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Ordinanza — n. 35550/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax tribunal for violating law on objective legal uncertainty regarding sanctions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35550/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court accepted the second and third grounds of appeal while dismissing the first, ordering the revocation of the Regional Tax Commission's decision. The appellant argued that the lower court failed to properly establish objective legal uncertainty regarding tax sanctions due to conflicting regulations. The court ruled that the lower court's reasoning was insufficient because it did not conduct a proper interpretative analysis of the normative content to demonstrate genuine uncertainty.

Regesto Legislator

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Art. 10 comma 2 legge n. 212/2000; Art. 8 D.Lgs. n. 546/1992: Objective legal uncertainty justifying exemption from administrative liability requires a judicial examination proving the inability to determine the norm's exact scope through correct interpretation.

Parole chiave

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objective legal uncertainty tax administrative liability sanctions exemption normative interpretation violation of law tax tribunal cassation interpretative procedure industria dell'ambiente

Disposizioni normative citate

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Art. 10 comma 2 legge n. 212/2000
212 del 2000, art. 10 e del D.Lgs.
Art. 8 D.Lgs. n. 546/1992
507/1993, art. 8 D.Lgs. n. 546/1992, art.
Art. 38 Regolamento comunale
Art. 132 c.p.c.
con il primo motivo la ricorrente lamenta nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art.
Art. 36 D.Lgs. n. 546/1992
art. 132 c.p
con il primo motivo la ricorrente lamenta nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c.
art. 36 D.Lgs. n. 546/1992
art. 62 D.Lgs. n. 507/1993
22/1997, art. 62 D.Lgs. n. 507/1993, artt.
art. 2697 c.c
art. 76 D.Lgs. n. 507/1993
con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 76 D.Lgs. n. 507/1993, art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3108/2019
Cass. nn. 18031/2013
Cass. n. 14476/2003
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28876-2019 proposto da: ASCIT – SERVIZI AMBIENTALI S.p.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato GIANLUCA BALDACCI, che la rappresenta e difende giusta procura estesa in calce al ricorso -ricorrente – contro MAZZONI TUBI S.r.L. , in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenza n. 314/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 22/2/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE ASCIT – Servizi Ambientali S.p.A. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 151/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca in accoglimento del ricorso proposto da Mazzoni Tubi S.r.L. avverso avvisi di accertamento TIA 2006-2009 emessi per conto del Comune di Capannori, oltre sanzioni e accessori; la società contribuente è rimasta intimata CONSIDERATO CHE 1.1. con il primo motivo la ricorrente lamenta nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 D.Lgs. n. 546/1992, in quanto viziata da irriducibile contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, laddove era stata confermata la sentenza impugnata (con integrale accoglimento del ricorso) sebbene in motivazione la Commissione Tributaria Regionale avesse affermato che alla contribuente spettava unicamente una riduzione della quota variabile della tariffa in proporzione alla quota dei rifiuti smaltita in proprio, e non l’esenzione d’imposta; 1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (artt. 21 e 49 D.Lgs. n. 22/1997, art. 62 D.Lgs. n. 507/1993, artt. 5 e 23 Regolamento TIA Comune di Capannori, Delibera Comunale n. 28/2004, art. 2697 c.c.) e lamenta che la Commissione Tributaria Regionale abbia riconosciuto alla contribuente riduzioni ed esenzioni di imposta pur non avendo essa mai prodotto i «modelli MUD» per provare la natura di rifiuti speciali, ed essendo stata comunque applicata l’esenzione d’imposta in luogo della riduzione d’imposta rispetto alla quantità di rifiuti effettivamente avviata al recupero; 1.3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 76 D.Lgs. n. 507/1993, art. 8 D.Lgs. n. 546/1992, art. 6 D.Lgs. n. 472/1997, art. 39 Regolamento TIA Comune di Capannori) e lamenta che la Commissione Tributaria Regionale abbia ritenuto non dovute le applicate sanzioni per obiettiva incertezza sull’applicazione della relativa normativa; 2.1. va preliminarmente esaminato, rispetto al primo motivo, in virtù del principio della ragione più liquida, il secondo motivo, che è fondato nei limitidi seguito illustrati; 2.2. preliminarmente va ribadito che lo smaltimento, da parte del contribuente, tramite il proprio servizio di rifiuti speciali incontestabilmente assimilati a quelli urbani può, semmai, giustificare una riduzione proporzionale dell'imposta dovuta, e giammai una totale esenzione dal pagamento dello stesso; in particolare, l'esonero dalla privativa comunale, previsto dall'art. 21, comma 7, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (cd.

Decreto Ronchi), in caso di avviamento al recupero dei rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani direttamente da parte del produttore, determina non già la riduzione della superficie tassabile, prevista dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per il solo caso di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto, a consuntivo, in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero, ponendosi a carico dei produttori di rifiuti assimilati l'onere della prova dell'avviamento al recupero dei rifiuti stessi (cfr.

Cass.n. 9731/2015), prova che può essere fornita attraverso valida documentazione, quale il prescritto formulario di identificazione o altra idonea attestazione rilasciata da operatori autorizzati (cfr. Cass. n. 627/2012); 2.3. va disattesa, pertanto, l’affermazione della ricorrente secondo cui, al fine di adempiere il suddetto onere probatorio, la contribuente fosse tenuta alla produzione dei cosiddetti Modelli MUD, e non dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti; 2.4. ciò posto, il Giudice d'appello, pur avendo accertato che la contribuente aveva adempiuto al relativo onere probatorio, ha tuttavia confermato la pronuncia di primo grado laddove è stata rideterminata l’imposta dovuta «applicando secondo la corrispondente categoria la sola quota tariffaria fissa alle superfici imponibili nelle quali si svolge il ciclo produttivo che produce solo rifiuti speciali»; 2.5. va al contrario ribadito che la tariffa di igiene ambientale (TIA) è composta di una quota fissa e di una variabile e, poiché la quota fissa è destinata a finanziare i costi essenziali del servizio nell'interesse dell'intera collettività, essa è sempre dovuta per intero sul mero presupposto del possesso o della detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, mentre ogni valutazione in ordine alla quantità dei rifiuti concretamente prodotti dal singolo o al servizio effettivamente erogato in suo favore può incidere solo ed esclusivamente sulla parte variabile della tariffa (cfr.

Cass. nn. 5360/2020, 14038/2019); 2.6. la sentenza impugnata non è quindi conforme ai principi dianzi illustrati, non essendo stata applicata la riduzione dell’imponibile sulla parte variabile della tariffa ed essendo stata invece applicata la sola quota fissa;

3. il primo motivo, con cui si lamenta contraddittorietà tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata in merito «alla debenza della quota variabile della tariffa sulle aree produttive» e motivazione apparente circa la prova dello smaltimento dei rifiuti speciali e della loro natura è assorbito dall’accoglimento del secondo motivo nei termini dianzi illustrati; 4.1. è parimenti fondato il terzo motivo; 4.2. va quindi osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di sanzioni amministrative tributarie, l'incertezza normativa oggettiva è caratterizzata dalla impossibilità di individuare con sicurezza ed univocamente la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile e può essere desunta da alcuni «indici», quali, ad esempio:

1) la difficoltà di individuazione delle disposizioni normative;

2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica;

3) la difficoltà di determinazione dei significato della formula dichiarativa individuata;

4) la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà;

5) l'assenza di una prassi amministrativa o la contraddittorietà delle circolari;

6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali;

7) l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale;

8) il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale;

9) il contrasto tra opinioni dottrinali;

10) l'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di una disposizione implicita preesistente (cfr. Cass. nn. 15452 /2018, 12301/2017); 4.3. si è anche chiarito che sussiste incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 10 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, quando è ravvisabile una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita, non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata e neppure all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento a cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (cfr.

Cass. n. 3108/2019), e peraltro il potere delle commissioni tributarie di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni in caso di obiettive condizioni di incertezza su portata e ambito di applicazione delle norme cui la violazione si riferisce può esercitarsi quando la disciplina normativa si articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento concettualmente può risultare difficoltoso per equivocità di contenuto, derivante da elementi positivi di confusione (cfr. Cass.nn. 18031/2013, 14476/2003); 4.4. con riferimento al caso in esame, gli elementi individuati dal Giudice del gravame ai fini dell’individuazione d ella situazione di incertezza normativa della previsione applicata non sono idonei ai fini della riconducibilità della fattispecie concreta al paradigma normativo di riferimento, essendosi limitato ad affermare che «l’obiettiva incertezza … non può essere disattesa … invocando l’art. 38 del regolamento comunale che disciplina l’ipotesi dell’infedele denuncia»; 4.5. tale circostanza, valorizzata dal Giudice del gravame, non vale invece a fondare la considerazione della sussistenza di una situazione di obiettiva incertezza normativa, poiché quel che si rende necessario, affinché possa ritenersi corretta la valutazione di sussistenza di una condizione obiettiva di incertezza normativa, idonea ai fini della esclusione della sanzione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, legge n. 212/2000, è che il Giudice proceda ad un esame del dato normativo di riferimento e, in particolare, del suo contenuto, evidenziando, quindi, sotto quali profili non sia possibile individuare con sicurezza e in modo univoco, al termine di un corretto procedimento interpretativo della norma, l'esatta portata precettiva della stessa; 4.6. la pronuncia censurata, pertanto, non è conforme ai suddetti principi, con conseguente vizio di violazione di legge;

5. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, vanno accolti il secondo e terzo motivo ed assorbito il primo, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado, in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso nei limiti indicati in motivazione, assorbito il primo motivo ; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accoltie rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado, in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle sp