Italian tax court declares tax proceeding extinguished due to failure to request simplified settlement within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure before the statutory deadline. The Regional Tax Commission had previously ruled on an impositve act, but the parties failed to utilize the expedited mechanism provided by the 2018 tax reform law. Consequently, the court applied the law to terminate the process and assign costs to the party that had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax proceeding is extinguished if neither party requests the simplified settlement procedure within the prescribed term, with costs borne by the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 30523/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Finpiave S.p.A. (in liquidazione) , rappresentata e difesa, dall'Avv Flavio Maria Musto, con domicilio in Roma, via Tembien n. 15 presso lo studio del suddetto professionista; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 1710/12/2018, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TK30E6705057.
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 23- r((' --* ? DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 NOI/ 2022 IL CANCELLIER