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Ordinanza Interlocutoria — n. 35322/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses VAT recovery claim regarding accessory insurance services under specific exemption rules.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 35322/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a lower court ruling that denied VAT recovery for insurance services. The court upheld the decision that these services were accessory to the main contract and thus exempt from VAT under Article 10 of the 1972 Decree. Consequently, the agency's request to recover the tax was rejected based on the established legal characterization of the transaction.

Regesto Legislator

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Art. 10, comma 1, n. 2) d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; Accessory insurance services provided by a company acting as an agent for insurance companies are considered exempt from VAT if they lack autonomy from the principal contract.

Parole chiave

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VAT exemption accessory services insurance contracts tax recovery Revenue Agency Cassazione fiscal liability assoggettamento all'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 10, comma 1, n. 2) d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Art. 5, commi 7 e 10, l. n. 31 agosto 2022, n. 130
CONSIDERATO CHE Il contribuente, con istanza in data 13 settembre 2022, ha dichiarato di aderire alla definizione agevolata di cui all’art. 5 l.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.23530/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MOBILITY VILLAGE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 107, presso lo studio dell’avvocato BULTRINI NICOLA (BLTNCL65S22C770Q) rappresentato e difeso dall'avvocato MARELLO ENRICO (MRLNRC73T27L219X) -controricorrente- nonché contro MOBILITY VILLAGE SPA -intimato- avverso SENTENZA diCOMM.TRIB.REG.

PIEMONTE n. 300/2015 depositata il 11/03/2015. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27/09/2022 dal Consigliere FILIPPO D'AQUINO. Udito il P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale Mauro Vitiello, il quale ha dato parere favorevole alla sospensione; uditi gli avvocati Rocchitta e Marello. PREMESSO CHE La società contribuente EASYDRIVE SRL, già DEAA SRL, ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2006, con cui veniva recuperata IVA relativa a contratti di assicurazione stipulati dalla società contribuente, in nome e per conto di imprese assicuratrici, in relazione a prestazioni di consulenza tecnico-commerciale prestata a imprese concessionarie del settore del commercio di auto nuove e usate; che l’Ufficio contestava alla società contribuente la natura accessoria delle prestazioni assicurative rispetto al rapporto principale, per cui non sarebbero potute rientrare nell’esenzione di imposta di cui all’art. 10, primo comma, n.

2) d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; che la CTP di Torino ha accolto il ricorso, ritenendo che la stipulazione del contratto costituisse una mera facoltà offerta al cliente e costituisse prestazione autonoma rispetto a quelle offerte dalla società contribuente; che la CTR del Piemonte, con sentenza in data 11 marzo 2015, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando il giudizio espresso dal giudice di primo grado in ordine alla estraneità della prestazione assicurativa rispetto alle prestazioni offerte dalla società contribuente. Il giudice di appello ha valorizzato, in proposito, la facoltatività della prestazione assicurativa, nonché il fatto che le polizze erano state sottoscritte dalla contribuente nelle forme del mandato senza rappresentanza, per cui la contribuente, in quando mandataria, doveva ritenersi esente per le operazioni poste in essere per conto del mandante; che propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso la società incorporante della società contribuente, ulteriormente illustrato da memoria; che con ordinanza del 4 maggio 2022 la causa è stata rimessa in pubblica udienza e che è stata proposta dal controricorrente tempestiva istanza di trattazione orale.

CONSIDERATO CHE Il contribuente, con istanza in data 13 settembre 2022, ha dichiarato di aderire alla definizione agevolata di cui all’art. 5 l. 31 agosto 2022, n. 130, che prevede la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione; che l’art. 5, comma 10, l. n. 130/2022, entrato in vigore in data 16 settembre 2022, prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenzadel termine di cui al comma 7»; P. Q. M. Visto l’art. 5, commi 7 e 10, l. n. 1