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Ordinanza — n. 35727/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal, ruling clinic use alone doesn't prove autonomous organization for Irap liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35727/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission decision regarding Irap liability. The taxpayer argued that using a third-party clinic structure constituted an autonomous organization, while the Agency contended mere facility availability was insufficient. The court held that possessing organizational structures belonging to others does not automatically trigger Irap obligations, requiring proof of independent capital and labor organization.

Regesto Legislator

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Art. 2 d.lgs. 15 settembre 1997 n. 446; The possession of organizational structures belonging to third parties is insufficient to establish autonomous organization for Irap liability, which requires the professional to be the responsible entity of the organization.

Parole chiave

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Irap autonomous organization tax liability medical professionals third party clinic structures revenue agency appeal independent capital and labor lite in materia di contribuzioni pubbliche esenzione dal pagamento dei contributi credito di contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Alberto Realis Luc, medico chirurgo esercente la propria attività professionaleprevalentemente presso la clinica Santa Rita di Ve rcelli , impugnò la cartella di pagamento, emessa dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anno d’imposta dal 2006, ai fini Irap.
Art. 2 d.lgs. 15 settembre 1997 n. 446
L’Agenzia delle entrate denuncia ha accolto l’appello sulla considerazione che la disponibilità di una struttura organizzativa facente capo a terzi, non fosse elemento sufficiente a determinare l’assoggettamento ad Irap ai sensi e per gli affetti dell’art. 2 del d.lgs.
Art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass.,29/01/2016, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. 12/05/2009 n. 12108
Cass. S.U. 10/15/2016 n. 9451
12108, seguìto da Cass. S.U. 10/15/2016 n. 9451 e, in senso conforme, dall’attuale giurisprudenza sezionale, il requisito dell’autonoma organizzazione, quale presupposto impositivo dell’Irap – come previsto dall’ articolo 2 del d .lgs.
Cass. 13/06/2012 n. 9692
Cass. 16/02/2017 n. 4080
Cass. 07/05/2018 n. 10916
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Testo completo

lettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis; ricorrente contro REALIS LUC ALBERTO, rappresentato e difeso dall’Avv.to Claudio d’Alessandro, con il quale è elettivamente domiciliato in Torino alla Via Cibrario n. 12, con il seguente indirizzo telematico c.dalessandro@pec.studiolegaledalessandro.it; controricorrente avverso la sentenza n . 199 / 38 /1 3 della Commi ssione t ributaria regionale delPiemonte, depositata in data 20/12/201 3, non notificata. Udita la relazione svolta dal Consigliere Rosita d’Angiolella nella camera di consiglio del 22 novembre 2022. Oggetto: IRAP 2006 CONSIDERATO CHE 1. Alberto Realis Luc, medico chirurgo esercente la propria attività professionaleprevalentemente presso la clinica Santa Rita di Ve rcelli , impugnò la cartella di pagamento, emessa dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anno d’imposta dal 2006, ai fini Irap.

2. La Commissione tributaria provinciale di Torino rigettò i l ricors o affermando che l’utilizzo della struttura organizzativa della Clinica Santa Rita era effettuato dal contribuente dietro corrispettivo, non inserito come costo in dichiarazione in quanto la clinica emetteva fattura già decurtata del relativo corrispettivo.

3. Il contribuente propose appelloavverso tale sentenza, che venne accolto dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte sulla considerazione che non era ravvisabile un’autonoma organizzazione di capitali e di lavoro altrui facente capo al contribuente;

4. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso in cassazione affidandosi ad un unico motivo.

5. Il contribuente ha resistito con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. L’Agenzia delle entrate denuncia ha accolto l’appello sulla considerazione che la disponibilità di una struttura organizzativa facente capo a terzi, non fosse elemento sufficiente a determinare l’assoggettamento ad Irap ai sensi e per gli affetti dell’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997. Deduce che i secondi giudici non hanno considerato che la disponibilità dei beni strumentali rileva ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione anche qualora gli stessi siano forniti da soggetti terzi essendo, ai fini Irap, requisito sufficiente che i beni utilizzati per l’esercizio della professione siano eccedenti i minimi mezzi utilizzati dal lavoratore autonomo rimanendone indifferente il soggetto titolare.

2. Il ricorso deve essere disatteso.

3. Secondo l’orientamento inaugurato dalle S ezio ni Unite con la sentenza del 12/05/2009 n. 12108, seguìto da Cass. S.U. 10/15/2016 n. 9451 e, in senso conforme, dall’attuale giurisprudenza sezionale, il requisito dell’autonoma organizzazione, quale presupposto impositivo dell’Irap – come previsto dall’ articolo 2 del d .lgs. 15 settembre 1997 n. 446 -ed il cui accertamento spetta al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ricorre quando il contribuente:

a) sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive. 3.1. Sulla base di tali principi, nell’ipotesi di medici che svolgano la propria attività professionale presso strutture terze, è stato affermato che, in base all'art.2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446 (come modificato dall'art.1 del d.lgs. 10 aprile 1998, n.137), ai fini della soggezione ad Irap dei proventi del lavoratore autonomo (oprofessionista), non è sufficiente che si avvalganodi una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia "autonoma", cioè faccia capo al professionista stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto il profilo organizzativo; non sono, pertanto, soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomo o un prof essionista (medico) percepisca come compenso per le attività svolte all'interno di una struttura da altri organizzata (Cass.,13/06/2012, n. 9692; conf., Cass., 16/02/2017, n. 4080;

Cass., 07/05/2018, n. 10916).

5. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass.,29/01/2016, n. 1778). P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre 200,00 euro per esborsi, oltre il 15 % per accessori di legge. Così deciso,in data 22 novembre 2022 . Il Presidente Federico Sorrentino