Cassation court dismisses tax agency appeal regarding double statute of limitations for tax assessments. The court rejects the argument that the extension applies to assessments notified after September 2015. The decision upholds the lower court's ruling on procedural time limits. The court finds the taxpayer's arguments regarding the extension of the limitation period to be unfounded. The ruling confirms that the specific notification date falls outside the extended period. The court emphasizes the strict application of the statutory time limits for tax assessments. The decision clarifies the temporal scope of the extended limitation period. The court maintains that the lower court correctly applied the relevant tax laws. The appeal is dismissed due to the lack of merit in the taxpayer's claims. The judgment reinforces the importance of adhering to statutory deadlines in tax proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision that rejected the taxpayers' challenge to tax assessments. The agency argued that the assessments were issued beyond the standard limitation period, claiming the extension for criminal tax offenses should have applied. The court found this argument unfounded because the assessments were notified after September 2015, placing them outside the transitional regime that preserved the extended limitation period for earlier acts. Consequently, the court held that the lower court correctly applied the law and rejected the appeal on all grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 43 d.P.R. 600/1973; Art. 57 d.P.R. 633/1972: The extension of the limitation period for tax assessments applies only to acts notified before the transitional cutoff date, excluding those notified after the specific deadline established by the 2015 reform.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26047/2020 R.C. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - , L contro lt" Make & Trade Bentivoglio sas di Bentivpglio Francesco, Bentivoglio Francesco, Bentivoglio Micaela - intimati - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 5586/25/2019, depositata il 31 dicembre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2022 dal Consigliere Enrico Manzon. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 162/4/17 della Comrnissone tributaria provinciale di Brescia che aveva accolto i ricorsi proposti da Make & Trade Bentivoglio sas di Bentivoglio Francesco, Bentivoglio Francesco e Bentivoglio Micaela contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2007.
La CTR osservava in particolare che: -che gli atti impositivi impugnati erano stati emessi oltre il termine decadenziale di cui all'art. 43, dPR 600/1973, non essendo applicabile il "raddoppio" del termine medesimo previsto nei caso di contestazioni di fattispecie aventi rilevanza ai fini della disciplina penale data dal d.lgs. 74/2000 sia pe:ché non era stato provato dall'agenzia fiscale di aver presentato denunzia ai sensi dell'art. 331, cod. proc. pen. sia perché con (non meglio precisate) modifiche normative del 2015 era stata elevata la soglia di punibilità dei reati fiscali (neppure precisati); -che detti avvisi di accertamento erano -insufficientemente- motivati solo per relationem ad un verbale dell'ufficio doganale di Como.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo gilatt .o motivi. I contribuenti sono rimasti intimati. Considerato che: Va trattato prioritariamente per pregiudizialità il secondo motivo con il quale -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole della violazione/f3Isa applicazione degli artt. 43, dPR 600/1973, 57, dPR 633/1972, 2 comma 3, d.lgs. 128/2015, 1, commi 130-132, legge 208/2015, poiché la CTR ha escluso l'applicabilità del "raddoppio" dei termini ordinari di decadenza previsti ratione temporis per l'emiss one degli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA.
La censura è infondata. Se è pur vero che questa Corte ha consolidatamente affermato che «In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili "ratione temporis", presuppone unicamente l'obaligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenze n. 247 del 2011» (Cass. n. 11171 del 30/05/2016), tuttavia ha anche statuito che «In tema di accertamento tributario, i termini previsti dagli arti:. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e 57 del c.P.P. n. 633 del 1972 per VIVA, nella versione applicabile "ratione terr:poris", sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia arcniviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'in- posta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre'2C16, incidano le modifiche introdotte dalla I. n. 208 del 2015, cui art. 1, comma 132, ha introdotto, peraltro, un regime transitorio che si occupa delle sole fattispecie non ricomprese nell'ambita applicativo del precedente regime transitorio - non oggetto d aarogazione di cui all'art. 2, / comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015, in virtù del quale la nuova disciplina non si applica né agli avv si n Affidati entro il 2 settembre 2015 né agli inviti a comparire o ai D rccessi verbali di constatazione conosciuti dal contribuente entro il 2 se.lembre 2015 e seguiti dalla notifica dell'atto recante la pretesa impositiva o sanzionatoria entro il 31 dicembre 2015» (Cass. n. 26037 del 16/12/2016).
Pacifico che gli atti impositiv irn Jugnati sono stati notificati entro il 31 dicembre 2015 e che riguardavano fattispecie concrete penalmente rilevanti ai sensi del d Igs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti), vi è peraltro da rilevare che il PVC è stato n)tificato dopo il 2 settembre 2015, quindi oltre i termini -specificamente- fissati nel secondo arresto giurisprudenziale citato. Tale ultima circostanza, sia pure per una ragione diversa da quella indicata nella sentenza impLgna:a (la cui motivazione deve pertanto essere corretta ex art. 384, quETto comma, cod. proc. civ.), evidenzia l'infondatezza della censura e la sostanziale conformità a diritto della sentenza impugnata medesima sul punto decisionale de quo.
Il rigetto del mezzo in esame implica l'inammissibilità degli altri motivi (legittimità dell'accertamento integrativo; vizio motivazionale; violazione/falsa applicaz'one degli artt. 2697, 2727, 2729, cod. civ., 109, dPR 917/1986, 19, dPR 633/1972), in base al principio di diritto che «Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano ogico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad ur a delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravveniF:o difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitameme fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, allE cassazione della decisione stessa» (Cass., n. 2108 del 14/02/2012, Rv. 621882 - 01; conforme, da ultimo, Cass., n. 11493 del 11/05/2018, Rv. 648023 - 01).
In conclusione il ricorso va rigetta:o. Nulla per le spese stante la mancata difesa degli intimati. PQNI La Corte rigetta il ricorso Cosi deciso in Roma 12 ottobre 20