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Ordinanza — n. 35430/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal regarding non-existent intra-union vehicle accessory sales.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35430/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the Revenue Agency's cassation appeal against a regional tax commission decision that annulled an assessment notice. The agency argued the lower court erred in evaluating evidence concerning allegedly fictitious sales of vehicle accessories to foreign entities. The court held that the lower court properly assessed the evidence presented by the parties and that the complaints merely questioned the sufficiency of the reasoning rather than alleging a legal violation.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 115 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: The court's assessment of evidence and the attribution of the burden of proof are matters of fact reviewable only for sufficiency of motivation, not for substantive error, unless the judge disregarded evidence or acted beyond official powers.

Parole chiave

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tax assessment appeal fictitious intra-union sales burden of proof allocation evidence evaluation review nullity of judgment vendita di liquidazione assoggettamento all'IVA liquidazione aziendale a fini fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n.
Art. 115 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
In secondo luogo, va rilevato che la «violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c.
art. 115 c.p
art. 116 c.p
art. 2697 c.c
In secondo luogo, va rilevato che la «violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11892 del 10/06/2016
Cass. n. 11892 del 10/06/2016; Cass.
Cass. n. 26769 del 23/10/2018
11892 del 10/06/2016; Cass. n. 26769 del 23/10/2018; Sez.
Sez. U. n. 20867 del 30/09/2020
26769 del 23/10/2018; Sez. U. n. 20867 del 30/09/2020; Cass.
Cass. n. 16016 del 09/06/2021
20867 del 30/09/2020; Cass. n. 16016 del 09/06/2021).
Cass. n. 17313 del 19/08/2020
Cass. n. 17313 del 19/08/2020; Cass.
Cass. n. 18092 del 31/08/2020
17313 del 19/08/2020; Cass. n. 18092 del 31/08/2020).
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Testo completo

la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 7342/2020R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Autoshop Srl in liquidazione –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania sez. distaccata di Salerno n. 10550 /1 8 , depositata il 6 dicembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2022 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

RILEVATO CHE L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione, con sette motivi, la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la decisione della CTP di Salerno, aveva annullato l’avviso di accertamento, emesso nei confronti della società Autoshop Srl in liquidazione, con cui era stata recuperata l’Iva indebitamente detratta per l’anno 2008 per operazioni Oggetto: Operazioni soggettivamente inesistenti soggettivamente inesistenti in relazione a cessioni intraunionali di accessori di autoveicoli. Autoshop Srl in liquidazione è rimasta intimata.

CONSIDERATO CHE 1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 o n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente per aver la CTR posto a fondamento della decisione argomenti in realtà non impiegati dall’Ufficio (ossia, l’aver la contribuente praticato per i beni un prezzo inferiore a quello di mercato), nonché per aver ritenuto non contestata la documentazione contabile prodotta dalla contribuente ed aver omesso di illustrare il percorso di disamina delle prove. 1.1. Il motivo è infondato. La motivazione della CTR, infatti, non è meramente apparente o solo graficamente esistente ma, come emerge del resto dalla stessa articolazione della censura, chiarisce di aver esaminato, con dettaglio, le prove, che indica specificamente, e di aver concluso per l’effettività delle operazioni contestate, che partitamente esamina.

La doglianza, dunque, contesta in realtà la sufficienza e l’erroneità della motivazione, la quale, tuttavia, per ciò solo, non può dirsi assente o meramente apparente.

2. I motivi dal secondo al quinto denunciano, ai sensi dell’art. 360 n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 115, primo comma, c.p.c. e 2697 c.c. in relazione alle operazioni con le singole società straniere; in particolare: -con riguardo alle operazioni con la Larisis Sofoklis Angelos la CTR ha ritenuto infondato il rilievo sulla base di una mail inviata dalla società greca, ritenuta non pertinente dall’Ufficio; -con riguardo alle operazioni con la Four Roses Trading Lda la CTR ha ritenuto infondato il rilievo in base ad una attività investigativa sull’affidabilità della società estera svolta dalla contribuente nel 2006, invece non pertinente e non idonea ad assurgere a prova venendo in rilievo operazioni effettuate nel 2008; -con riguardo alle operazioni con la Tambal 3T Auto Rent la CTR ha ritenuto infondato il rilievo in base alla circostanza, non pertinente, della prova dell’esistenza della ditta, nonostante questa avesse comunicato all’autorità fiscale rumena di non avere mai sostenuto acquisti intracomunitari dalla contribuente; -con riguardo alle operazioni con la Leonmir Srl la CTR ha ritenuto infondato il rilievo in base alla circostanza, non idonea, della titolarità da parte di quest’ultima della partita Iva comunitaria. 2.1.

I motivi, per come formulati, sono tutti inammissibili. 2.2. Occorre osservare, in primo luogo, che, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., «è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma» ossia che abbia «giudicato o contraddicendo espressamente la regola, dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio», mentre «detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre», trattandosi di attività consentita dall'art. 116 c.p.c.(v.

Cass. n. 11892 del 10/06/2016; Cass. n. 26769 del 23/10/2018; Sez. U. n. 20867 del 30/09/2020; Cass. n. 16016 del 09/06/2021). 2.3. In secondo luogo, va rilevato che la «violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.» (Cass. n. 26769 del 23/10/2018;

Cass. n. 17313 del 19/08/2020; Cass. n. 18092 del 31/08/2020). 2.4. Orbene, appare evidente che con riguardo a tutte e quattro le vicende la CTR ha valutato, sia pure in termini approssimativi e non pienamente coerenti con i principi della materia, le prove dedotte in giudizio apprezzandone il contenuto, la portata e l’attendibilità, sicché le censure finiscono per attingere solamente l’adeguatezza e sufficienza della motivazione.

3. Il sesto ed il settimo motivo denunciano, ai sensi dell’art. 360 n. 3 o n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente avuto riguardo: -alle operazioni con la Sjada sro per aver la CTR ritenuto infondato il rilievo «in quanto sul punto la società contribuente, dopo aver rilevato che le autorità slovacche hanno comunque certificato l’effettiva vendita della merce alla Sjada, ritiene che non fosse suo dovere saper la successiva destinazione ed utilizzo della merce», limitandosi a recepire “l’interpretazione che la Autoshop srl ha dato della comunicazione dell’autorità fiscale slovacca”, la quale, sostiene l’Agenzia, non aveva affatto certificato tale esito ma, anzi, aveva affermato la fittizietà delle operazioni; - alle operazioni con la Vikinga sro , collegata alla Sjada sro, per aver la CTR ritenuto infondato il rilievo in base alle medesime ragioni relative alla Sjada, ritenendo effettiva la vendita. 3.1.

Le doglianze sono infondate e al limite dell’inammissibile, posto che, da un lato, la motivazione è chiaramente percettibile (le vendite sono effettive; ciò è stato accertato dall’autorità straniera; la contribuente nulla sapeva delle scelte successive) e, dall’altro, la censura è inammissibilmente carente per autosufficienza quanto al contenuto delle certificazioni dell’autorità fiscale slovacca, di cui si assume l’errata interpretazione.

4. Il ricorso va pertanto rigettato. Null