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Decreto — n. 35273/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court process extinguished due to failure to request simplified dispute resolution by deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 35273/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax dispute process extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the statutory deadline. The Regional Tax Commission had previously rejected the taxpayer's claim, but the law mandated automatic extinction if no settlement request was filed within the specified period. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated without a substantive decision on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes automatically if parties fail to request simplified dispute resolution within the deadline, with costs borne by the party who advanced them.

Parole chiave

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tax dispute resolution simplified procedure process extinction statutory deadline costs allocation differimento dell'imposizione assistenza amministrativa fiscale tassa d'esenzione dal servizio contro il fuoco

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 2576/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Saipem Spa ed Eni Spa rappresentate e difese dall' Avv. Sciuto Filippo con domicilio eletto in Roma, via Emanuele Gianturco, n. 6, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4479/2/15, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. TMB032G01011/10, TMB082G01013/10 e THIC00800109/10.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 2‘t 2 L DEPOS!TPTO IN CANCELLERIA 3 O NOV 2022 L CA -2ELLIEi-3