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Ordinanza — n. 35300/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to taxpayer's withdrawal; court declares case extinguished and compensates litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35300/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the litigation extinguished following the taxpayer's unilateral withdrawal of the cassation appeal. Although the tax agency initially sought to have the appeal dismissed, the taxpayer formally renounced the right to contest the appellate judgment. Consequently, the court ruled that the process ended without the need for the opposing party's acceptance and ordered full compensation of litigation expenses between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A unilateral withdrawal of a cassation appeal produces the extinction of the proceedings regardless of the opposing party's acceptance, thereby rendering the contested judgment final and binding.

Parole chiave

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unilateral withdrawal extinction of proceedings cassation appeal judicial finality litigation costs compensation revisione della tassazione fiscale assistenza amministrativa fiscale ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391, cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
21182) che, trattandosi di rinuncia al ricorso, non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 11/10/2022, n. 29712
Come ricorda Cass. 11/10/2022, n. 29712, «[e]ssendo la rinuncia al ricorso per cassazione un atto unilaterale recettizio, esso “produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese” (cfr., Cass., 29/07/2014, n.
Cass. 29/07/2014, n. 17187
Cass. Sez. U. 09/12/2019, n. 34429
Cass. 07/06/2018, n. 14782
Cass. 03/11/2022, n. 32457
Cass. 15/09/2021, n. 24878
Non opera a carico dell’Agenzia ricorrente il raddoppio del contributo unificato (Cass. 15/09/2021, n. 24878, la quale, in motivazione, richiama “Cass.
Cass. 05/07/2022, n. 21182
In termini generali, è stato chiarito (ex multis Cass. 05/07/2022, n. 21182) che, trattandosi di rinuncia al ricorso, non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato ex art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20332/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -ricorrente - contro LAFAUCI CATERINA, elettivamente domiciliata in Roma Via Pietro Della Valle 2, presso lo studio dell’avvocato Francesco Schillaci e dell’avvocato Federico Luciano Ferri che la rappresentano e la difendono. -controricorrente - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS). -intimato - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LAZIO, n. 8049/2017, depositata il 27/12/2017. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 novembre 2022 ex art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Riccardo Guida. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale Fulvio Troncone ha depositato le seguenti conclusioni scritte: «In accoglimento del secondo motivo di ricorso, cassare la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettare il ricorso introduttivo del contribuente». RAGIONI DELLA DECISIONE 1.

La narrativa della sentenza di appello riferisce che Caterina Lafauci, ex dipendente Inps, in pensione dal 1° settembre 2010, propose ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma avverso il diniego tacito opposto dall’Amministrazione finanziaria alla sua istanza di rimborso delle maggiori somme versate negli anni 2010, 2012, 2013 e 2014, sulla pensione complementare erogata dal Fondo integrativo istituito per i dipendenti dell’Istituto, per effetto della mancata applicazione dell’aliquota agevolata del 15 per cento.

2. La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 11731/2016, accolse la domanda motivando che l’Inps, quale sostituto d’imposta, avrebbe dovuto applicare il regime fiscale più favorevole (con aliquota del 15 per cento) previsto dall’art. 11, comma 6, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

3. La Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello dell’ufficio in ragione del fatto che la disciplina agevolativa sarebbe applicabile, ai sensi dell’art. 23, comma 5, d.lgs. n. 252 del 2005, nei confronti di tutti i soggetti (dipendenti pubblici o privati) iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, con l’unico limite della disposizione transitoria per la quale tale regime impositivo opera a partire dal 1° gennaio2007.

4. L’Agenzia delle entrate ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza di appello; la contribuente resiste con controricorso; l’Inps è rimasto intimato.

5. L’Avvocatura generale dello Stato, nell’interesse dell’Amministrazione finanziaria, con istanza allegata alla memoria ex art. 378, cod. proc. civ., del 18/10/2022 - preso atto della rinuncia (allegata in copia) della controparte a fare valere a proprio favore la sentenza di appello a condizione che l’ufficio rinunciasse al ricorso per cassazione, con rinuncia altresì alle spese di lite -, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, ai sensi dell’art. 390, cod. proc. civ., ed ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio, con integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.

6. Come ricorda Cass. 11/10/2022, n. 29712, «[e]ssendo la rinuncia al ricorso per cassazione un atto unilaterale recettizio, esso “produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese” (cfr., Cass., 29/07/2014, n. 17187, richiamata da Cass. Sez. U., 09/12/2019, n. 34429; id. Cass.,07/06/2018, n. 14782; Cass., 8/05/2020, n. 10140; Cass.03/11/2022, n. 32457). Ed invero, la rinuncia in questione “[...]non integra un atto cosiddetto “accettizio” (che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), né un atto recettizio in senso stretto, dal momento che l’art. 390, u.c., ne consente - in alternativa alla notifica alle parti costituite - la semplice comunicazio ne agli “avvocati” delle stesse, i quali sono investiti dei compiti di difesa, ma non anche della rappresentanza in giudizio delle controparti” (così, Cass. Sez. U., 24/12/2019, n. 34429)».

7. La rinuncia, come formalizzata dal ricorrente, produce, dunque, l’estinzione del processo, anche in assenza di accettazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione.

8. Le spese di giudizio vanno integralmente compensate, tra le parti, tenuto conto del loro complessivo contegno conciliativo, manifestato in prossimità dell’udienza.

9. Non opera a carico dell’Agenzia ricorrente il raddoppio del contributo unificato (Cass. 15/09/2021, n. 24878, la quale, in motivazione, richiama “Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14 marzo 2014; Cass., n. 889/2017”). In termini generali, è stato chiarito (ex multis Cass. 05/07/2022, n. 21182) che, trattandosi di rinuncia al ricorso, non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, misura la cui natura eccezionale, perché in senso ampio sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 29394/2017).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391, cod. proc. civ., per rinuncia al