Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35868/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax authority's appeal on VAT penalty notification, ruling it interrupts limitation periods for solidary partners.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35868/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court partially allowed the tax authority's appeal against a regional tax commission's decision, which had dismissed the appeal by Equitalia. The court found that while the notification to the company was untimely, it effectively interrupted the limitation period for the solidary partner, Nicolino De Cristofaro. Consequently, the lower court's ruling annulling the payment order was overturned and the case was remanded for a new trial.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 25, comma 1, lett. a) del d.P.R. 602/1973; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: Notification of a payment order to a debtor or a solidary obligator interrupts the limitation period for the entire debt, preventing the expiration of the right to collect against co-obligated partners.

Parole chiave

Generato dall'IA
VAT penalty collection solidary obligation limitation period interruption tax payment order co-obligated partner tax appeal procedure decadence rules dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 25, comma 1, lett. a) del d.P.R. 602/1973
a) la notificazione della cartella di pagamento al contribuente era avvenuta ben oltre il termine di decadenza previsto dall’art. 25, primo comma, lett.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 37 d.l. 223/2006
Art. 40 d.l. 223/2006
Art. 1310 c.c.
248, e dell’art. 1310 cod.
art. 112 cod. proc. civ
Con il primo motivo di ricorso principale e incidentale adesivo, AE ed Equitalia deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art.
art. 1310 cod. civ
248, e dell’art. 1310 cod. civ., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 27713 del 22/09/2022
602 del 1973» (Cass. n. 27713 del 22/09/2022).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21670/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro De Cristofaro Nicolino, elettivamente domiciliato in Roma, via Barrili n. 49, presso lo studio del dott. Daniel De Vito, rappresentato e difeso dall’avv. Valerio Freda, giusta procura speciale a margine del controricorso; –controricorrente – e contro Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Avellino, via degli Imbimbo n. 8/B, presso lo studio dell’avv.

Ester Datolo, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – –ricorrente incidentale – Oggetto: Tributi -Cartella di pagamento -Sanzioni IVA. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno n. 3013/05/15, depositata l’1 aprile 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre 2022 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 3013/05/15 del 01/04/2015 la Commissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da Equitalia Sud s.p.a. (di seguito Equitalia) avverso la sentenza n. 433/02/12 della Commissione tributaria provinciale di Avellino (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da Nicolino De Cristofaro avverso una cartella di pagamento concernente sanzioni IVA relative all’anno d’imposta 2003. 1.1.

La CTR respingeva l’appello proposto da Equitalia evidenziando che:

a) la notificazione della cartella di pagamento al contribuente era avvenuta ben oltre il termine di decadenza previsto dall’art. 25, primo comma, lett. c), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

b) la notificazione della cartella di pagamento effettuata nei confronti della società non comportava alcun effetto interruttivo nei confronti del socio coobbligato, non applicandosi in materia di decadenza la regola generale dettata per la prescrizione.

2. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.

3. Equitalia depositava controricorso e presentava ricorso incidentale adesivo.

4. Nicolino De Cristofaro resisteva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va pregiudizialmente esaminata l’eccezione formulata dalla parte controricorrente e riguardante l’inammissibilità dell’impugnazione proposta da AE, interventore adesivo nel processo di appello. 1.1. L’eccezione è infondata. 1.2. Va, infatti, osservato che, per quanto emerge anche dalla sentenza impugnata, l’intervento di AE è avvenuto in primo grado per chiamata in causa da parte di Equitalia, involgendo la controversia anche questioni attinenti alla pretesa sostanziale azionata. 1.3. Ne consegue che l’intervento dell’Ufficio non è adesivo, ma autonomo, sicché ben poteva AE proporre in questa sede autonoma impugnazione avverso la sentenza di appello, peraltro impugnata in viaincidentale anche da Equitalia.

2. Con il primo motivo di ricorso principale e incidentale adesivo, AE ed Equitalia deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR pronunciato ultrapetita partium, disponendo l’annullamento anche della cartella di pagamento notificata alla società, sebbene il contribuente abbia prospettato unicamente eccezioni personali. 2.1. Il motivo è infondato. 2.2. La CTR prende chiaramente in considerazione la cartella di pagamento notificata a Nicolino De Cristofaro quale responsabile solidale per il pagamento delle somme dovute dalla società, sicché non si configura alcun vizio di ultrapetizione.

3. Con il secondo motivo di ricorso principale e incidentale adesivo si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 25, primo comma, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 37 e 40 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. con modif. nella l. 4 agosto 2006, n. 248, e dell’art. 1310 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la notificazione della cartella di pagamento alla società non comporti l’interruzione della decadenza anche nei confronti del socio coobbligato in solido. 3.1.

Il motivo è fondato. 3.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è motivo di discostarsi, «In tema di procedimento di riscossione a mezzo ruolo, qualora si proceda nei confronti del debitore iscritto a ruoloe del coobbligato, la tempestiva notificazione della cartella a uno di loro impedisce che si produca la decadenza prevista dall’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973» (Cass. n. 27713 del 22/09/2022). 3.3. Ha errato, pertanto, la CTR a ritenere che la notificazione della cartella di pagamento nei confronti di New Travel Trans s.a.s. non sia idonea a interrompere il termine di decadenza nei confronti del socio Nicolino De Cristofaro.

4. In conclusione, il secondo motivo di ricorso va accolto, rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso principale e incidentale, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado d