Decreto — n. 35211/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARETO sul ricorso iscritto al n. 11706/2014 R.G. proposto da Comune Siena, con sede in Siena, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Pisillo, domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 18, presso lo studio dell'Avv. Gianmarco Grez; contro Accademia Nazionale dei Lincei, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Giovanni Puoti e Vincenzo D'Isidoro, con domicilio eletto in Roma, via Panama, n. 68, presso lo studio del primo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 176/01/2013, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 156/08. vista l'istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata dalla parte in data 31/10/2018 e corredata dalla documentazione depositata ai sensi dei commi 6 e 8 dell'art. 11 DL n. 50 del 2017, con cui si comunica che la parte ha effettuato il pagamento di quanto dovuto; rilevato, altresì, che il processo è stato sospeso ex lege sino al 31 dicembre 2018 senza che alcuno abbia presentato, entro tale data, l'istanza di trattazione di cui al comma 10 dell'art. 11 cit. e senza che sia intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; considerato che, in forza del precitato comma 10, il processo si estingue con il decorso del termine sopra indicato e che le spese del processo estinto restano ex lege a carico di chi le ha anticipate; applicato l'art. 391 cod. proc. civ.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 35211/2022 — snciv · Corte di Cassazione: RETO sul ricorso iscritto al n. 11706/2014 R.G. proposto da Comune Siena, con sede in Siena, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Pisillo, domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 18, presso lo studio dell'Avv. Gianmarco Grez; contro Accademia Nazionale dei Lincei, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Giovanni Puoti e Vincenzo D'Isidoro, con domicilio eletto in Roma, via Panama, n. 68, presso lo studio del primo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 176/01/2013, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 156/08. vista l'istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata dalla parte in data 31/10/2018 e corredata dalla documentazione depositata ai sensi dei commi 6 e 8 dell'art. 11 DL n. 50 del 2017, con cui si comunica che la parte ha effettuato il pagamento di quanto dovuto; rilevato, altresì, che il processo è stato sospeso ex lege sino al 31 dicembre 2018 senza che alcuno abbia presentato, entro tale data, l'istanza di trattazione di cui al comma 10 dell'art. 11 cit. e senza che sia intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; considerato che, in forza del precitato comma 10, il processo si estingue con il decorso del termine sopra indicato e che le spese del processo estinto restano ex lege a carico di chi le ha anticipate; applicato l'art. 391 cod. proc. civ.;
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RETO sul ricorso iscritto al n. 11706/2014 R.G. proposto da Comune Siena, con sede in Siena, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Pisillo, domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 18, presso lo studio dell'Avv. Gianmarco Grez; contro Accademia Nazionale dei Lincei, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Giovanni Puoti e Vincenzo D'Isidoro, con domicilio eletto in Roma, via Panama, n. 68, presso lo studio del primo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 176/01/2013, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 156/08. vista l'istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata dalla parte in data 31/10/2018 e corredata dalla documentazione depositata ai sensi dei commi 6 e 8 dell'art. 11 DL n. 50 del 2017, con cui si comunica che la parte ha effettuato il pagamento di quanto dovuto; rilevato, altresì, che il processo è stato sospeso ex lege sino al 31 dicembre 2018 senza che alcuno abbia presentato, entro tale data, l'istanza di trattazione di cui al comma 10 dell'art. 11 cit. e senza che sia intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; considerato che, in forza del precitato comma 10, il processo si estingue con il decorso del termine sopra indicato e che le spese del processo estinto restano ex lege a carico di chi le ha anticipate; applicato l'art. 391 cod. proc. civ.;
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Si comunichi. Roma, 23 sit; to in Cancelleria (34g 3 O NOV. 2