruled that a payment order was invalidly served on an extinct subsidiary rather than the parent company, violating merger laws. The Supreme Court upheld this finding, stating that the procedural defect regarding the initial notification could not be cured by a subsequent notice of intent to pay.

Regesto Legislator

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Art. 6, 7 L. 212/2000; Art. 26, 2700 c.c.: The court held that when a payment order is invalidly served on an extinct subsidiary instead of the parent company, the defect cannot be cured by a subsequent notice of intent to pay, rendering the tax debt unenforceable.

Parole chiave

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tax notification validity corporate merger law extinct subsidiary service payment order defect tax enforcement procedure cassation dismissal administrative tax appeal omissione della contabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 6, 7 of Law No. 212 of July 27, 2000
Art. 26, first paragraph, of D.P.R. No. 602 of September 29, 1973
Con il secondo motivo di ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 26, primo comma, del d.P.R.
Art. 2700 of the Civil Code
602 e dell'art. 2700 cod.
Art. 360, first paragraph, no. 3, of the Code of Civil Procedure
civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 19, paragraphs 1 and 3, and Art. 21 of D.Lgs. No. 546 of December 31, 1992
Art. 50, second and third paragraphs, of D.P.R. No. 602 of 1973
Con il quarto motivo di ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R.
Art. 156, third paragraph, of the Code of Civil Procedure
602 del 1973, dell'art. 156, terzo comma, cod.
Art. 3 of Law No. 241 of August 7, 1990
19, commi 1 e 3, e 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
Art. 7 of Law No. 212 of 2000
241 e dell'art. 7 della I.
Art. 13, paragraph 1 quater, of D.P.R. No. 115 of May 30, 2002
228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
Art. 1, paragraph 17, of Law No. 228 of December 24, 2012
civ., nonché dell'art. 172 del d.P.R.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5300/2015 R.G. proposto da Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lecce, piazza Mazzini n. 56, presso lo studio dell'avv. Giovanni Greco, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso; - ricorrente - - resistente incidentale - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - - ricorrente incidentale - e contro TSM - Trattamenti Superficiali Metalli s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Pinciana n. 25, presso lo studio dell'avv.

Vincenzo Donativi, che la Con'. est. G.M Nonno rappresenta e difende, unitamente all'avv. Francesco Silvestre, giusta procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia - Sezione staccata di Lecce n. 298/24/14, depositata il 10 febbraio 2014. Vista la relazione scritta depositata dal sostituto procuratore presso la Procura Generale, dott. Alberto Cardino, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre 2022 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 298/24/14 del 10/02/2014 la Commissione tributaria regionale della Puglia - Sezione staccata di Lecce (di seguito CTR) accoglieva l'appello proposto da TSM - Trattamenti Superficiali Metalli s.r.l. (di seguito TSM) avverso la sentenza n. 51/01/08 della Commissione tributaria provinciale di Brindisi (di seguito CTP), la quale aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un avviso di intimazione con il quale si contestava il mancato pagamento di una cartella di pagamento concernente tributi relativi all'anno d'imposta 1999. 1.1.

La CTR accoglieva l'appello proposto dalla società contribuente evidenziando che:

a) la notifica della cartella di pagamento, atto prodromico alla notifica dell'avviso di intimazione, era stata invalidamente notificata presso la sede legale di Sardelli s.r.I., società incorporata da TSM e, all'epoca, già estinta in quanto cancellata dal registro delle imprese;

b) il ruolo e la riscossione dovevano invece essere emessi direttamente nei confronti di TSM quale società 2 Con . est. G.MI Nonno incorporante, con conseguente violazione degli artt. 6 e 7 della I. 27 luglio 2000, n. 212;

c) gli ulteriori motivi di appello restavano assorbiti.

2. Avverso la sentenza della CTR Equitalia Sud s.p.a. (di seguito Equitalia) e l'Agenzia delle entrate (di seguito AE) proponevano distinti ricorsi per cassazione, il primo affidato a quattro motivi e il secondo affidato a due motivi.

3. TSM resisteva avverso entrambi i ricorsi con controricorso ed Equitalia, a seguito del ricorso proposto da AE, depositava atto di costituzione al solo fine della partecipazione alla eventuale discussione orale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va pregiudizialmente evidenziato che il ricorso di Equitalia è stato notificato in data antecedente al ricorso proposto da AE, il quale ultimo, essendo tempestivo, si converte in ricorso incidentale.

2. Con il primo motivo di ricorso principale Equitalia deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2504 bis cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che - con riferimento al periodo antecedente alla riforma del diritto societario - la fusione comporti l'estinzione della società e non sia piuttosto da catalogare come una vicenda evolutivo- modificativa del medesimo soggetto giuridico, con conseguente legittimità della notifica della cartella di pagamento alla società incorporata. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso incidentale AE denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2495, 2501 e 2504 bis cod. civ., nonché dell'art. 172 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR), in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che il ruolo e la riscossione debbano avere come destinatario la società incorporante e non anche la società incorporata, atteso che la 3 Con est. G.M Nonno cancellazione (e, quindi, l'estinzione) della società incorporata avrebbe effetto solo a far data dal 01/01/2004, data di entrata in vigore della riforma del diritto societario.

3. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati. 3.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «La fusione per incorporazione, che si sia verificata prima dell'entrata in vigore del nove/lato art. 2504 bis cod. cív., determina l'estinzione della società incorporata, non avendo la nuova disciplina normativa della fusione, introdotta del d.lgs. n. 6 del 2003, carattere interpretativo ed efficacia retroattiva, ma esclusivamente innovativo» (Cass. S.U. n. 19509 del 14/09/2010; conf. Cass. n. 1088 del 17/01/2013;

Cass. n. 266 del 07/01/2011). 3.1.1. Il principio - dettato espressamente in tema di fusione per incorporazione - non è contraddetto dalla previsione per la quale la cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali in data antecedente alla riforma del diritto societario determina l'estinzione della stessa solo a far data dal 01/01/2004, data di entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (Cass. S.U. n. 4060 del 22/02/2010): tale sentenza, infatti, riguarda i generali effetti della cancellazione della società di capitali, che si atteggiano diversamente con riferimento alla fusione per incorporazione, in ragione della previsione letterale dell'art.2504 cod. civ., applicabile ratione temporis, laddove si fa espresso riferimento all'estinzione della società incorporata. 3.1.2.

Per completezza, vale la pena di ricordare che il principio è stato ribadito anche con riferimento alla fusione per incorporazione successiva alla riforma del diritto societario da Cass. S.U. n. 21970 del 30/07/2021. 3.2. La sentenza della CTR è pienamente rispettosa dei superiori principi di diritto, avendo ritenuto la nullità della notificazione della cartella di pagamento, eseguita alla società incorporata in epoca 4 Con est. G.M Nonno successiva alla sua estinzione e non già alla società incorporante, che ne è venuta a conoscenza solo con la notifica dell'intimazione di pagamento, con conseguente invalidità dell'atto impugnato. 3.3.

Né può ragionevolmente parlarsi di sanatoria della nullità, che eventualmente potrebbe riguardare la notifica dell'avviso di intimazione, ma non anche della notifica dell'atto presupposto, non tempestivamente impugnato.

4. Con il secondo motivo di ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 26, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dell'art. 2700 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la documentazione prodotta da Equitalia non sia sufficiente a dimostrare l'intervenuta notificazione della cartella di pagamento. 4.1. Con iligrimp motivo di ricorso incidentale si contesta violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che la relata di notificazione della cartella di pagamento non avrebbe potuto essere posta in discussione senza la proposizione di apposita querela di falso. 4.2.

Con il terzo motivo di ricorso principale si contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 19, commi 1 e 3, e 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato che la società contribuente avrebbe dovuto tempestivamente impugnare la cartella di pagamento, alla stessa regolarmente notificata. 4.3. Con il quarto motivo di ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., dell'art. 3 della I. 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 della I. n. 212 del 2000, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la violazione dell'obbligo di motivazione 5 Cons est.

G.M onno dell'avviso di intimazione e per non avere considerato la sanatoria della eventuale nullità lamentata.

5. I superiori motivi restano assorbiti dalla decisione assunta con riferimento al primo motivo di ricorso principale e di ricorso incidentale.

6. In conclusione, il ricorso principale e il ricorso incidentale vanno rigettati. 6.1. Tenuto conto del contrasto interpretativo in ordine agli effetti della fusione per incorporazione, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio. 6.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di Equitalia, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principal