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Decreto — n. 35621/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court process extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018 Article 6, Paragraph 13.

Numero d'incarto Decreto — n. 35621/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished after the statutory deadline expired without a request for extension. The Regional Tax Commission had issued a decision in 2015, but neither party requested the special simplified procedure defined in Article 6 of D.L. 119/2018 before December 31, 2020. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically by law, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3 del c.p.c.: The tax procedure defined by the special law for simplified dispute resolution is extinguished by the expiration of the deadline for requesting the simplified treatment, unless the parties specifically request the convening of a hearing.

Parole chiave

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tax procedure extinction simplified dispute resolution statutory time limit D.L. 119/2018 automatic termination cost allocation tax litigation contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di.
Art. 391, comma 3 del c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 23076/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Doctor Glass Group S.r.l. a socio unico, rappresentata e difesa dagli Avv. Angelo Vola e Giuseppe Roberto Merlino, con domicilio eletto in Roma, via Oslavia, n. 40, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 659/05/2015, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T9B03TF03185/2012.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. .23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione No' di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere gz,Veventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma Depositato in Cancelleria Oggi, 05 DIC. 2022 FUNZIONAR