Italian Court remits VAT tax case to new hearing for joint trial of related appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remitted the tax dispute to a new hearing to allow for the joint processing of multiple pending appeals. The tax agency challenged a regional court ruling that annulled an original tax assessment due to procedural defects in a subsequent self-annulment. The court agreed with the parties' request to consolidate these related proceedings rather than deciding the current case immediately.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 2-quater del d.l. 564/94: When multiple related appeals are pending before the same court, the court may remand the case to a new hearing to ensure the joint and efficient treatment of all connected litigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20655/2020R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentatae difesa per legge dall’Avv ocatura dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Viadei Portoghesi, n. 12 , è domiciliata –ricorrente – contro RAFFMETAL s. p . a . , in persona del legale rappresentante p.t. , elettivamente domiciliata in Roma, Via M . Prestinari n. 13 , rappresentatae difesa dall’ a vv. Domenico D’Arrigo , come da procura in calce alcontroricorso –controricorrente – Oggetto:
IVA–Accertamento – Annullamento in autotutela –Effetti sul giudizio pendente avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la LOMBARDIAdepositata il 27 novembre 2019, n. 4784/19; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 25ottobre 2022 dal Consigliere dr. Salvatore Saija; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Mauro Vitiello, che ha concluso chiedendoil rinvio a nuovo ruolo; uditi l’avvocato dello Stato Giammario Rocchitta per la ricorrente e l’avvocato Domenico D’Arrigo per l a controricorrente, che hanno chiesto concordemente il rinvio della causa a nuovo ruolo;
FATTO E DIRITTO Rilevato che: il 22.12.2016, l'Agenzia delle Entrate-D.R. Lombardia notificò alla Raffmetal s.p.a. – sulla base del p.v.c. del 24.5.2016, redatto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli -un avviso di accertamento per indebita detrazione dell'IVA dovuta per il 2011 su operazioni di acquisto soggettivamente inesistenti, per l’importo di € 453.850,00, oltre sanzioni per € 567.312,50, essendo la cedente non già l’impresa Pro E.O. con sede in Slovenia, ma la Pro E.O. IT s.r.l., con sede in Italia; in pari data, l’Agenzia notificò alla società un atto di contestazione, con cui si irrogava alla Raffmetal la sanzione di € 937,50, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 471/1997 per irregolare compilazione degli elenchi Intrastat di cui all’art.50 d.l. n. 331/1993, convertito in legge n. 427/1993; entrambi gli atti vennero impugnati davanti alla C.T.P. di Milano;frattanto l’Ufficio, in pendenza del giudizio di primo grado e dopo essersi ivi costituito, prese in esame l’istanza di annullamento in autotutela avanzata dalla società in data 20.2.2017 e -richiamando la modifica normativa di cui all’art. 21, comma 7, d.P.R. 633/1973, per effetto del d.lgs. 158/2015, entrato in vigore il 1° gennaio 2016 – con atto notificato il 21.12.2017 procedette ad auto - annullare l’avviso di accertamento con atto definito di “autotutela parziale”, così provvedendo "ad abbandonare il recupero dell'imposta" e ad irrogare alla società la sanzione nella minor misura di € 110.380,05, ai sensi dell’art. 6, comma 9-bis3, del d.lgs.471/1997, come modificato dal d.lgs. n. 158/2015; la C.T.P.rigettò comunque i ricorsi, previa riunione, con sentenza n. 1927/3/2018; la società propose dunque appello, che venne accolto dalla C.T.R. della Lombardia con sentenza n. 4784/2019 del 27.11.2019; si ritenne, in particolare, che il provvedimento di autotutela avesse “stravolto l'atto impositivo originario costituendo nella sostanza un annullamento integrale dell'avviso di accertamento originario con emissione di un nuovo e diverso atto di contestazione sanzioni ... [ossia che era] stata sostituita l'originaria contestazione non più legittimamente opponibile all'appellante in virtù delle modifiche normative già in precedenza intervenute con il d.lgs.158/2015, con una differente pretesa impositiva, ma oltre i terminidecadenziali"; la C.T.R. rilevò poi, in riferimento all ’ art. 7 della legge n. 212/2000, che il nuovo atto sanzionatorio, emesso in rettifica dell’originario contenuto impositivo, non poteva integrare i presupposti degli atti originari, ciò comportando la totale compromissione del diritto di difesa all’interno della lite; per l’effetto, il giudice d’appello annullò “gli atti impositivi”; avverso detta sentenza, l'Agenzia ricorre ora per cassazione, sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, cui resiste la società con controricorso; c on ordinanza n. 18057/2022, la Sez.
VI - T ha rimesso il ricorso a questa Sezione, per la trattazione in pubblica udienza;il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso, benché - all’esito della discussione orale - abbia finalmente chiesto il rinvio della causa a nuovo ruolo; Considerato che: con l’unico articolato motivo l’Agenzia lamenta la violazione dell’art. 2-quater del d.l. 564/94, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; s i sostiene che la C . T . R . abbia errato nel ritenere nuovo e autonomamente impugnabile il provvedimento di che trattasi, dovendo detto provvedimento qualificarsi come atto soltanto riduttivo della pretesa impositiva originaria e quindi senz’altro adottabile anche in pendenza del giudizio di impugnazione concernente l’atto impositivo annullato in autotutela; all’esito della discussione orale, è emerso che risultano pendenti in questa sede di legittimitài ricorsi N. 4738/2022 R.G. e N. 4731/2022 R.G., aventi ad oggetto l’impugnazione delle sentenze d’appello rese dalla C.T.R. della Lombardia, rispettivamente, in relazione all’impugnativa autonoma del provvedimento di autotutela in discorso, proposta dalla società contribuente , nonché riguardo all’accertamento per l’anno d’imposta 2012, scaturente dal medesimo p.v.c. da cui origina l’avviso oggetto del presente giudizio;
Ritenutoche: paia dunque opportuno –conformemente alla richiesta dei difensori delle parti, avallata dal P.G. –rinviare la causa a nuovo ruolo, onde procedere allatrattazione congiunta dei ricorsi suddetti;
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Co