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Ordinanza — n. 35100/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer appeal, ruling no prior notice needed for automated tax collection notices lacking declaration uncertainties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35100/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had upheld a tax notice. The taxpayer argued that the lower court erred by requiring proof of prior irregularity communications, despite the notice being based on an automated check for missed payments without any declaration uncertainties. The court agreed, holding that the statutory obligation to send a prior irregularity notice applies only when uncertainties exist, which was absent in this purely documentary audit case.

Regesto Legislator

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Art. 36-bis, comma 3, d.P.R. n. 600/1973; Art. 6, comma 5, l. n. 212/2000: The prior notification of irregularities is not mandatory for all tax collection proceedings but is required only when uncertainties regarding relevant aspects of the tax declaration exist.

Parole chiave

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automated tax collection prior notification requirement declaration uncertainties taxpayer appeal Regional Tax Commission tempestività tributaria inoltro della dichiarazione fiscale procedura fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 36-bis, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
Unipersonale avverso la Oggetto: Tributi, Cartelladi pagamento cartella di pagamento,emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R.
Art. 54-bis, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
Art. 6, comma 5, l. n. 212/2000
, per avere la CTR erroneamente ritenuto necessario l’invio dell a comunicazionedi irregolarità, previsto dall’art. 6, comma 5, della l.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma1, n.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Unipersonale avverso la Oggetto: Tributi, Cartelladi pagamento cartella di pagamento,emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 30 giugno 2021, n. 18405
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Testo completo

o la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 2393/2020 R.G. proposto da Agenzia delle E ntrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro Nuova Vibrosicula s.r.l. Unipersonale Enei confronti di Riscossione Sicilia s.p.a. (già Serit s.p.a.) –intimate – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l a Sicilia – sezione staccata di S iracusa n. 5404 / 0 4 / 20 18 , depositata il 4.12.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022dal Consigliere Tania Hmeljak.

RILEVATO CHE -La Commissione tributaria provinciale di Siracusa rigettava il ricorso proposto dalla Nuova Vibrosicula s.r.l. Unipersonale avverso la Oggetto: Tributi, Cartelladi pagamento cartella di pagamento,emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 sulle dichiarazioni mod. 770/2004 e Mod. Unico 2004, per il periodo d’imposta 2003; - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di S iracusa accoglieva l’appello proposto dallacontribuente, rilevando che : -l’Agenzia delle Entrate non aveva dimostrato che le comunicazioni di irregolarità, prodromiche alla cartella impugnata, fossero state effettivamente ricevute dalla contribuente, né poteva sostenersi che le stesse non avessero ad oggetto “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, in quanto, in mancanza della produzione in giudizio di tali comunicazioni, non era sufficiente la sola indicazione, contenuta in cartella e in ruolo, che si trattava di “omesso ritardato versamento”; -l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unicomotivo; -la Nuova Vibrosicula e Riscossione Sicilia sono rimaste intimate ;

CONSIDERATO CHE - C on l’unico motiv o , la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 - bis , comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 , 54-bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 e 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ. , per avere la CTR erroneamente ritenuto necessario l’invio dell a comunicazionedi irregolarità, previsto dall’art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, sebbene si trattasse di cartella emessa a seguito di controllo automatizzato per il recupero di omessi versamenti di ritenute alla fonte e di imposte, nonché per il recupero di un credito di imposta, non ricorrendo alcuna incertezza su aspetti rilevanti delle dichiarazioni oggetto di controllo;-il motivo è fondato; - s econdo la giurisprudenza di questa Corte, l'art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento, sicché in tale ipotesi non è dovuta la comunicazione di irregolarità (ex plurimis, Cass. 30 giugno 2021, n. 18405); - l a sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi , atteso che, pur evidenziando che la pretesa descritta nella cartella riguardava l’omesso o ritardato versamento, ha ritenuto che solo l’esibizione di dette comunicazioni avrebbe permesso di verificare se vi fossero “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”; - dalla motivazione della cartella , come descritta in sentenza dalla CTR, invece, emerge chiaramente che non ricorrevano i presupposti per l’obbligatorio invio della comunicazione, trattandosi peraltro di un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; - in ogni caso, ricadeva sul contribuente l’onere di dimostrare o quanto meno allegare la sussistenza di “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”; - il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza va cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributariadi secondo grado della Sicilia , in diversa composizione, che dovrà procedere ad un nuovo esame;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia , anche per le spese del giudizio di legittimità, alla C orte di Giustizia Tributariadi secondo grado della Sicilia, in diversa co