Cassation appeal dismissed due to taxpayer's withdrawal; court declares case extinguished and compensates litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the litigation extinguished following the taxpayer's unilateral withdrawal of the cassation appeal against the tax agency. Although the tax authority initially requested the appeal be upheld, the taxpayer formally renounced the right to contest the lower court's decision. Consequently, the judgment became final and binding, and the court ordered full compensation of litigation expenses between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: A unilateral withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings regardless of the opposing party's acceptance, rendering the lower judgment final and binding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12555/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -ricorrente - contro ROBIBARO SALVATORE, elettivamente domiciliato in Roma Via A. Bevignani 9, presso lo studio dell’avvocato Cesare Fucci (FCCCSR37R10H501R) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Federico Luciano Ferri (FRRFRC48A28H501I). -controricorrente - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.
LAZIO, n. 7102/2018, depositatail 16/10/2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 novembre 2022 ex art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Riccardo Guida. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale Fulvio Troncone ha depositato le seguenti conclusioni scritte: «In accoglimento del secondo motivo di ricorso, cassare la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettare il ricorso introduttivo del contribuente». RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La narrativa della sentenza di appello riferisce che Salvatore Robibaro (ex dipendente Inail) propose ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma avverso il diniego tacito opposto dall’Amministrazione finanziaria alla sua istanza di rimborso delle maggiori somme versate negli anni 2012 e 2013, sulla pensione integrativa percepita dall’Inail, per effettodella mancata applicazione dell’aliquota agevolata del 15 per cento.
2. La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 18973/2016, accolse la domanda.
3. La Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello dell’ufficio ritenendo di dare continuità ad un precedente specifico (la sentenza n. 3815/2018) della stessa Commissione, la cui motivazione è stata integralmente trascritta nella sentenza oggetto di questo giudizio.
4. L’Agenzia delle entrate ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza di appello; il contribuente resiste con controricorso.
5. L’Avvocatura generale dello Stato, nell’interesse dell’Amministrazione finanziaria, con istanza allegata alla memoriaex art. 378, cod. proc. civ., del 18/10/2022 - preso atto della rinuncia (allegata in copia) della controparte a fare valere a proprio favore la sentenza di appello a condizione che l’ufficio rinunciasse al ricorso per cassazione, con rinuncia altresì alle spese di lite -, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, ai sensi dell’art. 390, cod. proc. civ., ed ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio, con integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
6. Come ricorda Cass. 11/10/2022, n. 29712, «[e]ssendo la rinuncia al ricorso per cassazione un atto unilaterale recettizio, esso “produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese” (cfr., Cass., 29/07/2014, n. 17187, richiamata da Cass. Sez. U., 09/12/2019, n. 34429; id. Cass.,07/06/2018, n. 14782; Cass., 8/05/2020, n. 10140; Cass.03/11/2022, n. 32457). Ed invero, la rinuncia in questione “[...]non integra un atto cosiddetto “accettizio” (che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), né un atto recettizio in senso stretto, dal momento che l’art. 390, u.c., ne consente - in alternativa alla notifica alle parti costituite - la semplice comunicazione agli “avvocati” delle stesse, i quali sono investiti dei compiti di difesa, ma non anche della rappresentanza in giudizio delle controparti” (così, Cass. Sez. U., 24/12/2019, n. 34429)».
7. La rinuncia, come formalizzata dal ricorrente, produce, dunque, l’estinzione del processo, anche in assenza di accettazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione.
8. Le spese di giudizio vanno integralmente compensate, tra le parti, tenuto conto del loro complessivo contegno conciliativo, manifestato in prossimità dell’udienza.
9. Non opera a carico dell’Agenzia ricorrente il raddoppio del contributo unificato (Cass. 15/09/2021, n. 24878, la quale, in motivazione, richiama “Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14 marzo 2014; Cass., n. 889/2017”). In termini generali, è stato chiarito (cfr. ex multis Cass. 05/07/2022, n. 21182) che, trattandosi di rinuncia al ricorso, non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, misura la cui natura eccezionale, perché in senso ampio sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 29394/2017).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391, cod. proc. civ., per rinuncia al ricorso. C