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Ordinanza — n. 35440/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as taxpayer's declaration of simplified debt settlement extinguished the proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35440/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against the Regional Tax Commission's decision extinguished due to the taxpayer's declaration of simplified debt settlement. The taxpayer voluntarily surrendered the case and requested a declaration of judgment extinction, fulfilling the requirements under Article 6 of Legislative Decree No. 193/2016. Consequently, the Court ruled that the cassation procedure must be terminated ex Article 391 of the Civil Procedure Code, regardless of the administrative agency's acceptance.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. 193/2016; Art. 391 c.p.c.: When a taxpayer declares the use of simplified debt settlement procedures and renounces the litigation, the cassation judgment is extinguished by operation of law.

Parole chiave

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simplified debt settlement judgment extinction taxpayer renunciation cassation procedure Article 391 Civil Code surrender of case tax liability arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 d.l. 193/2016
In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n.
Art. 391 c.p.c.
225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore e, come nel caso di specie, anche dell a rinuncia del rico rrente, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto ex art. 391 cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In considerazione dell’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per condannare la ricorrente al raddoppio del contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1–quater, d.P.R.
art. 391 cod. proc. civ
225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore e, come nel caso di specie, anche dell a rinuncia del rico rrente, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto ex art. 391 cod. proc. civ., anche in assenza di accettazione (v.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 20066/2022
Cass. n. 20066/2022; Cass.
Cass. n. 3971/2015
20066/2022; Cass. n. 3971/2015).
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. 15635/2016 , propost o da: ADRIATICA DISTRIBUTORI s.n.c. di D’Ambrosio E. C., in persona del legale rappresentante p.t . Rosa Delfina Di Bonaventura, rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. ATTANASIO MARIO RANALLI, con domicilio eletto presso l’Avv. Gianluigi Martino in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO N. 22 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv ocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 -controricorrente- avverso la sentenza n. 1468/04/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’ABRUZZO, depositata il 22/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/10/2022 dal consigliere dott. Francesco Cortesi. Rilevato che:

1. Adriatica Distributori s.n.c. impugnò la cartella di pagamento notificatale il 10 aprile 2014 dall’Agenzia delle entrate, recante importo di € 8.523,62 per credito d’imposta indebitamente goduto nell’anno 2010. La CTP di Teramo dichiarò il ricorso inammissibile, in presenza di doglianze che concernevano il merito della pretesa impositiva. Il successivo appello della società contribuente fu respinto dalla CTR dell’Abruzzo, che ritenne condivisibili le motivazioni della sentenza di primo grado e inammissibile, per tardività, il motivo di gravame concernente la carenza di potere del funzionario dell’amministrazione sottoscrittore.

2. Avverso detta sentenza Adriatica Distributori s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria; resiste l’amministrazionecon controricorso. Considerato che:

1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce violazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 7 della l. n. 212 del 2000, nonché nullità della sentenza per difetto di motivazione in relazione alla dedotta inesistenza dell’atto impositivo per carenza del potere dirigenziale in capo al sottoscrittore, questione che assume erroneamente decisa, e comunque non adeguatamente motivata, dai giudici d’appello.

2. Con il secondo mezzo, poi, deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 19, comma terzo, del d.lgs. n. 546 del 1992, per aver la CTR ritenuto inammissibile il gravame nonostante esso contenesse doglianze concernenti il diniego di revoca in autotutela della cartella di pagamento, come tali proponibili anche dopo il consolidamento dell’atto impositivo a monte.

3. Occorre preliminarmente rilevare che la società ricorrente, con memoria depositata il 30 settembre 2022, ha dichiarato di aver dato corso al procedimento di definizione agevolata dei carichi pendenti ex art.6 del d.l. n. 193 del 2016 , nei termini già anticipati al collegio con precedente nota del 25 ottobre 2017, dando prova del versamento degliimporti dovuti , corredato dalla comunicazione dell’esattore ai sensi dell’art. 6, comma 3, del citato decreto; con il medesimo atto, pertanto, la contribuente ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, formulando conseguente istanza di declaratoria dell’estinzione del giudizio.

In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore e, come nel caso di specie, anche dell a rinuncia del rico rrente, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto ex art. 391 cod. proc. civ., anche in assenza di accettazione (v. Cass. n. 20066/2022; Cass. n. 3971/2015). Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. In considerazione dell’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per condannare la ricorrente al raddoppio del contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1–quater, d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte d