Italian Supreme Court remands case to new hearing to verify procedural appeal deposit violation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered the remittal of the case to a new hearing to verify a procedural defect. The appellant argued that the tax authority's appeal was invalid due to a failure to deposit a copy at the provincial commission, citing a specific article of the Code of Civil Procedure. Since the Court acts as the judge of procedural facts, it deemed the initial verification insufficient and required the lower court files to be acquired for a fresh examination of the alleged violation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 53, comma 2, D.Lgs. 31/12/1992 n. 546: When a party alleges a violation of procedural rules regarding the deposit of appeal documents, the Court of Cassation must acquire the case files to verify the factual circumstances before deciding on the admissibility of the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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onunciatola seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16731/2015R.G. proposto da: BCS S.p.A.(C.F. 00889380150 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv. ANGELO VOZZA (C.F. VZZNGL70L22L049G) e dall’Avv. GIUSEPPE PERSICO (C.F. PRSGPP69L05G273S)in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata press o lo Studio Legale Simonetti Persico Scivoletto in Roma, Via degli Scialoja, 18 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi - N.16731/15 R.G.
Est. F. D’Aquino –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 7205/15/14 depositata in data 24 dicembre 2014 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 14ottobre 2022. RILEVATO CHE La società contribuente BCS S.p.A. ha impugnato una cartella di pagamento relativa al recupero di crediti di imposta per ricerca e sviluppo indebitamente utilizzati dalla contribuente in compensazione dal 1° gennaio al 16 aprile 2009, oltre sanzioni e interessi; che la società contribuente ha dedotto che l’iscrizione a ruolo era derivata da un mero errore formale contenuto nel modello unico2008 della società contribuente nella redazione della dichiarazione dei redditi; che la CTP di Milano ha accolto il ricorso; che la CTR del la Lombardia , con sentenza in data 24 dicembre 2014, ha accolto l’appello dell’Ufficio.
Il giudice di appello ha ritenuto che il credito di imposta per ricerca e sviluppo di cui all’art. 1, comma 280, l. 27 dicembre 2006, n. 296, pari al 10% dei costi sostenuti per ricerca e sviluppo, può essere fruito per l’esercizio 2009 nel rispetto dell’art. 29d.l. 29 novembre 2008, n. 185 previo invio di formulario da parte del contribuente e rilascio di nulla-osta da parte dell’Ufficio, la cui mancanza nel caso di specie preclude l’utilizzo del credito.Il giudice di appello ha, invero, accolto la domanda di riduzione della sanzione al 10%; che propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a tre motivi.
L’Amministrazione finanziaria si è costituita ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione. CONSIDERATO CHE N.16731/15 R.G. Est. F. D’Aquino con il primo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., violazione dell’art. 53, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per mancato deposito presso la Segreteria della Commissione Tributaria provinciale di copia dell’appello proposto avverso la sentenza di primo grado, osservando –ai fini dell’applicazione della norma pro tempore - che l’atto di appello (prodotto sub doc.
6) fosse stato notificato tramite raccomandata a/r.; che, essendo questa Corte giudice del fatto processuale, occorre acquisire il fascicolo dei gradi di merito al fine di verificare tale circostanza in fattoe che nelle more occorre rinviare la causa a nuovo ruolo; P. Q. M. La Cortedispone l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito e rinvia