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Ordinanza Interlocutoria — n. 35888/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal and remands case due to irregularity in the tax amnesty request procedure.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 35888/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the bankruptcy administrator's appeal against a regional tax commission decision regarding unpaid interest transfers. The court found the tax authority's request to schedule the hearing based on a communication stating the amnesty application was irregular and denied, rather than the actual denial document. Consequently, the court ordered the tax agency to notify the administrator of the specific documentation within 60 days and remanded the case for a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.; The tax authority must formally notify the bankruptcy administrator of the specific documentation regarding the denial of the tax amnesty request within 60 days to proceed with the hearing.

Parole chiave

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tax amnesty procedure bankruptcy administrator rights administrative notification duty tax appeal dismissal procedural irregularity remand for new hearing interest transfer taxation interesse degno di protezione

Disposizioni normative citate

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Art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.
Ritiene il Collegio, che ai sensi dell’art. 372, secondo comma, cod.
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Testo completo

Y PRODUCTS s.p.a.,in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta autorizzazione del 17 maggio 2016 del Giudice Delegato del Tribunale di Napoli, dall’Avv.to Lucio Modesto Maria Rossi, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via E.Q. Visconti n. 20, presso lo studio dell’avv.to Angelo Petrone; ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis; Oggetto: r.n.r. controricorrente avverso la sentenza n . 10592 / 15 della Commissione tributaria regionale del la Campania , de positata in data 25 / 1 1 /201 5 , non notificata.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Rosita d’Angiolella nella camera di consiglio del 22 novembre 2022. RILEVATO CHE La c uratela f allimentare Co.Da.P. Cola Dairy Products s.p.a., impugnò la cartella di pagamento, emessa dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973, anno d’imposta dal 2008, ai finiIres, scaturente dal controllo del mod. CNM/2009 con il quale l’Agenzia delle entrate rettificò in aumento il rigo CN01 (reddito) per l’importo di euro 393.852,00 per interessi passivi trasferiti dalla Co.Da.P s.r.l. al consolidato.

La Commissione tributaria provinciale rigettò il ricorso motivando che la dichiarazione integrativa era stata presentata oltre l’anno successivo alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione sicché l’Ufficio aveva recuperato legittimamente a tassazione gli interessi passivi trasferiti al consolidato nazionale. La curatela interpose appello che, con la sentenza in epigrafe, venne rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Campania. La curatela ha proposto ricorso, con quattro motivi, per la cassazione di talesentenza.

Nelle more del giudizio la curatela ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018,n. 136. Dagli atti risulta che conatto del 17 agosto 2020, l’Agenzia delle entrate ha chiesto fissarsi l’udienza di discussioneassumendo che con nota n. 394236/20 del 31/07/2020 la Direzione provinciale di Napoli, era stato comunicatoche: “ la domanda di definizione della curatela non è risultata regolaree l’Ufficio ha notificato il provvedimento di diniego” (v. comunicazione della Direzione provinciale di Napoli, allegata all’istanza di fissazione dell’udienza di trattazione).

Con successiva istanza pervenuta agli uffici della cancelleria di questa Corte in data 19 ottobre 2022, la curatela fallimentare ha depositato la domanda di definizione agevolata del 25 maggio 2019, copia del modello F24 di pagamento di euro 108.309,00 del 21 maggio 2019, comunicazione dell’Agenzia delle entrate di abbinamento con il codice Ufficio TF3 della domanda di definizione dovuto, ed ha chiesto la cessazione della materia del contendere per intervenuto condono. CONSIDERATO CHE L’Agenzia delle entrate ha chiesto la fissazione dell’udienza di trattazione perintervenuto diniego della domanda di definizione della lite avanzata dalla fallita società contribuente, senza allegare il provvedimento di diniego, ma soltanto l a comunicazione della Direzione provinciale di Napoli,del 17 luglio 2020, che, dando riscontro sulla regolarità della domanda di condono,afferma che:

“la domanda di definizione della curatela non è risultata regolare e l’Ufficio ha notificato il provvedimento di diniego”. Ritiene il Collegio, che ai sensi dell’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., l’Agenzia delle entrate debba notificare alla curatela fallimentare, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la documentazione depositata con l’istanza del 17 agosto 2020, disponendosi rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo,concedendo all’Agenzia delle entrate il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la notificazione alla curatela curatela fallimentare Co.Da.P. Cola Dairy Products s.p.a., la documentazione depositata con l’istanza del 17 agosto 2020. Così deciso in Roma, il 22novembre 2022. Il Presidente Federico Sorrentino