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Ordinanza Interlocutoria — n. 35449/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 35449/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 35449/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 27459/2015R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Carrozzeria Chinetti Srl, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonino Palmeri e Umberto Gasperini, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma viale Gorizia n. 22, giusta procura a margine del controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1583/42/15, depositata il 17aprile 2015.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 35449/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del14 ottobre 202 2 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli. RILEVATO CHE L’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti d ella società Carrozzeria Chinetti Srl atto di irrogazione delle sanzioni per l’omesso invio telematico della comunicazione relativa ai dati contenuti nelle Oggetto: Art. 7, comma 4bis, d.lgs. n. 471 del 1997 – Dichiarazione d’intenti – Comunicazione -Omesso invio -Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione dichiarazioni d’intento ricevute dal proprio cessionario in relazione ad alcune operazioni effettuate nel 2008, nel 2009 e nel 2010 relative a cessioni di beni destinati al settore navale e, quindi, non imponibili ai fini Iva ai sensi dell’art. 8 bis d.P.R. n. 633 del 1972.

Parole chiave

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comunicazione fiscale sottrazione dell'iva notifica delle Intese ostacoli tecnici obbligo della denunzia doganale imposta sulle imbarcazioni
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Testo completo

la seguente ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 27459/2015R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Carrozzeria Chinetti Srl, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonino Palmeri e Umberto Gasperini, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma viale Gorizia n. 22, giusta procura a margine del controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1583/42/15, depositata il 17aprile 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del14 ottobre 202 2 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli. RILEVATO CHE L’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti d ella società Carrozzeria Chinetti Srl atto di irrogazione delle sanzioni per l’omesso invio telematico della comunicazione relativa ai dati contenuti nelle Oggetto: Art. 7, comma 4bis, d.lgs. n. 471 del 1997 – Dichiarazione d’intenti – Comunicazione -Omesso invio -Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione dichiarazioni d’intento ricevute dal proprio cessionario in relazione ad alcune operazioni effettuate nel 2008, nel 2009 e nel 2010 relative a cessioni di beni destinati al settore navale e, quindi, non imponibili ai fini Iva ai sensi dell’art. 8 bis d.P.R. n. 633 del 1972.

L’impugnazione della contribuente, che deduceva l’illegittimità dell’atto, la natura meramente formale della violazione e, comunque, la non debenza delle sanzioni, era accolta dalla CTP diVarese. La sentenza era confermata dalla CTR in epigrafe, che riteneva la contestata omissione estranea alla norma sanzionatoria e, in ogni caso, la violazione meramente formale e non determinabile nel quantum attesa l’assenza di una imposta omessa. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con un motivo. Resiste Carrozzeria Chinetti Srl con controricorso.

CONSIDERATO CHE 1. La contribuente, con istanza depositata in data 27 settembre 2022, ha chiesto la sospensione del processo ai sensi dell’art. 5 l. n. 130 del 2022, trattandosi di controversia astrattamente definibile in via agevolata dalla nuova disciplina.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo ai sensi dell’art. 5 l. n. 130 del 2022. Deciso i