Italian tax court declares tax proceeding extinguished due to failure to request simplified settlement within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the statutory deadline of December 31, 2020. The plaintiff, Ceramiche Edil Crisci s.r.l., challenged a regional tax commission decision regarding an impositivo from 2011, while the tax authority argued the process had naturally concluded without further action. The court ruled that since no request for settlement was filed and no denial occurred, the legal process terminated automatically under the relevant tax law provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax proceeding is extinguished by the expiration of the deadline for requesting the simplified settlement procedure, unless the parties subsequently request a hearing to continue the process.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
icorso iscritto al n. 27782/2015 R.G. proposto da Ceramiche Edil Crisci s.r.I., rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea De Longis, con domicilio eletto in Roma, via Valadier, n. 43, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Romano; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 3417/17/15, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TFM030402035/2011.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOSITATO IN 0