Italian tax court declares process extinguished due to failure to request simplified settlement by deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the statutory deadline of December 31, 2020. The dispute involved Ineos Films and Fucine Film challenging a tax assessment against the Revenue Agency regarding a specific tax act. The court ruled that without a timely request for the simplified procedure, the case automatically expired, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by lapse of time if the parties fail to request the simplified settlement procedure within the prescribed deadline, and the costs of the extinguished process remain at the burden of the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
TO sul ricorso iscritto al n. 5036/2016 R.G. proposto da Ineos Films Srl, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lumini Paola e Cardascia Luigi Cardascia, con domicilio eletto in Roma, via Po, n. 28, presso lo studio dell'Avv. Pelosi Attilio; e da Fucine Film S.p.A. (già Fucine Film Solutions S.r.l. - già Bilcare Fucine S.r.l.), rappresentata e difesa dagli Avv. Michele Procida, Andrea Fiorelli, Salvatore Mileto, Chiara Ferretto e Giuseppe Marini, con domicilio eletto in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 9, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3314/24/15, pronunciata con riferimento alli atto impositivo n. 10/1T/002282/000/P001 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma T)FPOSIIATO IN CANCEL I7R1 oggi, • re 2 11 1C. 7022 I P