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Ordinanza Interlocutoria — n. 35326/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends VAT appeal proceedings under new simplified settlement law for pending cases.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 35326/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation granted a provisional order suspending the tax authority's appeal against a VAT assessment. The dispute concerned whether insurance services were accessory to a main contract or independent, with the lower court ruling in favor of the taxpayer. The court suspended the proceedings because the taxpayer voluntarily adopted the simplified settlement procedure introduced by recent legislation.

Regesto Legislator

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Art. 5 l. 31 agosto 2022, n. 130; The court suspends tax litigation pending before the Cassation Court when the taxpayer voluntarily opts for the simplified settlement procedure, thereby halting the appeal process until the statutory deadline expires.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax litigation suspension VAT assessment appeal accessory services Cassation Court jurisdiction assoggettamento all'IVA aliquota IVA ridotta azienda unitaria nell'assicurazione infortuni

Disposizioni normative citate

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Art. 5, commi 7 e 10, l. n. 130/2022
Visto l’art. 5, commi 7 e 10, l. n. 130/2022, dispone
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.5690/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MOBILITY VILLAGE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 107, presso lo studio dell’avvocato BULTRINI NICOLA (BLTNCL65S22C770Q) rappresentato e difeso dall'avvocato MARELLO ENRICO (MRLNRC73T27L219X) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

PIEMONTE n. 1678/2017 depositata il 03/11/2017. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27/09/2022 dal Consigliere FILIPPO D'AQUINO. Udito il P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale Mauro Vitiello, il quale ha dato parere favorevole alla sospensione; uditi gli avvocati Rocchitta e Marello. PREMESSO CHE La società contribuente EASYDRIVE SRL, già DEAA SRL e poi incorporata in MOBILITY VILLAGE SPA ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2009, con cui veniva recuperata IVA relativa a contratti di assicurazione stipulati dalla società contribuente, in relazione a prestazioni di consulenza tecnico-commerciale; che l’Ufficio contestava alla società contribuente la natura accessoria delle prestazioni assicurative rispetto al rapporto principale, per cui non sarebbero potute rientrare nell’esenzione di imposta di cui all’art. 10, primo comma, n.

2) d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, bensì nell’appalto di servizi a termini di cui all’art. 3, primo comma, d.P.R. n. 633/1972, quali prestazioni accessorie; che la CTP di Torino ha accolto il ricorso; che la CTR del Piemonte, con sentenza in data 3 novembre 2017, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Il giudice di appello, ritenendo che le prestazioni assicurative fossero autonome dalle prestazioni di servizi erogate dalla società contribuente, evidenziando come la prestazione assicurativa erogata dalla società contribuente fosse da inquadrare nel mandato senza rappresentanza; che propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso la società contribuente, ulteriormente illustrato da memoria, formulando ulteriormente il controricorrente istanza di discussione orale.

CONSIDERATO CHE Il contribuente, con istanza in data 13 settembre 2022, ha dichiarato di aderire alla definizione agevolata di cui all’art. 5 l. 31 agosto 2022, n. 130, che prevede la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione; che l’art. 5, comma 10, l. n. 130/2022, entrato in vigore in data 16 settembre 2022, prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenzadel termine di cui al comma 7». P. Q. M. Visto l’art. 5, commi 7 e 10, l. n. 130/2022, dispone