Italian Court dismisses tax appeal due to client's withdrawal following a simplified settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the plaintiff, Laura Costruzioni s.r.l., formally withdrew its appeal regarding VAT sanctions. The company cited a 'facilitated definition' of the dispute as the reason for abandoning the case against the Revenue Agency. Consequently, the court ruled that the procedural action was terminated and litigation costs were fully offset between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 290-bis c.p.c.; Art. 290-ter c.p.c.: When a party withdraws a cassation appeal due to a facilitated settlement, the proceedings are extinguished and litigation expenses are compensated between the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28545/2014 R.G. proposto da Laura Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via del Circo Massimo n. 9, presso lo studio dell’avv. Alessandro Loreti, rappresentata e difesa dall’avv. Roberta Di Giuliomaria giusta procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2287/29/14, depositata il 9 aprile 2014.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 febbraio 2022, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto : Tributi - Accertamento IVA -Estinzione. Vista la relazione scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Locatelli, che ha concluso per l’accoglimentodel ricorso. RILEVATO CHE 1. con la sentenza n. 2287/29/14 del 09/04/2014, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 350/13/12 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da Laura Costruzioni s.r.l. (di seguito LC) nei confronti di un provvedimento di irrogazione sanzioni IVA concernente l’anno d’imposta 2003;
2. LC impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi;
3. AE resisteva con controricorso;
4. con atto notificato ad AE in data 01/02/2022 e depositato in data 16/02/2022 LC dichiarava di rinunciare al ricorso in ragione della intervenuta definizione agevolata della controversia. CONSIDERATO CHE 1. preso atto della intervenuta rinuncia al ricorso, regolarmente notificata alla controparte, va senz’altro dichiarata l’estinzione del giudizio;
2. sussistono giusti motivi, in ragione delle motivazioni della rinuncia (definizione agevolata), per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e dichiara compensate tra le parti le spese di lite. Così deciso in Roma il