Italian tax court declares tax appeal extinguished due to failure to request accelerated settlement by deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer failed to request the accelerated settlement procedure before the statutory deadline. Although the taxpayer submitted documents proving the agreement, the specific request to suspend proceedings and deposit payments was not made in time. Consequently, the legal process automatically terminated under the relevant tax reform law, and the court dismissed the taxpayer's appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018 n. 119: In the absence of a request for settlement by the December 31 deadline, the tax proceeding is declared extinguished by decree, terminating the litigation regardless of pending agreements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14906/2015 R.G., proposto da: REPACI ROBERTO, rappresentato e difeso dall'Avvocato Paola Coppola, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Vincenzo Ussani d'Escobar, in Roma, Via Pieve di Cadore, n. 30, villino 56/58 contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore resistente avverso la sentenza n. 2229/05/14 della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, sezione distaccata di Latina, depositata il 1/12/2014, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/11/2022 dal consigliere Rosita D'Angiolella. RILEVATO CHE 1. La controversia prende origine dall'impugnazione dell'avviso di accertamento, per l'anno 1986, nei confronti di Roberto Rapaci con il quale veniva elevato il reddito di lavoro autonomo imponibile e veniva ripreso a tassazione il maggior reddito ed irrogate le relative sanzioni. 1.1. La CTP adita accolse il ricorso del contribuente annullando l'avviso di accertamento.
2. La Commissione tributaria regionale - adita, in appello, dall'Agenzia delle entrate - con la sentenza di cui in epigrafe, in accoglimento dell'appello erariale, riformava integralmente la sentenza di prime cure confermando la legittimità formale e sostanziale dell'avviso di accertamento.
3. Il contribuente ha impugnato, con due motivi, la sentenza della Commissione tributaria regionale.
4. L'Agenzia delle entrate ha presentato "foglio di costituzione" ai soli fini della partecipazione alla pubblica udienza.
5. Nelle more, il contribuente ha presentato istanza per potersi avvalere della definizione agevolata delle controversie tributarie con contestuale richiesta di sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136.
6. Successivamente, con memoria del 27 ottobre 2022, ha chiesto l'estinzione del giudizio, allegando la relativa documentazione (cfr., istanza di sospensione del giudizio con nota di deposito di documenti del 5/6/2019, istanza di definizione della lite e modello F24 di pagamento del dovuto). CONSIDERATO CHE 1. La documentazione depositata dalla parte contribuente comprova l'avvenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'articolo dell'art. 6, commi 8, 9, 10, d.-l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136 (il comma 10 dell'art. 6, stabilisce che:
«Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020»).
2. Nella specie, entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'articolo 6 del citato d.l. n. 119 del 2018, tale non potendosi ritenere l'istanza di trattazione finalizzata alla declaratoria di estinzione, né risulta intervenuto diniego della definizione da parte dell'Amministrazione finanziaria (l'art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018 precisa che: «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.
Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.». Ai sensi del d.l. cit., art. 6, comma 13: «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente.
L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate»).3. Pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'articolo 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto.
4. Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'articolo 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese a carico della parte che le ha antici