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Ordinanza Interlocutoria — n. 35784/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 35784/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 35784/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis; ricorrente contro ARTE ARREDI s.r.l.,in persona del legale rapp.te p.t., rappresentat a e difesadall’Avv.to Andrea Parlato e dall’Avv.to Franco Paparella , con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Corso d’Italia n. 19; controricorrente avverso la sentenza n . 314/ 01 /1 3 della Commiss ione tributaria regionale della Sicilia, depositata in data 30/12/2013, non notificata. Oggetto: sospensione l. 130/2022 art. 5 Udita la relazione svolta dal Consigliere Rosita d’Angiolella nella camera di consiglio del 22 novembre 2022.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 35784/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 19; controricorrente avverso la sentenza n . 314/ 01 /1 3 della Commiss ione tributaria regionale della Sicilia, depositata in data 30/12/2013, non notificata. Oggetto: sospensione l. 130/2022 art. 5 Udita la relazione svolta dal Consigliere Rosita d’Angiolella nella camera di consiglio del 22 novembre 2022.

Parole chiave

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dilazione di pagamento pagamenti di acconti cessazione dei pagamenti divieto di pagamento tardivo pagamento delle spese opposizione al precetto esecutivo
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Testo completo

rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis; ricorrente contro ARTE ARREDI s.r.l.,in persona del legale rapp.te p.t., rappresentat a e difesadall’Avv.to Andrea Parlato e dall’Avv.to Franco Paparella , con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Corso d’Italia n. 19; controricorrente avverso la sentenza n . 314/ 01 /1 3 della Commiss ione tributaria regionale della Sicilia, depositata in data 30/12/2013, non notificata. Oggetto: sospensione l. 130/2022 art. 5 Udita la relazione svolta dal Consigliere Rosita d’Angiolella nella camera di consiglio del 22 novembre 2022.

RILEVATO CHE L’Agenzia delle entrate ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente società Arte Arredi s.r.l., avverso la sentenza n. 540/7/10emessa dalla Commissione provinciale tributaria diAgrigento. La CTR adita, in totale riforma della sentenza di primo grado, accolse l’appello della contribuenteritenendo che gli avvisi prodromici alla cartella di pagamento impugnata ( n. 29120090009852261) dalla società non potevano essere notificati in quanto era intervenuta la definizione per adesione.

La società contribuente ha resistito con controricorso. Con istanza telematica del 11 ottobre 2022, la contribuente , evidenziando che l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente in secondo gradoha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 10, comma 5, della l. 31 agosto 2022, n. 130, al fine di potere procedere alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata del giudizio essendo l a controversia definibile con il pagamento del 20% del valore della controversia. CONSIDERATO CHE A seguito del deposito dell’istanza di sospensione del processo, ai sensi dell’art. 10, comma 5, della l. 31 agosto 2022, n. 130, occorre provvedere in conformità a tale istanza, con rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Sospende il processo, ai sensi dell’art. 5, commi 7 e 10, della l. n. 130 del 2022, e rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, in data 22 novembre2022. Il Presidente Federico Sorrentino