Italian Supreme Court dismisses tax appeal regarding group company cost deduction and inventory variance. Court rejects arguments on crisis state and generic invoices.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the cassation appeal filed by Degl'Innocenti Srl against a Regional Tax Commission decision. The companies argued that the court erred in applying tax laws regarding inventory variance percentages and disallowing group consulting costs without considering their crisis state. The court ruled the appeal inadmissible because the lower court's judgment was final and the arguments lacked sufficient factual basis and specificity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 39 comma 1 lett. d) D.P.R. 600/1973; Art. 54 comma 2 D.P.R. 633/1972: The cassation appeal is inadmissible when the challenged judgment is final and the complaint fails to meet requirements of gravity, precision, and concordance with the facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 5367/2016R.G. proposto da Gruppo Degl’Innocenti Srl anche quale incorporante della società Degl’Innocenti Fruit Srl in liquidazione, rappresentata e difesa dall’ Avv. Claudio Cecchella , con domicilio eletto presso l’Avv. Lucio Nicolais in Roma, Piazza Mazzini n. 27, giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Toscana n. 1330/29/15, depositata il 16 luglio 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 5 settembre 2022 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli. RILEVATO CHE La società Degl’Innocenti Srl, operante nel commercio all’ingrosso di frutta e verdura e la società Gruppo Degl’Innocenti Srl, impugnavano Oggetto: Accertamento gli avvisi di accertamento, ad esse rispettivamente notificati nella qualità di consolidata e consolidante, con cui l’Agenziadelle entrate, a seguito di verifica, aveva rideterminato il maggior reddito d’impresa, riconoscendo una percentuale di scarto del 3% sulla merce venduta, disconosciuto la deducibilità dei costi relativi ad una fattura per “consulenze di mercato”, effettuata da altra società del medesimo gruppo perché non inerente ed aveva recuperato l’Iva su operazioni intracomunitarie per l’inidoneità della documentazione a provare l’effettività delle cessioni.
La Commissione provinciale di Prato, in parziale accoglimento dei ricorsi, riconosceva una percentuale di scarto pari al 7% e ammetteva i costi relativi alla fattura per le consulenze. La sentenza era riformata dalla CTR in epigrafe limitatamente ai costi, per i quali riteneva corretta la ripresa. GruppoDegl’Innocenti Srl , anche quale incorporante della società Degl’Innocenti Fruit Srl in liquidazione, propone, con due motivi, ricorso per cassazione. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 e 54, secondo comma, d.P.R. n. 633 del 1972 per aver la CTR ritenuto l’antieconomicità della condotta della società, e integrati i requisiti di gravità, precisione e concordanza legittimanti l’accertamento induttivo, senza considerare lo stato di crisi in cui versava la società stessa, limitandosi a considerare l’entità della percentuale di scarto, elevata solamente al 7%.
2. Il motivo èinammissibile e per più ragioni. 2.1. Va rilevato, in primo luogo, che la doglianza in appello, per come risulta dalla sentenza impugnata, riguardava la congruità della percentuale di scarto (individuata nel 3% dall’Ufficio e nel 15% dalle società e riconosciuta dalla CTP, prima, e dalla CTR, poi, nel 7%) e non la sussistenza o meno dei presupposti per l’accertamento analitico- induttivo. Il profilo della fondatezza della rideterminazione induttiva, invero, risulta introdotto – e di ciò la CTR dà atto – sol o con una successiva memoria del 12 luglio 2015, indicazione che, tuttavia, ove volta ad introdurre una nuova questione era in sé inammissibile già in quella sede, neppure sussistendo l’onere di statuire.
Neppure dal ricorso per cassazione, del resto, risulta una censura più ampia ed articolata posto che, a pag. 6, si afferma “avverso la sentenza di prime cure aveva proposto ricorso in appello la Gruppo Degl’Innocenti Srl, (che medio tempore aveva incorporata la Degl’Innocenti Fruit in liq.) sostenendo la erroneità del riconoscimento solo parziale della illegittimità della determinazione induttiva dei ricavi di vendita e la illegittimità del recupero dell'Iva sulle operazioni infracomunitarie, risultando comunque provata l'uscita dalla della mercedal territorio nazionale”.
Chiaramente, dunque, le censure proposte in appello riguardavano esclusivamente l’entità della percentuale di scarto. 2.2. Il motivo, in ogni caso, ancorché proposto come violazione di legge, riguarda il percorso motivazionale della sentenza d’appello, che ha ritenuto legittimo e fondato l’accertamento analitico-induttivo, sicché, in ipotesi, avrebbe dovuto essere proposto ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. quale omesso esame di fatto decisivo, individuato nell’asserito stato di crisi. La diversa prospettazione, peraltro, non può giovare posto che anche per tale profilo, la doglianza sarebbe inammissibile sia perché , trattandosi di sentenza depositata il 16 luglio 2015, la censura non è proponibile ex art. 348 ter c.p.c., sia perché la doglianza è carente in punto di autosufficienza, nulla essendo stato riprodotto in relazione all’asserito fatto, sia perché, in ogni caso, essa mira in realtà a contestare l’adeguatezza della motivazione.
3. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 109, comma 5, tuir per aver la CTR ritenuto difettante di inerenza i costi relativi alla fattura relativa a “consulenze di mercatoper l’anno 2009” emessa da altra società del medesimo gruppo per il solo fatto che il documento era generico e senza considerare l’organizzazione imprenditoriale di gruppo a monte dell’operazione. 3.1. Il motivo è infondato e al limite dell’inammissibile. 3.2. Va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la prova dell’inerenza di una operazione incombe sul contribuente (ex multisv.
Cass. n. 18904 del 17/07/2018, per la quale «ai fini della detrazione di un costo, la prova dell'inerenza del medesimo quale atto d'impresa, ossia dell'esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente in quanto soggetto gravato dell'onere didimostrare l'imponibile maturato»; v. anche Cass. n. 8001 del 22/03/2021in tema di costi infragruppo). 3.3. Nella specie la CTR ha rilevato che l’Ufficio aveva fornito elementi idonei a disconoscere i costi posto che non solo la fattura era generica ma la stessa società che, astrattamente, avrebbe fornito la indicata consulenza non si occupava, per statuto, di simili compiti e, inoltre,la determinazione dell’importo era ancorata ad attività anteriori poiché riguardavano il 2008 (dal mese di agosto) , elem enti tutti che deponevano per ritenere i costi carenti non solo per inerenza ma anche per certezza e competenza, senza che la contribuente –come era suo onere -avesse fornito prova contraria.3.4.
Quanto all’asserita omessa valorizzazione dell’organizzazione imprenditoriale di gruppo, va sottolineato la genericità della deduzione della ricorrente, carente di autosufficienza e, comunque, priva di riscontro, richiedendosi, per contro, la specifica allegazione e prova degli elementi necessari in ordine all’asserita ripartizione di funzioni tra le diverse strutture societaria.
4. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, sono regolate per soccombenza.
P.Q.M.
La Corterigetta il ricorso ; condanna la ricorrent e al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessive € 4.500,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso stesso,