Italian tax court declares tax proceeding extinguished due to failure to request simplified settlement within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure before the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously dismissed the taxpayer's appeal regarding an assessment, but the statutory time limit for initiating the simplified settlement process had passed without action. Consequently, the court ruled that the procedural timeline expired, terminating the case and assigning any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax proceeding is extinguished if neither party requests the simplified settlement procedure within the statutory deadline, terminating the litigation and assigning advanced costs to the requesting party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CRETO sul ricorso iscritto al n. 8725/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Geberit Service Spa rappresentata e difesa dagli Avv.ti Beghin Mauro, Piva Giuseppe, Poggioli Marcello e D'ayala Valva Francesco con domicilio eletto in Roma, viale Parioli, n. 43, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4998/27/16, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T9B081B06913.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sénsi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, 2:1G convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi deì terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 2CA. C ente Depositato in Canceilexia Oggi, 30