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Ordinanza — n. 35565/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35565/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35565/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 23075/2015R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Gomma Service Srl –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 823/11/15, depositata il 15 aprile 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 5 settembre 2022 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli. RILEVATO CHE Gomma Service Srl, esercente attività di commercio all’ingrosso di parti ed accessori di autoveicoli, impugnava l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate per l’anno 2009 per Iva, Ires e Irap, con cui, a seguito di verifica, aveva:disconosciuto costi di telefonia non inerenti (rilievo n. 1); passività per costi per premi da corrispon dere, ritenute inesistenti, con conseguente recupero di sopravvenienze attive Oggetto:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35565/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600 del 1973 e 2727 c.c. con riguardo ai rilievi n. 2 e n. 3 per aver la CTR ritenuto infondata la pretesa in relazione alla documentazione prodotta dalla contribuente. 2.1. Il motivo è inammissibile. 2.2. Con riguardo al rilievo n. 2, infatti, la censura non coglie la ratiodella sentenza impugnata che – esaminando il testo e il percorso logico dell’atto impugnato –non ha dichiarato infondata la ripresa ma ha affermato la nullità dell’avviso per difetto di motivazione. 2.3.

Parole chiave

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servizi di telecomunicazione comunicazione fiscale addebito di tasse riscossione di tasse contributi per le attività di vigilanza tassa di controllo
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Testo completo

la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 23075/2015R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Gomma Service Srl –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 823/11/15, depositata il 15 aprile 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 5 settembre 2022 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli. RILEVATO CHE Gomma Service Srl, esercente attività di commercio all’ingrosso di parti ed accessori di autoveicoli, impugnava l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate per l’anno 2009 per Iva, Ires e Irap, con cui, a seguito di verifica, aveva:disconosciuto costi di telefonia non inerenti (rilievo n. 1); passività per costi per premi da corrispon dere, ritenute inesistenti, con conseguente recupero di sopravvenienze attive Oggetto:

Accertamento (rilievo n. 2); passività relative ad anticipi effettuati nel corso degli anni dal cliente Gomma Service 2 Srl per il pagamento di forniture, ritenute inesistenti, con conseguente recupero di sopravvenienze attive(rilievo n. 3); omessa contabilizzazione di ricavi in relazione all’emissione di cambiali per l’asserito accollo di un mutuo da parte dei soci in assenza di delibera, occultante in realtà vendita di merce non registrata (rilievo n. 4); contabilizzazione di passività inesistenti per finanziamento soci in assenza di delibera, con conseguente recupero di sopravvenienze attive (rilievo n. 5).

L’impugnazione era accolta dalla CTP di Bari limitatamente al rilievo n.

5. La sentenza era parzialmente riformata dalla CTR in epigrafe, che riteneva legittimol’avviso per i soli rilievi n. 1 e 4. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con due motivi. La contribuente è rimasta intimata. CONSIDERATO CHE 1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo in relazione al rilievo n. 5, costituito dalla “effettiva esistenza, la certezza che il finanziamento dei soci si sia concretato o meno”. L’Agenzia delle entrate, in particolare,rileva che mentre il giudice di primo grado aveva escluso la fondatezza della ripresa ritenendo infondata la presunzione di insussistenza del debitopoiché era prassi comune l’anticipazione dei soci alla società per sopperire alla mancanza di liquidità e non aveva alcun rilievo la mancanza di deliberazione assembleare, il giudice d’appello, con diverso percorso motivazionale, aveva invece escluso la ripresa poiché il finanziamento dei soci era esiguo e, quindi, tale da non integrare una sopravvenienza attiva ex art. 88, comma 4, tuir. 1.1.

Il motivo è inammissibile.Non sussiste, infatti, l’asserito omesso esame posto che la CTR ha ritenuto effettivo ed esistente il finanziamento dei soci, esplicitamente considerando la doglianza dell’Ufficio in merito alla carenza della delibera assembleare, che ha apprezzato, con richiamo della pertinente giurisprudenza di legittimità, ritenendola non rilevante in relazione alla esigua entità delle somme rispetto al volume di affari. La doglianza, quindi, si risolve in una censura sull’adeguatezza della motivazione, in quanto tale non più proponibile ratione temporis trattandosi di sentenza pubblicata il 15 aprile 2015.

2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600 del 1973 e 2727 c.c. con riguardo ai rilievi n. 2 e n. 3 per aver la CTR ritenuto infondata la pretesa in relazione alla documentazione prodotta dalla contribuente. 2.1. Il motivo è inammissibile. 2.2. Con riguardo al rilievo n. 2, infatti, la censura non coglie la ratiodella sentenza impugnata che – esaminando il testo e il percorso logico dell’atto impugnato –non ha dichiarato infondata la ripresa ma ha affermato la nullità dell’avviso per difetto di motivazione. 2.3.

Con riguardo al rilievo n. 3, invece, la CTR si è limitata a valutare le prove introdotte in giudizio dalla contribuente in relazione ai fatti contestati dall’Ufficio e, in assenza di contestazione, ha ritenuto che dagli stessi emergesse la piena prova degli acconti e delle cauzioni versate. La censura, del resto, evidenzia solo che detta documentazione, pur espressamente richiesta, non era stata fornita al momento della verifica ma nulla eccepisce in ordine alla sua rilevanza, né, in ipotesi, alla sua eventuale irregolarità, neppure precisando se con il pvc fosse o meno stato fornito puntuale avviso sulle conseguenze della mancata esibizione e produzione in quella sede.Il motivo, quindi, in parte qua, si risolve in una mera contestazione sulla valutazione delle prove da parte della CTR.

3. Il ricorso va pertanto rigettato per inammissibilità dei motivi, Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Cort