Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35330/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal and declares tax dispute extinguished due to voluntary payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35330/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the taxpayer voluntarily paid a 5% settlement fee to resolve the dispute. The Agency of Revenue had appealed a regional tribunal decision regarding a reclassified asset transfer, arguing it constituted a taxable branch sale rather than an internal reorganization. Since the taxpayer fulfilled the conditions for a special settlement procedure, the court ruled the case closed and assigned costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6 d.l. 119/18 conv. l. 136/18; Art. 46 d.lgs. 546/92: When a taxpayer voluntarily pays the settlement fee and confirms the dispute's resolution, the judicial process is automatically extinguished against all parties bound by solidarity.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax dispute settlement voluntary payment procedure judicial extinction solidarity liability tax litigation costs asset transfer reclassification Cassazione ordinanza risanamento dell'impresa in diritto tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 d.l. 119/18 conv. l. 136/18
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, c.
Art. 46 d.lgs. 546/92
Art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22810/2017 R.G. proposto da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -parte ricorrente - contro Siemens spa, con sede legale Milano, in persona dei legali rapp.nti, rappresentati e difesi in giudizio dagli avv.ti Michele Briamonte e Paolo Grande, el. dom.ti in Roma, L.go Torre Argentina 11, presso lo Studio Grande Stevens, come da procura in atti; -parte controricorrente – e contro Evoqua Water Technologies srl nonché WTG Holdco Italy srl, in persona dei rispettivi legali rapp.nti; - parte intimata - avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale Lombardia n. 857/2017 del 6.3.17;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.11.2022 dal Consigliere Giacomo Maria Stalla; Osservato che: § 1. L’Agenzia delle Entrateha proposto un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha rienuto illegittimo l’avviso di liquidazione (n.20131T017144000) notificato alle società in epigrafe indicate in recupero solidale dell'imposta proporzionale di registro ed ipocatastale su atti negoziali collegati, dall'Amministrazione unitariamente riqualificati come cessione di ramo aziendale ex articolo 20 Tur: -atto 17 settembre 2013 di costituzione, da parte di Siemens spa in veste di socio unico, della Siemens Water Tecnologies srl, poi Evoqua Water Technologies srl; - conferimento in essa del ramo aziendale denominato Business Unit Water Technologies; -atto 15 gennaio 2014 di cessione da parte di Siemens spa dell'intera quota di partecipazione nella new-co a favore della WTG Holdco Italy srl.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha preliminarmente ritenuto il difetto di legittimazione tributaria passiva in capo alla Evoqua Water Technologies srl le cui quote di partecipazione avevano costituito l'oggetto immediato e specifico della cessione riqualificata; ha quindi osservato che non sussistevano nella specie i presupposti del collegamento negoziale rilevante ex articolo 20 cit.; che non vi era stato apprezzabile risparmio di imposta, considerato il complesso dell'imposizione, anche diretta, gravante sull'intera operazione; che quest'ultima rispondeva, non ad una simulata cessione di ramo aziendale, quanto ad effettive esigenze di riorganizzazione interna al gruppo mediante scorporo di determinate attività operative ed attribuzione ad esse di autonoma soggettività giuridica.

Ha resistito con controricorso la sola Siemens spa, restando invece intimate le altre due società. § 2.1 Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta – ex art.360, co.1^, n.3) cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli artt.53 Cost. e 20 Tur, dal momento che, sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, l'operazione in esame era costituita da atti collegati ed unitariamente rilevanti al fine di realizzare una cessione di ramo aziendale assoggettata ad imposta proporzionale, il che consentiva nella specie di dare concreta attuazione al principio costituzionale di capacità contributiva.

§ 2.2 E’ in atti documentazione attestante la presentazione da parte di Siemens spa di domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex art.6 dl 119/18 conv. l. 136/18, con riferimento al medesimo avviso di liquidazione dedotto nel presente giudizio e con attestazione di avvenuto pagamento di quanto dovuto a titolo di definizione in data 31 maggio 2019 (5% del valore della controversia, di circa 560.000 euro, essendo l'agenzia delle entrate risultata soccombente in entrambi i gradi di merito). Con nota 20 luglio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, come da comunicazione della Direzione Provinciale II di Milano, la società contribuente ha in effetti definito la controversia ai sensi di legge; da qui la formulata contestuale istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ex art.46 d.lgs. 546/92.

Alla luce di quanto, la causa estintiva correlata all’accesso alla definizione agevolata deve quindi ritenersi perfezionata, e ciò nei confronti di tutte le società contribuenti, avvinte da vincolo di solidarietà in relazione al medesimo avviso contestato. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, c. 13 cit.). PQM La Corte - V.to l’art.6 d.l. 119/18 conv. c.m. in l. 136/18 , d ichiara estinto il processo; spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso nella