Cassation appeal dismissed for lack of specific vizio designation under Art. 360 c.p.c. and insufficient documentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against tax assessment decisions regarding unreported real estate sales. The appellant alleged procedural flaws including improper notice, insufficient reasoning, and violations of statutory time limits, while the tax agency argued the lower court fully examined the facts. The court rejected the appeal because the complaint failed to specify the exact legal defect under Article 360 of the Code of Civil Procedure and lacked necessary documentary support for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal is inadmissible if the alleged defect is not specifically identified according to the statutory categories and if the required acts for verification are not reproduced.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 3723/2015R.G. proposto da Caschetto Giuseppe, rappresentato e difes o dall’Avv. Dario Ferrè , con domicilio eletto presso la cancelleria della Corte di cassazione, giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 794/34/14, depositata il 12 giugno 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 5 settembre 2022 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli. RILEVATO CHE Caschetto Giuseppe impugnava gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate per Iva, Irpef e Irap per gli anni 2004 e 2005, con i quali l’Ufficio contestava l’omessa contabilizzazione di ricavi non Oggetto: Accertamento fatturati e il maggior reddito in relazione alle cessioni immobiliari poste in essere dall’imprenditore. La Commissione Tributaria provinciale di Novara, previa riunione, rigettava i ricorsi.
La sentenza era confermatadalla CTR in epigrafe. Caschetto Giuseppe propone ricorso per cassazione con un unico articolato motivo. Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del controricorso per tardività in quanto avviato alla notifica in data 16 marzo 2015 a fronte dell’avvenuta notifica del ricorso in data 26 gennaio 2015.
2. L’unico complesso motivo di ricorso denuncia, senza specificare ai sensi dell’art.360 c.p.c. il vizio lamentato, le seguenti questioni: a) “la fissazione dell’udienza di discussione” innanzi alla CTP “non è stata adeguatamente comunicata”, mentre la CTR si è limitata, inspiegabilmente,ad affermare che la notifica era stata regolarmente notificata, da cui l’omesso esame di fatto decisivo;
b) la motivazione della CTP era insufficiente e la CTR, nel ritenerla legittima, ha omesso di spiegare le sue affermazioni, da cui omesso esame di fatto decisivo e violazione di norme di diritto;
c) vizio di notifica per mancanza della relata, cui la CTR aveva statuito trattarsi di mera irregolarità, omettendo altresì di pronunciarsi sull’intera doglianza;
d) infondatezza dell’accertamento induttivo ex art. 39, primo comma, lett.
d) d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972 per carenza dei presupposti di legge, di cui, invece, la CTR aveva ritenuto genericamente la legittimità e regolarità, da cui omesso esame di fatto decisivo e violazione di legge;
e) mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni ex art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 posto che il verbale di comparizione è del 27 marzo 2009 e gli avvisi sono dell’11 maggio 2009;f) difetto di motivazione degli avvisi e di riscontro probatorio: l’Agenzianon ha considerato le perizie di stima degli immobili prodotte dal contribuente ed ha disatteso le scritture contabili, elementi pure non consideratidalla CTR, che ha altresì omesso di pronunciarsi sulle contestazioni sollevate con l’atto d’appello in ordine alla validità delle dichiarazioni rese da terzi, sulle quali si è basato l’accertamento, da cui omesso esame di fatto decisivo e falsa applicazione di norme di diritto;
g) errata considerazione delledichiarazioni dei terzi, avente valore meramente indiziario, non tale da integrare una prova; da esse è risultato che il prezzo realmente pagato era quello risultante dal contratto preliminare( di cui i terzi avevano anche esibito gli assegni utilizzati) e non quello di cui al contratto definitivo, atto pubblico fidefacente, da cui omesso esame di fatto decisivo e falsa applicazione di norme di legge.
3. Il motivo è inammissibile per più ragioni. La doglianza, in primo luogo, è del tutto carente di specificità in quanto formulata in completa inosservanza dei requisiti di forma- sostanza che presiedono alla redazione del ricorso per cassazione, non essendo in alcun modo indicata la tipologia di vizio –da ricondurre alle ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c. -che si viene a censurare. L’esame del motivo, sopra illustrato, evidenzia, in secondo luogo, un inammissibile e indistinto cumulo di censure, riconducibili a error in procedendo, error in iudicando, vizi di motivazione, omesso esame, la cui specifica individuazione – anche a voler considerare le singole questioni –resta obbiettivamente indeterminata ed incerta nella stessa stesura della censura, tale da imporre a questa Corte una impropria esegesi e scelta tra le censure impropriamente formulate.
Inoltre, pur a voler considerare le singole questioni, tutti i profili lamentati sono introdotti in totale carenza di autosufficienza, essendo stata omessa la riproduzione degli atti necessari alla verifica delle questioni da parte di questa Corte (avviso di accertamento, notifiche, verbali e atti processuali relativi all’asserita irregolare comunicazione dell’udienza di discussione, atto di gravame e di primo grado con riguardo alle doglianze effettivamente proposte). Va anche sottolineato che le censure aggrediscono il percorso motivazionale della CTR, di cui lamentano la sufficienza e adeguatezza - insussistente il dedotto omesso esame, avendo il giudice d’appello compiutamente esaminato tutte le questioni e i relativi fatti –di per sé non proponibile ex art. 360 n. 5 c.p.c. ratione temporis applicabile trattandosi di sentenza pubblicata il 12 giugno 2014.
Per completezza, infine, è del tutto insussistente sia l’asserita violazione dell’art. 12, comma 7, posto che non viene in rilievo –come si desume dallo stesso motivo –un accertamento a seguito di verifica od accesso nei locali dell’impresa ma cd. a tavolino, ossia sulla base degli atti acquisiti aliunde dall’Ufficio, sia l’erronea utilizzazione delle dichiarazioni di terzi, le quali, come contraddittoriamente emergedallo stesso motivo ed è attestato dalla CTR, hanno trovato riscontro e sono state valutate con i contratti preliminari relativi agli immobili e, in numerosi casi, anche con l’esame degli assegni esibiti dal terzo.
4. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spese per la tardività del controricorso dell’Agenzia delle entrate.
P.Q.M.
La Corterigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del