Cassation Court dismisses late incidental appeal by Equitalia, ruling it inadmissible under Article 334 of the Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Equitalia Nord Spa's late incidental appeal against the Regional Tax Court's decision. Equitalia argued that the appeal was necessary due to the opposing party's submission, but the Court found the appeal inadmissible because the interest arose solely from the first-instance judgment. Consequently, the Court held that the appeal violated the strict time limits for incidental appeals under Article 334 of the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 334 c.p.c.; Art. 370, 371 c.p.c.; The late incidental appeal is inadmissible when the interest to appeal arises exclusively from the first-instance judgment rather than from the opposing party's submission.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 8903/2015R.G. proposto da NUI Utensili Europa Srl, rappresentata e difes a dall’Avv. Cesare Glendi, con domicilio eletto presso l’Avv. Andrea Manzi con studio, in Roma via Alberico II n. 33, giusta procura speciale a margine del ricorso e successiva nomina di nuovo domiciliatario; –ricorrente – contro Equitalia Nord Spa, incorporante Equitalia Sestri Spa, rappresentatae difes a dagli Avv. Ersilio Gavino e Giovanni Calisi, con domicilio eletto presso la cancelleria della Corte di cassazione, giusta procura in calce al controricorso;
–controricorrente – nonché contro Agenzia delle entrate –resistente – Oggetto: Cessione d’azienda –Solidarietà – Appello incidentale tardivo - Condizioni avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Liguria n. 972/1/2014, depositata il 23 settembre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del14 ottobre 202 2 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli. RILEVATO CHE NUI Utensili Europa Srl impugnava, con separati ricorsi avverso l’Agenzia delle entrate, l’Agenzia delle dogane ed Equitalia Spa, le cartelle emesse dal concessionario della riscossione concernenti imposte doganali e tributi vari relativi alle annualità dal 2000 al 2006.
Le pretese concernevano, quanto all’Agenzia delle dogane, un limitato credito fiscale –il cui pagamento avveniva anteriormente alla stessa notifica della cartella ed era conseguentemente sgravato – nonché, per il resto, somme dovute dalla NUI Nuova Utensileria Italiana società cooperativa, di cui la contribuente, tra il 2000 e il 2001, era divenuta cessionaria d’azienda, sicché la pretesa era fatta valere in via di responsabilità solidale. La società eccepiva di non essere cessionaria d’azienda ma di essersi limitata ad acquisire un ramo d’azienda e, in ogni caso, invocava la propria buona fede attese le attestazioni rilasciate dalla Agenzia delle entrate; eccepiva, inoltre, il difetto della preventiva escussione del debitore principale.
La CTP di Genova dichiarava cessata la materia del contendere quanto alla richiesta dell’Agenzia delle dogane e accoglieva il ricorso per le restanti pretese. La CTR in epigrafe, sull’impugnazione dell’Agenzia delle entrate, che deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva e, in subordine, la responsabilità della NUI Utensili Europa Srl, nonché sul ricorso incidentale di Equitalia, che chiedeva il rigetto del ricorso originario della contribuente, riformava in parte la decisione di primo grado, affermando il difetto di legittimazione dell’Agenzia delle entrate e confermando le cartelle limitatamente alle annualità2000 e 2001.
NUI Utensili Europa Srl ricorre per cassazione con tre motivi. Equitalia Nord Spa resiste con controricorso. L’Agenzia delle entrate deposita atto ai fini della partecipazione all’udienza di discussione. NUI Utensili Europa Srl ed Equitalia Nord Spa depositano altresì memoria ai sensi dell’art. 380.bis.1 c.p.c. CONSIDERATO CHE 1. Vanno disattese, preliminarmente, le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controricorrente, posto che il ricorso presenta una adeguata illustrazione dei fatti del giudizio e che le parti degli atti precedenti (memorie, ricorso, sentenze) riprodotte da un lato assolvono al principio di autosufficienza e, dall’altro, attesi anche gli autonomi passaggi di collegamento tra un atto riprodotto e l’altro, non incidono sulla chiarezza e specificità del ricorso stesso.
2. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 38, comma 3, 51, 53 e 54 d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 324 c.p.c. per non aver la CTR dichiarato inammissibile l’appello incidentale tardivo di Equitalia Nord Spa: l’integrale soccombenza della concessionaria, infatti, imponeva che lo stesso fosse presentato in via principale entro il termine di sei mesi dalla sentenza e non, come invece avvenuto, oltre tale termine, da cui il passaggio in giudicato della decisione di primo grado per il merito, riguardando la declaratoria a favore dell’Agenzia esclusivamente il suo difetto di legittimazione. 2.1.
Il secondomotivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 14, commi 4 e 5, d.lgs. n. 472 del 1997, nonché degli artt. 2697, primo comma, e 2901 c.c.per aver la CTR ritenuto sussistere la responsabilità solidale della NUI Utensili Europa Srl ancorché dopo la cessione nel 2001 da parte di NUI Utensileria Italiana s,c.a r.l. a NUI Utensili Srl del ramo d’azienda la prima avesse continuato a svolgere la sua attività fino al 2006 e la cessione da parte della seconda a NUI Utensili Europa Srl fosse avvenuta per un prezzo congruo previa esibizione del certificato dell’Agenzia delle entrate ex art. 14, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997, restando esclusa ogni ipotizzata “elusione della riscossione”, neppure essendo stati provati dall’Ufficio gli estremi della frode. 2.2.
Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi costituiti da: la prima cessione era avvenuta nel 2000 senza pregiudizio; la società NUI sc. a r.l. era proseguita fino al 2006;il Ravera era estraneo alla società.
3. Il primo motivo – ammissibile specificando con precisione l’asserito error in procedendo– è fondato. 3.1. Come ripetutamente precisato da questa Corte, infatti, «Le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., si applicano esclusivamente a quella incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione, mentre per il ricorso di una parte che abbia contenuto adesivo a quello principale si deve osservare la disciplina dell'art. 325 c.p.c., cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d'impugnazione incidentale qualora investa un capo della sentenza non impugnato o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale.» (già Cass. n. 10367 del 28/05/2004; v.
Cass. n. 20040 del 07/10/2015; Cass. n. 17614 del 24/08/2020; Sez. U n. 23903 del 29/10/2020). 3.2. Nella specie, va rilevato che Equitalia Nord Spa era rimasta totalmente soccombente, sicché nessun ulteriore pregiudizio poteva derivare dal gravame proposto dall’Agenzia delle entrate, dovendosi dunque escludere che l’interesse ad impugnare fosse sorto per effetto del ricorso dell’Agenzia delle entrate (non diretto contro il concessionario). L’interesse a proporre il gravame, in altri termini, era sorto già in conseguenza dell'emanazione della sentenza e " l’appello incidentale" avrebbe dovuto essere proposto nei termini ordinari di impugnazione, senza possibilità di usufruire dei termini previsti dall'art. 334 c.p.c.per l'impugnazione incidentale tardiva, che determinerebbe un improprio recupero della possibilità di impugnare al di là dei termini riconosciuti.
Non a caso, del resto, Equitalia Nord Spa aveva proposto le medesime questioni che l’Agenzia aveva dedotto in via subordinatae che erroneamente vengono invocate come evento sopravvenuto a giustificazione del proprio interesse ad impugnare. Ne deriva che l’appello incidentale tardivo proposto in data 2 luglio 2012 a fronte di sentenza pubblicata in data 29/11/2011 era inammissibile. 3.3. Gli altri motivi restano assorbiti.
4. In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza va pertanto cassata senza rinvio limitatamente all’accoglimento dell’appello di Equitalia Nord Spa. Le spese di merito, attesa la particolarità della decisione e della questione di fatto, vanno compensate, mentre quelle di legittimità sono liquidate, come in dispositivo, nei confronti del solo concessionario (attesa l’estraneità sostanziale dell’Agenzia delle entrate alla questione), con distrazione a favore del difensore del ricorrente, Avv. Cesare Glendi, che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo ai sensi dell’art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, inaccoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i motivi secondo e terzo, cassa senza rinvio la sentenza della CTR limitatamente all’accoglimento del ricorso di Equitalia Nord Spa.Compensa le spese di merito. Condanna Equitalia Nord Spa al pagamento delle spese di causa a favore della ricorrente, che liquida in complessive € 13.300,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre 15% ed accessori di legge, con distr