Italian tax court declares tax dispute extinguished due to successful simplified settlement under 2018 decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax litigation extinguished because the taxpayer successfully utilized the simplified settlement procedure introduced by the 2018 decree. Although the taxpayer initially requested a suspension of the proceedings, no formal request for settlement treatment was filed by either party before the statutory deadline of December 31, 2020. Consequently, the court applied the automatic extinction rule, ruling that the process ended without a final judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, commi 8-13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119: In the absence of a formal request for settlement treatment by any party before the statutory deadline, the tax proceedings are automatically declared extinguished by the court president's decree.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
rettore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis ricorrente contro PILO GIUSEPPE, rappresentat o e difes o , dall’Avv.to L orenzo del Federico e dall’Avv.to Christian Califano, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via F. Denza n. 20 , presso lo studio dell’ A vv.to Laura Rosa controricorrente avverso la sentenza n. 1012/16della Commissione tributaria regionale delLazio, depositata in data 23/02/2016, non notificata. Oggetto: estinzione per condono Udita la relazione svolta dal Consigliere Rosita d’Angiolella nella camera di consiglio del 22 novembre 2022.
RILEVATO CHE Giuseppe Pilo impugnò l’avviso di accertamento con il quale dall’Agenzia delle entrateaccertava, sinteticamente (art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600), per il periodo di imposta 2008, un maggio reddito, ai fini Irpef, a fronte della mancata presentazione della dichiarazione fiscale da parte del Pilo. La Commissione tributaria provinciale adita rigettò il ricorso del contribuente, confermando,in toto, l’accertamento dell’Ufficio. Il contribuente interpose appello che, con la sentenza in epigrafe, venneaccolto solo in parte con riguardo a taluni incrementi patrimoniali oggetto di ripresa a tassazione.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, con tre motivi, per la cassazione di talesentenza. Nelle more, il contribuente ha presentato istanza per po tersi avvalere della definizione agevolata delle controversie tributarie con contestuale richiesta di sospensione in prevenzione del giudizio, ai sensi dell’art. 6, comma 10, d.l.23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 , allegando a tale istanzala relativa documentazione (cfr., istanza di definizione della lite e modello F24 di pagamento di una rata).
CONSIDERATO CHE 1. La documentazione depositata dalla parte contribuente comprova l’avvenuta definizione agevolata dellapresente controversia , ai sensi dell'articolo dell’art. 6, commi 8, 9, 10 , d. - l. 23 ottobre 2018 , n. 119,convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (il comma 10 dell’art. 6, stabilisce che: « Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tale caso ilprocesso è sospeso fino al 10 giugno 2019.
Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020 » ).
2. Nella specie, entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'articolo 6 del citato d.l. n. 119 del 2018, tale non potendosi ritenere l'istanza di trattazione finalizzata alla declaratoria di estinzione, né risulta intervenuto diniego della definizione da parte dell'Amministrazione finanziaria (l’art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018 precisa che: « L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.
Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine. ». Ai sensi del d.l. cit., art. 6, comma 13: « In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente.
L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate » ).
3. Pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'articolo 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto.4. Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'articolo 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. 5.In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 7/12/2018, n. 31372; Cass., 7/6/2018, n. 14782).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio. Spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso, il 22novembre 2022. Il Presidente