Cassation appeal dismissed as tax debt extinguished by voluntary settlement agreement under simplified procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant voluntarily entered a simplified tax settlement procedure and renounced the litigation. Although the appellant initially challenged a tax assessment regarding an overpaid credit, they later deposited a declaration to utilize the simplified payment scheme and formally withdrew from the proceedings. Consequently, the Court applied the statutory rule that such a voluntary withdrawal extinguishes the case without requiring the tax authority's acceptance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. n. 193/2016; Art. 391 cod. proc. civ.: When a taxpayer voluntarily opts for the simplified tax settlement procedure and renounces the lawsuit, the judicial proceeding is automatically extinguished by operation of law, regardless of the tax authority's acceptance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. 15639/2016 , propost o da: TELEDATI s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t. Agnese Pia Risi, rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. ATTANASIO MARIO RANALLI, con domicilio eletto presso l’Avv. Gianluigi Martino in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO N. 22 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentat a e difes a dall’Avv ocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 -controricorrente- avverso la sentenza n. 1469/04/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’ABRUZZO, depositata il 22/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/10/2022 dal consigliere dott. Francesco Cortesi. Rilevato che:
1. la Teledati s.n.c. impugnò la cartella di pagamento notificatale l’11 aprile 2014 dall’Agenzia delle entrate, recante importo di € 17.081,43 per credito d’imposta indebitamente goduto nell’anno 2010. La CTP di Teramo dichiarò il ricorso inammissibile, in presenza di doglianze che concernevano il merito della pretesa impositiva. Il successivo appello della società contribuente fu respinto dalla CTR dell’Abruzzo, che ritenne condivisibili le motivazioni della sentenza di primo grado e inammissibile, per tardività, il motivo di gravame concernente la carenza di potere del funzionario dell’amministrazione sottoscrittore.
2. Avverso detta sentenza Teledatis.n.c. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria; resiste l’Amministrazione con controricorso. All’udienza camerale dell’8 novembre 2017, davanti alla Sezione Sesta, la causa è stata rinviata per la discussione in udienza in quanto, a seguito del deposito, da parte della ricorrente, di una memoria contenente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al d.l. n. 193 del 2016, non sussistevano più i presupposti definitori indicati dall’art. 375 cod. proc. civ. 3 Il ricorso è stato, quindi, avviato alla trattazione in camera di consiglio ex art.380 bis-1 cod.proc.civ. in prossimità della quale la Società ha depositato ulteriore memoria. Considerato che:
1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce violazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 7 della l. n. 212 del 2000, nonché nullità della sentenza per difetto di motivazione in relazione alla dedotta inesistenza dell’atto impositivo per carenza del potere dirigenziale in capo al sottoscrittore, questione che assume erroneamente decisa, e comunque non adeguatamente motivata, dai giudici d’appello.
2. Con il secondo mezzo, poi, deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 19, comma terzo, del d.lgs. n. 546 del 1992, per aver la CTR ritenuto inammissibile il gravame nonostante esso contenesse doglianze concernenti il diniego di revoca in autotutela della cartella di pagamento, come tali proponibili anche dopo il consolidamento dell’atto impositivo a monte.
3. Occorre preliminarmente rilevare che la società ricorrente, con memoria depositata il 30 settembre 2022, ha dichiarato di aver dato corso al procedimento di definizione agevolata dei carichi pendenti ex art.6 del d.l. n. 193 del 2016 , nei termini già anticipati con precedente nota del 25 ottobre 2017, dando prova del versamento degli importi dovuti , corredato dalla comunicazione dell’esattore ai sensi dell’art. 6, comma 3, del citato decreto; con il medesimo atto, pertanto, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, con conseguente istanza di declaratoria dell’estinzione del giudizio.
In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore e, come nel caso di specie, anche dell a rinuncia del ricorrente, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto ex art. 391 cod. proc. civ., anche in assenza di accettazione (v. Cass. n. 20066/2022; Cass. n. 3971/2015). Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. In considerazione dell’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per condannare la ricorrente al raddoppio del contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1–quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q