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Ordinanza — n. 35570/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows municipality to win tax appeal by rejecting retroactive rurality claims under ICI law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35570/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the municipality's appeal against the Regional Tax Commission, which had rejected the taxpayer's request for rural property tax exemption. The court found that the taxpayer's claim for retroactive rurality status was invalid because the cadastral change via DOCFA procedure only took effect from the following year. Consequently, the court quashed the lower decision and ruled in favor of the municipality, ordering the taxpayer to pay litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 5 comma 2 d.lgs. 504/1992; Art. 7 d.l. 70/2011: The change in cadastral category has retroactive effect only if the taxpayer's request was annotated in the official records prior to the tax year in question, preventing the application of subsequent rurality claims for prior periods.

Parole chiave

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ICI rurality exemption cadastral variation DOCFA retroactive effect annotation tax appeal cassation property tax base agglomerato rurale proprietà fondiaria agricola censimento dell'agricoltura

Disposizioni normative citate

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Art. 7 comma 2 bis DL n. 70/2011
la ricorrente con unico motivo lamenta violazione di norme di diritto (art. 7 comma 2 bis DL.
Art. 13 comma 14 bis DL n. 201/2011
70/2011 conv., art. 13, comma 14 bis, DL n.
Art. 2 comma 5 ter DL n. 102/2013
201/2011 conv., art. 2, comma 5 ter, DL n.
Art. 1 comma 2 DM 26.7.2012
70/2011 conv., art. 13, comma 14 bis, DL n.
Art. 5 comma 2 d.lgs. 504/1992
questa Corte, con indirizzo condiviso, ha infatti affermato il principio secondo cui in tema di imposta comunale sugli immobili, la disciplina dettata dall'art. 5, comma 2, del d.lgs.
Art. 7 d.l. 70/2011
la ricorrente con unico motivo lamenta violazione di norme di diritto (art. 7 comma 2 bis DL.
art. 2135 c.c
222 prevede che ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 21760/2018
Cass. nn. 21760/2018, 3168/2015); 1.13.
Cass. 3168/2015
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27007-2019 proposto da: COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio degli Avvocati MARCELLO e CECILIA FURITANO, rappresentato e difeso dall’Avvocato MARCO ZANASI giusta procura estesa in calce al ricorso -ricorrente – contro AGRICOLA MONTEBONELLO S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli Avvocati ENRICO D’AVELLA e ORNELLA COLOMBA giusta procura estesa in calce al controricorso -controricorrente- avverso le sentenze nn. 398/2019, 404/2019 e 405/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositate il 25/2/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE il Comune di Pavullo nel Frignano propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione delle sentenze indicate in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna aveva respinto gli appelli avverso le sentenze nn. 747/2014, 751/2014 e 752/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Modena in accoglimento dei ricorsi proposti da Agricola Montebonello s.a.s. avverso avvisidi accertamento ICI 2008-2010, oltre accessori; la società contribuente resiste con controricorso; il Comune ha da ultimo depositato memoria difensiva CONSIDERATO CHE 1.1. la ricorrente con unico motivo lamenta violazione di norme di diritto (art. 7 comma 2 bis DL. n. 70/2011 conv., art. 13, comma 14 bis, DL n. 201/2011 conv., art. 2, comma 5 ter, DL n. 102/2013 conv., art. 1, comma 2, DM 26.7.2012) in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente respinto l’appello affermando che, pur in mancanza di annotazione della domanda di variazione catastale proposta ex art. 7 cit., al fabbricato in oggetto, di proprietà della società contribuente, era attribuibile il requisito della ruralità a far tempo dal quinquennio precedente, dovendo presumersi che la domanda contenesse le autocertificazioni in precedenza allegate ad altra domanda di variazione con procedura DOCFA, non accolta; 1.2. la censura è fondata; 1.3. va premesso che il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, comma 2, prevede quanto segue:

Presupposto dell'imposta ICI è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa ; 1.4. ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett.

a) del d.lgs. n. 504 cit. è previsto inoltre che ai fini dell'ICI:

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano ; il d.lgs. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1 bis, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, stabilisce altresì che ai sensi e per gli effetti della I. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a), deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni ; 1.5. il d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, conv. nella l. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, ossia quelle da ultimo apportate dal d.l. 1° ottobre 2007, n. 159, art. 42 bis, conv. in L. 29 novembre 2007, n. 222 prevede che ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c. e in particolare destinate: ...i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative... ; 1.6. questa Corte (cfr.

Cass. nn. 16280/2017, 24366/2016, 24020/2015, 422/2014) ha dunque precisato che in tema di ICI, l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale , con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 e D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994, non è soggetto all'imposta, ai sensi del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), come interpretato dal d.l. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis aggiunto dalla legge di conversione n. 14 del 2009, e qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggetto ad ICI, ed allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta, precisando inoltre che le variazioni della categoria catastale ex art. 7, comma 2 bis, del d.l. n. 70 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 2011, producono effetti, ai fini del riconoscimento del requisito della ruralità degli immobili, dal quinquennio antecedente alla presentazione della domanda, in virtù della norma d'interpretazione autentica di cui all'art. 2, comma 5 ter, del d.l n.102 del 2013, convertito in legge n. 124 del 2013; 1.7.

è stato tuttavia parimenti precisato che in tema di ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l'oggettiva classificazione catastale del cespite come rurale, con il conseguente onere di impugnazione del diverso classamento da parte di chi richieda il riconoscimento del requisito di ruralità, né può ritenersi sufficiente a determinare la variazione catastale, nei limiti del quinquennio anteriore, la mera autocertificazione secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 2-bis, del d.l. n. 70 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 106 del 2011, e delle norme successive, se il relativo procedimento non si sia concluso con la relativa annotazione in atti, atteso che, come sottolineato dalla Corte Costituzionale (ord. n. 115 del 2015), il quadro normativo, ivi comprese le disposizioni regolamentari di cui al d.m. 26 luglio 2012, porta ad escludere l’automaticità del riconoscimento della ruralità per effetto della mera autocertificazione (cfr.

Cass. nn. 3226/2021, 26617/2017); 1.8. la sentenza impugnata, nel caso di specie, confermando la decisione di primo grado in virtù della riconosciuta strumentalità all'attività agricola del fabbricato, ha ignorato totalmente la classificazione dell’unità immobiliare, per l’anno oggetto di accertamento, in categoria differente da quelle A/6 e D/10, ritenendo dovesse presumersi che alla domanda di variazione DOCFA, proposta prima della domanda di variazione della ruralità ex art. 7 cit. fosse stata allegata «la autocertificazione attestante il possesso del requisito di ruralità nel quinquennio precedente»; 1.9. la Commissione Tributaria Regionale ha affermato, dunque, che «risultando in atti che il contribuente abbia accompagnato la domanda di variazione catastale con l'autocertificazione attestante che l'immobile possedesse i requisiti di ruralità di cui al D.L. numero 557/93 art. 9 convertito in legge 133/1994 e modificato dal DL 159/2007 art. 42 bis convertito con legge 159/2007, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello della presentazione della domanda va applicata al caso di specie la normativa retroattiva di cui al D.L. 70/2011»; 1.10. va tuttavia rilevato che di per sé non può ritenersi sufficiente a determinare nei limiti del quinquennio anteriore la variazione catastale nelle categorie A/6 o D/10 la mera autocertificazione secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 2 bis del d.l. n. 70/2011, come convertito dalla 1. n. 106/2011 e delle norme di seguito succedetesi, se il relativo procedimento non si sia concluso con la relativa annotazione in atti, dovendo all'uopo rilevarsi che la Corte costituzionale, con ord. 13 maggio 2015, n. 115, haevidenziato come la ricostruzione del quadro normativo, ivi comprese le disposizioni regolamentari di cui al d.m. 26 luglio 2012, porta ad escludere l'automaticità del riconoscimento della ruralità per effetto della mera autocertificazione; 1.11.

è d’uopoinoltre considerare che non è contestato che Agricola Montebonello abbia chiesto ed ottenuto il classamento in categoria D/10 a mezzo di procedura DOCFA in data 28.3.2011 e che, a seguito degli intervenuti D.L. 70/2011, 201/2011 e successive modifiche, la società contribuente in data 15.12.2011 abbia successivamente presentato anche domanda di variazione ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 70/2011, e dalla presentazione di tale domanda con allegata l’autocertificazione di cui si è detto, la società contribuente deduce la retroattività degli effetti di cui all'art. 7 cit.; 1.11. la Corte territoriale ha quindi omesso di rilevare che la procedura DOCFA, proposta dalla società contribuente in data 28.3.2011, da cui è scaturito il classamento in categoria D/10, è un procedimento diverso dalla domanda di variazione successivamente proposta ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 70 del 2011, non avendo la procedura DOCFA effetti retroattivi ai fini dell'esenzione dell'ICI; 1.12. questa Corte, con indirizzo condiviso, ha infatti affermato il principio secondo cui in tema di imposta comunale sugli immobili, la disciplina dettata dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, in base alla quale le risultanze delle variazioni catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall'anno successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, si applica anche quando il contribuente, ai fini della determinazione della rendita catastale, si avvalga della procedura DOCFA, poiché il termine di efficacia delle rendite stabilito dal detto art. 5, comma 2, è ispirato a ragioni di uniformità delle dichiarazioni e degli accertamenti e costituisce espressione del principio di uguaglianza (cfr.

Cass. nn. 21760/2018, 3168/2015); 1.13. ne consegue che l'inserimento dell'immobile in oggetto in categoria D/10 poteva avere efficacia solo a decorrere dall'anno successivo a quello nel corso del quale era avvenuta l'annotazione negli atti catastali, che, come da visura prodotta nel giudizio di merito dal Comune (e riprodotta nel ricorso per cassazione), risale al 28.3.2011; 1.14. da siffatti rilievi consegue l'inapplicabilità nella fattispecie dello ius superveniens, atteso che la domanda di variazione proposta ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 70 del 2011, prima dell'annotazione della modifica della rendita secondo la procedura DOCFA, non ha effetto retroattivo per il quinquennio precedente, quindi, anche per il periodo relativo all'anno di imposta 2008-2010; 1.15. nella specie, come si è detto, costituisce elemento incontroverso che il fabbricato della società contribuente non fosse iscritto, nell'annualità impositiva di riferimento, in categoria D/10, ma in categoria D/8 con conseguente non spettanza dell'esenzione ICI, e quanto alla variazione catastale, come sopra precisato, la stessa è intervenuta tramite procedura DOCFA, come risulta anche dalla prodotta visura catastale, cosicché nella fattispecie non trova applicazione lo ius superveniensdi cui al d.l. n. 70 del 2011, posto che tale ruralità era stata già riconosciuta con la procedura DOCFA e regolarmente annotata nel 2012, con tale motivazione, negli atti catastali; 2.1. la Commissione Tributaria Regionale non ha fatto buon governo dei principi espressi, incorrendonei vizi denunciati, con la conseguenza che la sentenza impugnata va cassata; 2.2. non essendo inoltre necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente; 3.le spese di lite dei gradi di merito vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate rispetto all'epoca della introduzione della lite, mentre le spese di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso della società contribuente; compensa le spese di lite dei gradi di merito; condanna la società contribuente al pagamento delle spese di questo giudizio in favore del Comune ricorrente che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura de