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Ordinanza — n. 35450/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal for inadmissibility due to procedural preclusion and lack of novelty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35450/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected Luca Pacetti's cassation appeal against a tax collection notice, ruling all three grounds inadmissible. The court found that arguments regarding the legality of the underlying tax assessment and the notification of the payment notice were either raised for the first time in the final appeal or had been waived during the appellate proceedings. Consequently, the lower courts' decision upholding the tax authority's position was confirmed because the taxpayer failed to timely challenge the procedural defects in the prior acts.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 19 comma 3 d.lgs. 546/1992: Appeals based on procedural preclusion or novel issues raised for the first time in the final appeal are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax collection notice procedural preclusion inadmissible appeal waiver of objection novelty of argument comunicazione fiscale arretrati d'imposta fatture impagate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 19 comma 3 d.lgs. n. 546 del 1992
Il motivo è inammissibilesia per la non pertinenza della norma di cui si assume la violazione, sia perché la definitività della pretesa fiscale si fonda sul principio di certezza del diritto e rinviene il suo esplicito fondamento normativo nell’art. 19, comma 3, d.lgs.
Art. 4 e 5 d.P.R. n. 603 del 1972
Art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso princ
art. 115 c.p
violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 11451/2016R.G. proposto da Pacetti Luca, rappresentato e difes o dall’Avv. Salvatore Trani , con domicilio eletto presso l’Avv. Marcella De Ninno in Roma via Paolo Emilio n. 34, giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – nonché contro Equitalia Sud Spa –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazion. 5710/29/15, depositata il 29 ottobre 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del14 ottobre 202 2 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli. Oggetto: Intimazione di pagamento –Omessa impugnazione atti presupposti RILEVATO CHE Pacetti Luca impugnava l’intimazione di pagamento notificata dal concessionario della riscossione concernente l’anno 1997, deducendo l’omessa notifica della cartella di pagamento sottesa all’atto, la prescrizione del credito, nonché la carenza di titolarità della partita Iva. Ilricorso era rigettato dalla CTP di Roma, che riteneva la cartella di pagamento regolarmente notificata al contribuente, da cui la non proponibilità delle questioni di merito non tempestivamente opposte e, in ogni caso, l’irrilevanza della mancanza di partita Iva.

La sentenza era confermata dalla CTR in epigrafe per l’omessa impugnazione della statuita regolarità della notifica della cartella, nonché per l’accertata regolarità della notifica dello stesso avviso di accertamento. Pacetti Luca ricorre per cassazione con tre motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Equitalia Sud Spa è rimasta intimata. CONSIDERATO CHE 1. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 e 4 e 5 d.P.R. n. 603 del 1972.

Il ricorrente lamenta, in particolare, che la CTR abbia ritenuta preclusa in sede di impugnazione dell’intimazione di pagamento la dedotta illegittimità della sanzione in materia di Iva per la mancata impugnazione del prodromico avviso di accertamento, la cui notificazione era stata effettuata solamente alla società General Calor s.c. a r.l., di cui il contribuente era solo legale rappresentante. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.2. Va rilevato, in primo luogo, che è inammissibile, per novità, la circostanza per cui la notifica dell’avviso sarebbestata inviata alla sola società General Calor s.c. a r.l., che viene dedotta per la prima volta in sede di legittimità, nulla risultando dalla decisione impugnata e dallo stesso ricorso. 1.3.

La CTR, inoltre, ha accertato che era regolare non solo la notifica del pregresso avviso di accertamento ma anche quella della successiva cartella di pagamento sicché, in ogni caso, le questioni relative al merito della pretesa debbono ritenersi definitivamente precluseposto che, ai sensi dell’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, il ricorso deve essere proposto entro il termine di giorni 60 e che, anche a voler ammettere l’omessa notificazione dell’avviso , tutte le question i avrebbero dovuto esser dedotte in sede di impugnazione del successivo atto procedimentale, ossia la cartella di pagamento.

Quanto alla notifica di quest’ultima, poi, la sua regolarità è stata definitivamente accertata dalla CTP, come statuito dalla CTR che ha ritenuto la doglianza rinunziata per la mancata riproposizione del motivo in appello. La censura, dunque, neppuretiene conto della ratio della decisione impugnata.

2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, 138, 139, 140 e 145 c.p.c. Il ricorrente lamenta la nullità della notifica della cartella di pagamento in quanto effettuata a lui personalmente e non nella qualità di legale rappresentante della società General Calor s.c. a r.l. 3.1. Il motivo è inammissibile. Come già rilevato, la CTR ha ritenuto la doglianza sulla regolarità della notifica della cartella di pagamento rinunziata per la mancat a riproposizione del motivo in appello, statuizione questa che non è impugnata con il ricorso per cassazione, da cui l’inammissibilità della censura in cassazione.

4. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. per aver la CTR, in assenza di espressa norma in tal senso, ritenuta preclusa la deduzione dell’invalidità della pretesa impositiva per la mancata impugnazione dell’atto impositivo. 4.1. Il motivo è inammissibilesia per la non pertinenza della norma di cui si assume la violazione, sia perché la definitività della pretesa fiscale si fonda sul principio di certezza del diritto e rinviene il suo esplicito fondamento normativo nell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, a termini del quale «[…] Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo».

5. Il ricorso va pertanto rigettato per inammissibilità dei motivi. Le spese, liquidate come in dispositivo, sono regolate per soccombenza.

P.Q.M.

La Corterigetta il ricorso. Condanna Pacetti Luca al pagamento delle spese di legittimità a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessive € 2.100,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso princ