Tax court process extinguished by statutory time limit; parties must request hearing to revive proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a hearing by the statutory deadline of December 31, 2020. The taxpayer and the Revenue Agency failed to file the necessary request under Article 6, Paragraph 13 of D.L. 119/2018 to continue the proceedings. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 c.p.c.: The process extinguishes by lapse of time if parties do not request a hearing within the prescribed period, unless they subsequently petition for the fixing of the hearing date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 7671/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Ratti Luisa, rappresentata e difesa dagli Avv Paolo Alliata e Guido Granzotto, con domicilio eletto in Roma, via Lazzaro Spallanzani n. 22, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 4860/06/2016, pronunciata con riferimento all'atto n. T9DIR3A00040/2013.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; .24 che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 05 DIC 2022 IL CANCELLIERE E