Cassation court dismisses appeal declaring tax debt extinguished due to debtor's declaration of simplified payment procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal dismissed and the proceedings extinguished because the debtor voluntarily initiated a simplified debt resolution procedure. The appellant, Luigi Del Brusco, had previously filed an appeal against a regional commission decision that had declared the case extinct due to inactivity. The court ruled that once the debtor declares the use of the simplified procedure under the relevant decree, the litigation must be terminated regardless of whether the debtor is the appellant or the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. n. 193/2016; Art. 391 c.p.c.: When a debtor declares the use of the simplified procedure for debt resolution, the litigation must be declared extinguished, and the subject matter of the dispute must cease.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL BRUSCO LUIGI, rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dall' Avv.Francesca Massi presso il cui studio in Roma, via di Val Tellina n.87 è elettivamente domiciliato - ricorrente - contro AGENZIA delle ENTRATE e EQUITALIA SUD S.P.A. -intimate- avverso la sentenza n.407/6/13 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 12 dicembre 2012. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2022 dal Consigliere dott.ssa Roberta Crucitti. Rilevato che:
Luigi Del Brusco ricorre, affidandosi a due motivi, nei confronti dell'Agenzia delle entrate e di Equitalia Sud s.p.a. (che non hanno svolto attività difensiva) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio ne aveva rigettato l'appello proposto avverso la decisione con cui il primo Giudice aveva, a sua volta, rigettato il ricorso, proposto dal contribuente, avverso cartella di pagamento, relativa a IRPEF dell'anno di imposta 2002, emessa a seguito di iscrizione a ruolo conseguente alla decisione, divenuta definitiva, che aveva dichiarato estinto il giudizio per inattività delle parti ai sensi dell'art.6:3, comma 2, d.lgs. n.546 del 1992; il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ex art.380 bis -1 cod.proc.civ., in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria con allegati.
Considerato che: 1.occorre, preliminarmente, rilevare che il ricorrente, con memoria depositata il 4 novembre 2022, ha dichiarato di avere dato corso al procedimento di definizione dei carichi pendenti ex art.6 del d.l. n.193 del 2016 dando prova del versamento degli importi dovuti; con lo stesso atto, pertanto, il contribuente ha formulato istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere ed estinzione del giudizio; 2.in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.I n.193 del 2016, conv. con modif. in I. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del terzo comma di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod.proc.civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione dela materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cfr.
Cass. n. 24083 del 03/10/2018); 3.1e spese sono a carico di chi le ha anticipate e non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater n. 115 del 2002 (Cass. n. 19560 del 2015). P.Q.ivl. Dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere. Così deciso, in Roma, in camer